Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3737 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3737 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nato a Crotone, il 06/11/1979 avverso l’ordinanza del 02/05/2024 del Tribunale della Libertà di Crotone; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per I ‘annullamento rinvio ; udito il difensore, avv. NOME COGNOME che hanno concluso per l’accoglimento motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 maggio 2024 il Tribunale della Libertà di Crotone, decidendo sull’istanza di riesame presentata il 19 aprile 2024 nell’interesse di NOME avverso il provvedimento reso dal giudice per le indagini preliminari Crotone il 15 aprile 2024 di convalida di sequestro (eseguito in via di urgenz aprile 2024) e relativo decreto in relazione al reato di cui agli artt. 110 4, comma 1 e 4-bis I. 13/12/1989 n. 401, ha rigettato l’istanza e confermato provvedimento impugnato.
Ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, ex art. 325 cod.proc.pe Satiro, a mezzo del difensore di fiducia, affidandolo a due motivi.
2.1. Col primo A) denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penal o di altre norme giuridiche ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod.pr per violazione dell’art. 321 cod proc pen, in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 4 I. 401/1989, come interpretato d giurisprudenza nazionale e sovranazionale; argomentando, poi, sub Al) che mancato assolvimento dell’imposta di bollo non è ostativo ai fini della ricevi dell’istanza di rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.; e denunciando s inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridi ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett b) cod proc pen, violazione dell’a comma 3, e 192, comma 1, cod proc pen, in relazione al periculum in mora, nonché difetto di motivazione.
Il mancato assolvimento dell’imposta di bollo, concausa, secondo il Tribunale, mancato rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., determina in realtà, a del d.P.R. n. 642 del 1972 -che regola la materia dell’imposta di bollo dovut cittadino alla Pubblica Amministrazione (art 4 dell’Allegato a) del dec richiamato- due conseguenze, entrambe non incidenti sul contenuto de provvedimento finale dell’amministrazione: la mancata legalizzazione in bol dell’istanza non potendo determinare (in base al combinato disposto degli artt e 31 d.P.R. n. 642/1972) rifiuto o declaratoria di irricevibilità o improced ma, solo, la trasmissione dell’istanza, entro il termine perentorio di trent dalla data di ricevimento, alla competente articolazione territoriale dell’A delle Entrate; la mancata legalizzazione in bollo del provvedimento autorizzato determinando l’impossibilità del rilascio dello stesso, dovendo l’Amministraz necessariamente preventivamente provvedere ad acquisire il contribut dall’utente.
La Questura di Crotone ha, invece, addotto tale irregolarità quale ragio irricevibilità dell’istanza da corredare all’assenza di concessione in Stanleybet, ritenendo l’istanza non accoglibile per il mancato deposito concessione rilasciata da ADM pur senza rilevare l’esistenza di motivi di or
pubblico e elementi soggettivi squalificanti idonei a giustificare una limitazion legittimo esercizio delle libertà fondamentali sancite e tutelate dal Tr dell’Unione Europea (senza considerare la giurisprudenza unionale e nazionale merito allo status di Stanleybet quale soggetto “sanato in via giurisprudenziale”, rilevante anche relativamente alla licenza di polizia). 2.2. Col secondo motivo B) denuncia, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ai sensi dell’art. 606, comma 1 b), cod.proc.pen., violazione dell’art. 125, comma 3, e 192, comma cod.proc.pen. in relazione al periculum in mora, e relativo difetto di motivazione. Il Tribunale ha, con riferimento a tale condizione, semplicemente replicato argomentazioni già prospettate dal giudice per le indagini prelimin disattendendo l’insegnamento della Corte di legittimità secondo cui il periculum deve essere «inteso in senso oggettivo, come probabilità di un danno futu connesso all’effettiva disponibilità materiale e/o giuridica della cosa o al s e deve essere concreto ed attuale» (cfr. Sez. 4, n. 36884 del 23/05/2007). 2.3. In difetto della dovuta valutazione e motivazione delle ragioni di fatto e esplicitate ha invocato l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È opportuno premettere che, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di seques preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in t nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo p a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti mini di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a render comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).
Nello specificare tale presupposto, si è chiarito che il ricorso per cassazione ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvediment impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista d requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter l seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 de 10/01/2013, Rv. 254893)
Il Tribunale della Libertà di Crotone, con ordinanza del 2 maggio 2024, rigettato l’istanza di riesame -presentata il 19 aprile 2024 nell’interesse d
NOME– avverso il provvedimento di convalida di sequestro preventiv (eseguito in via di urgenza il 5 aprile 2024) in relazione al reato di cui a 110 cod pen, 4, comma 1 e 4-bis I. 13/12/1989 n. 401 reso dal giudice per le indagini preliminari di Crotone il 15 aprile 2024.
