Lieve entità del fatto: no con precedenti penali
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 48129 del 2023, ha ribadito un principio fondamentale in materia di reati concernenti le armi: la valutazione sulla lieve entità del fatto non può prescindere dalla personalità dell’imputato, desumibile anche dai suoi precedenti penali. Questa decisione chiarisce come la pericolosità sociale del soggetto possa essere un elemento decisivo per negare l’applicazione di un’importante attenuante.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un uomo fermato in orario serale nei pressi di una farmacia. Durante il controllo, le forze dell’ordine gli hanno trovato addosso un taglierino con una lama di undici centimetri. L’uomo aveva già a suo carico numerosi e gravi precedenti penali. Per questo episodio, la Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la sua condanna, negando il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto prevista dalla legge n. 110 del 1975.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la valutazione sulla gravità del fatto dovesse basarsi esclusivamente sulle caratteristiche oggettive della condotta e dell’arma, e non sulla sua storia criminale.
Il diniego dell’attenuante della lieve entità del fatto
La Corte d’Appello aveva fondato la sua decisione su due pilastri: le modalità della condotta e le caratteristiche dell’arma (un taglierino con una lama significativa, portato di sera vicino a un esercizio commerciale) e, soprattutto, la personalità negativa dell’imputato. Secondo i giudici di merito, i numerosi e gravi precedenti penali attestavano una pericolosità tale da rendere l’offesa al bene giuridico tutelato (la sicurezza pubblica) tutt’altro che lieve.
Questa motivazione è stata considerata congrua e coerente, e quindi non soggetta a una rivalutazione nel merito da parte della Corte di Cassazione, il cui compito è limitato al controllo di legittimità.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure proposte manifestamente infondate. I giudici hanno confermato che la valutazione sulla lieve entità del fatto deve tenere conto di tutti gli elementi del caso, compresi quelli soggettivi.
In primo luogo, la Corte ha ribadito un suo orientamento consolidato: “costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell’istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell’imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità”. La storia criminale di un individuo, quindi, non è un elemento estraneo, ma un fattore cruciale per valutare la sua pericolosità e, di conseguenza, la gravità complessiva del reato commesso.
In secondo luogo, la Corte ha affrontato il rapporto tra l’attenuante in questione e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). L’imputato sosteneva erroneamente che le valutazioni per i due istituti dovessero basarsi su presupposti fattuali diversi. La Cassazione ha smentito questa tesi, richiamando una precedente sentenza secondo cui “il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere (…) impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”. I due istituti, pur distinti, sono collegati, e la valutazione negativa sulla gravità del reato in un contesto si riflette anche sull’altro.
Conclusioni
La decisione della Cassazione rafforza il principio secondo cui la valutazione della lieve entità del fatto non è un mero esercizio aritmetico basato sulle dimensioni di un’arma o sulle circostanze di tempo e luogo. È un giudizio complesso che deve necessariamente includere la personalità dell’autore del reato. La presenza di precedenti penali, specialmente se gravi e numerosi, è un indicatore forte di una personalità incline a delinquere e di una maggiore pericolosità sociale. Di conseguenza, è un elemento legittimo e sufficiente per negare l’attenuante, poiché dimostra che l’offesa al bene giuridico protetto non può essere considerata di lieve entità. Questa ordinanza serve da monito: la fedina penale ha un peso determinante nel giudizio sulla gravità di un reato.
La presenza di precedenti penali è sufficiente a escludere l’attenuante della lieve entità del fatto?
Sì, secondo l’ordinanza, la presenza di gravi precedenti penali e il conseguente giudizio negativo sulla personalità dell’imputato sono elementi sufficienti a giustificare la non concessione dell’attenuante della lieve entità del fatto.
Quale rapporto esiste tra la ‘lieve entità del fatto’ e la ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131-bis c.p.)?
La Corte chiarisce che il mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità per il porto di oggetti atti a offendere impedisce di poter dichiarare la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La valutazione negativa sulla gravità del reato per l’attenuante preclude l’applicazione della causa di non punibilità.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su censure non consentite in sede di legittimità (cioè una richiesta di rivalutazione del merito dei fatti, già adeguatamente motivata dalla Corte d’Appello) e perché le argomentazioni erano considerate manifestamente infondate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48129 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48129 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECUI OOKBB5L) nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME a sostegno dell’impugnazione è basato su censure non consentite o, comunque, manifestamente infondate.
1.2. La Corte di appello ha dato congrua e corretta motivazione del mancato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto ex art. 4, comma 3 seconda parte, della legge n. 110 del 1975. Al riguardo ha messo in evidenza che le modalità della condotta e le caratteristiche del coltello (l’imputato è stato fermato in prossimità di una farmacia in orario serale con addosso un taglierino con undici centimetri di lama) deponevano per una marcata offesa dal bene giuridico protetto e che l’imputato, come attestato dai numerosi e gravi precedenti penali, aveva una personalità negativa. Ha espresso, quindi, valutazioni di merito che non possono essere sottoposte, appunto perché sostenute da adeguata e coerente motivazione, al sindacato di legittimità.
Le affermazioni sono ineccepibili anche sul piano giuridico posto che è stato già più volte affermato da questa Corte di legittimità che “costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell’istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenl:i penali a carico dell’imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità.” (Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Cancellieri, Rv. 255640).
1.2. Quanto ai rapporti tra particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bi cod. pen. e lieve entità di cui all’art. 4, comma 3 seconda parte, della legge n. 110 del 1975 è erroneo l’assunto difensivo secondo cui le valutazioni richieste dai due istituti non possono essere fondate sulla medesima base fattuale. In senso contrario è stato precisato che “il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cu all’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, COGNOME, Rv. 263925; Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 – 02).
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma ch tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.