Nell’ordinanza impugnata si dà preliminarmente atto della circostanza che ragioni poste a fondamento dell’istanza di riesame sono state una prima vo sottoposte alla attenzione del giudice per le indagini preliminari con istanza aprile 2024 e dallo stesso superate in occasione dell’adozione del provvedime di convalida oggetto dell’istanza ex art. 324 cod.proc.pen., quindi ripropost istanza di dissequestro presentata il 12 aprile 2024 all’Ufficio di Procura rigettata, prima di essere riproposte innanzi al Tribunale.
Si rileva, poi, quanto al fumus, che il mancato preventivo rilascio della licenza di cui all’art. 88 R.D. 773/1931 -in ordine al quale si denuncia il vizio di cui 606, comma 1, lett b) col primo motivo dell’odierno ricorso- determina, nel c di esercizio di attività quale quella di cui si discute, l’integrazione del re all’art. 4 I. 401/89 (crf. Sez. 3, del 02/03/2023, n. 15243, e Sez. 3, del 30/ n. 7129). In ordine alla omessa presentazione della marca da bollo, «prima ragi ostativa imputabile al Satiro» si oss l’odierno ricorrente ha preso posizione al riguardo solo con memoria deposit all’udienza del 2 maggio 2024 e solo per rimarcare che non vi fosse tenut comunque, che la stessa sarebbe, al più, foriera di una sanzione amministrati In merito al periculum, previa attestazione della correttezza di quanto al proposito ipotizzato dal giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto lo stesso sus «potendosi ritenere che la libera disponibilità di quanto oggetto di vincolo possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato. Tanto è dato assumere ragione dell’evidente possibilità di procedere ad ulteriori attività non autori raccolta di scommesse».
Le censure mosse sono svolte in termini di violazione di legge, relativam all’art. 321 cod.proc.pen., e specificamente alla sussistenza del fumus commissi delicti in relazione del reato di cui all’art. 4 I. 401/1989, come interpretato giurisprudenza nazionale e sovranazionale e all’art. 125, comma 3, e 192, comm 1, cod.proc.pen. per difetto di motivazione sul periculum in mora.
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
3.1. Rileva il ricorrente che, titolare e rappresentante legale dell’ individuale “RAGIONE_SOCIALE Satiro RAGIONE_SOCIALE“, con sede legale in Crotone, novembre 2023 stipulava con Stanleybet Malta RAGIONE_SOCIALE un accordo di prestazione di servizi per la gestione di un centro di trasmissione dati (“CDT”); il 7 dicembre inoltrava alla Questura di Crotone, territorialmente competente, istanza p
rilascio della licenza ex art. 88 TULPS; a fronte di una richiesta della Questur 3 gennaio 2024 di integrazione documentale, relativamente a 1)donnanda con modulistica ministeriale in marca da bollo da euro 16,00; 2)titolo autorizzat emesso dall’ADM inerente il luogo-punto di esercizio; 3)visura cameral dell’attività aggiornata ove sia specificata l’attività preval autocertificazione dello stato di famiglia e di residenza del richiedente; 59 i in favore dell’eventuale rappresentante corredata di autorizzazione al trattam dei dati sensibili; 6) autocertificazione dello stato di famiglia e di resid rappresentante; 7)planimetria dei locali, trasmetteva, il successivo 18 gen 2024, la documentazione integrativa richiesta; il 30 gennaio 2024 la Questura Crotone comunicava all’indagato la impossibilità di avviare il procedimen amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 in quanto “è pervenuta a m della pec in intestazione la comunicazione da parte dell’interessato di integra parziale della documentazione richiesta e con carenza dell’istanza in bollo non del titolo autorizzatorio rilasciato dall’ADM inerente il luogo-punto di eserci gioco”; il 3 febbraio 2024 Satiro riscontrava la suddetta comunicazio trasmettendo memoria ai sensi dell’art. 10 I. 241/90, con cui chiariva la n della propria attività (mera raccolta e trasmissione delle prenotazioni di gi gestite in via esclusiva dal bookmaker Stanleybet ostacolato nell’access sistema concessorio italiano); il 7 marzo 2024 veniva emesso provvedimento d rigetto dell’istanza di autorizzazione per omesso versamento della marca da bo di C 16,00 nonché per carenza del titolo concessorio.
3.2. Assume che il rigetto della richiesta di licenza sarebbe dipeso non già sussistenza di motivi ostativi o elementi soggettivi squalificanti previsti dall del TULPS, bensì dall’assenza di titolo concessorio in capo a Stanleybet e mancato versamento della marca da bollo.
3.3. Ripercorre, poi, le vicende procedimentali relative al sequestro,
disposto, di iniziativa, a seguito di ispezione del 5 aprile 2024, dalla S Amministrativa – Questura di Crotone, che ha ritenuto ricorrere il fumus del reato di cui all’art. 4, comma 4 bis, I 401/89;
convalidato, su richiesta del pubblico ministero con la contestazione di «de p.ep. dagli artt. 100 c.p. e 4, comma 1 e comma 4 bis, I. 13 dicembre 1989, 401, perché, in concorso tra loro –NOME NOME in qualità di ti dell’esercizio commerciale di sala giochi ed internet point avente ins “RAGIONE_SOCIALE“, Pugliese NOME in qUalità di dipendente e conduttore dell’esercizio commerciale in questione – in assenza di concessione, autorizzazi o licenza dell’art. 88 TULPS, svolgevano attività organizzata volta all’accetta o alla raccolta di scommesse di qualsiasi genere accettate in Italia o all’est Crotone fatto accertato il 5 aprile 2024», dal giudice per le indagini prelimi
15 aprile 2024, il quale a proposito di fumus e periculum ha «ritenuto che dalle modalità dei fatti descritti nella richiesta, da ritenersi, al pari del sequestro redatto dalla P.G., parte integrante del presente provvedimento desume la sussistenza del fumus del contestato reato di cui all’art. 4, comma 1 e 4 bis, dal momento che i due indagati non risultavano in possesso delle autorizzazioni ministeriali indicate dall’art. 88 del TULPS (r.d. 773/19 considerato che quanto caduto in vincolo costituisce, trattandosi di strum funzionali all’illecito esercizio di attività di raccolta scommesse, cosa pertin reato per cui si procede; rilevato, in ordine all’ulteriore requisito del periculum in mora, che vi è fondata ragione di ritenere che la libera disponibilità dei pre strumenti informatici da parte degli indagati, possa aggravare o protrarr conseguenze dell’illecito, in particolare attraverso la prosecuzione dell’atti raccolta scommesse»;
confermato dal Tribunale del Riesame per la ritenuta ricorrenza dei presuppos del sequestro: quanto al fumus, rilevato che il mancato preventivo rilascio della licenza di cui all’art. 88 R.D. 773/1931 -in ordine al quale si denuncia il vizi all’art. 606, comma 1, lett b) col primo motivo dell’odierno ricorso- determina caso di esercizio di attività quale quella di cui si discute, l’integrazione del cui all’art. 4 I. 401/89 (crf. Sez. 3, del 02/03/2023, n. 15243, e Sez 30/12/2020 n. 7129); che circa la omessa presentazione della marca da boll «prima ragione ostativa imputabile al S l’odierno ricorrente ha preso posizione al riguardo solo con memoria deposita all’udienza del 2 maggio 2024 e solo per rimarcare che non vi fosse tenuto comunque, che la stessa sarebbe, al più, foriera di una sanzione amministrati che circa il periculum, previa attestazione della correttezza di quanto al proposito ipotizzato dal giudice per le indagini preliminari, si potesse ritenere suss potendo «la libera disponibilità di quanto oggetto di vincolo reale prot aggravare le conseguenze del reato. Tanto è dato assumere in ragion dell’evidente possibilità di procedere ad ulteriori attività non autorizzate di di scommesse».
4. La norma di riferimento è l’art. 4 – Esercizio abusivo di attivita’ di giu scommessa – che, al comma 4 bis, dispone che «Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o lice ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ap con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga Italia qualsiasi attivita’ organizzata al fine di accettare o raccogliere o co favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefo
telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Itali all’estero».
L’attività legata alle scommesse lecite è soggetta a concessione rilasciata Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) e, una volta ottenuta tale autorizzazione, deve essere rilasciata la licenza di pubblica sicurezza, all’art. 88 del TULPS, la cui finalità è quella di impedire l’utilizzo dei apparecchi in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia, ritenend loro uso in locali destinati anche alla raccolta di scommesse ne aumenti l’intri pericolosità sociale. Ciò determina la conseguenza che il reato di cui all’ comma 4 bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, (svolgimento di attivi organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telemati scommesse o per favorire tali condotte) risulta integrato da qualsiasi att comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessi autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 ( unico delle leggi di pubblica sicurezza), una funzione intermediatrice in favo un gestore di scommesse, a nulla rilevando l’esistenza di abilitazione in ca gestore stesso (Sez. Un., sent. n. 23271 del 26/04/2004, Corsi, Rv. 22772 Poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente al titolare concessione, eventuali irregolarità commesse nell’ambito della procedura rilascio di quest’ultime inficerebbero anche quelle volte al ril dell’autorizzazione di polizia, la cui mancanza non potrebbe perciò ess addebitata a soggetti che non siano riusciti ad ottenerla per il fatto che il di detta autorizzazione presuppone l’attribuzione di una concessione, di cui soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell’unione consegue che, in mancanza della licenza, per escludere la configurabilità d fattispecie incriminatrice, occorre la dimostrazione che l’operatore estero abbia potuto ottenere le necessarie concessioni autorizzazioni a causa di illegi esclusione dalle gare (Sez. 3, n. 40865 del 20/09/2012, COGNOME, Rv 253367) per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell’operatore comunitario. In casi del genere, il gi nazionale, a seguito della vincolante interpretazione data alle norme del tra dalla Corte di giustizia CE, dovrà disapplicare la normativa interna per contr con quella comunitaria. Ed infatti non integra il reato di cui all’art. 4 I. n 1989 la raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da pa di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero cui la lice stata negata per illegittima esclusione dai bandi di gara e/o man partecipazione a causa della non conformità, nell’interpretazione della Cort giustizia CE, del regime concessorio interno agli artt. 43 e 49 del Trattato CE 3^, n. 28413 del 10/07/2012, Cifone, Rv. 253241) Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5. Alla vicenda in esame tuttavia, per come risulta dalla rivisitazione in proposta in ricorso, sono estranei i profili relativi alla concessione, incent le contestazioni in merito al procedimento gestito presso la Questura per il ril della licenza ex art. 88 TULPS, ed alla ritenuta irricevibilità dell’istanza di per mancata regolarizzazione del bollo.
La sindacabilità del procedimento amministrativo -che, comunque, a detta dell stesso ricorrente si è concluso con un rigetto e non con una dichiarazion inammissibilità o irricevibilità dfistanza- esula evidentemente dall’orizzont motivi sottoponibili a questa Corte di legittimità ai sensi dell’ad, 606, com lett b) cod proc pen, che attengono a inosservanza o erronea applicazione del legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applica della legge penale. Con questo specifico motivo di ricorso per cassazione si censurare l’inosservanza o erronea applicazione di norme penali sostanziali o altre norme giuridiche che integrano il precetto medesimo. L’inosservanza integrata dalla mancata applicazione della norma da parte del giudice di meri mentre l’erronea applicazione è integrata da un’applicazione della fattisp astratta fuori dai canoni della corretta ermeneutica posta dal diritto vivente.
A tale ambito, certamente, non può ritenersi appartenere quella regolativa procedimento per il rilascio della licenza di che si discute.
Sicché, del tutto irrilevante ai presenti fini la discussione circa le consegue quel procedimento, del mancato assolvimento dell’onere di allegazione della marca da bollo, e finanche delle ragioni asseritamente ritenute dal ricorrente a sos della non doverosità della predetta allegazione, resta, a sostegno del fumus del reato contestato, la innegabile circostanza, necessaria e sufficiente a sosta la violazione, dell’esercizio della pubblica attività, quand’anche di sola ra delle scommesse, in difetto della richiesta licenza di pubblica sicurezza.
Di tale innegabile circostanza di fatto, coerentemente agli insegnamenti de giurisprudenza consolidata di questa Corte. ha fatto corretto governo il Tribun della Libertà sicché il motivo deve essere ritenuto, intanto in parte qua, in quanto palesemente infondato, inammissibile.
6. Del pari inammissibile la censura di difetto di motivazione.
Si rammenta quanto sopra già argomentato a proposito, innanzi tutto, de contenuti dell’ordinanza impugnata, quindi dei limiti del ricorso per cassaz avverso provvedimento di sequestro in ragione di lamentata violazione di legg ammissibile solo ove i vizi di motivazione siano così radicali da rendere l’appa argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo
rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), ovvero quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).
La verifica dell’esistenza della motivazione, puntuale in ordine così al fumus come al periculum, peraltro resa coerentemente agli insegnamenti di questa Corte di legittimità, rende il ricorso, anche in parte qua, inammissibile.
6. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2024
La Consigliera est.