Licenza Premio per Ergastolano: la Cassazione fissa i paletti
L’ordinanza in esame offre un’importante chiave di lettura sui criteri di concessione della licenza premio a detenuti condannati a pene severe, come l’ergastolo, e già ammessi al regime di semilibertà. La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ribadisce un principio fondamentale: la necessità di evitare contatti con l’ambiente criminale di provenienza può prevalere sulle esigenze personali del condannato, anche quando queste appaiono umanamente comprensibili.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un uomo, condannato alla pena dell’ergastolo, che dal 2020 si trova in regime di semilibertà presso un istituto penitenziario di Napoli. L’uomo aveva presentato richiesta di una licenza premio per potersi recare a Partinico, suo luogo di residenza, al fine di incontrare i suoi anziani genitori. Il Giudice di sorveglianza di Napoli aveva rigettato tale richiesta.
Contro questo diniego, la difesa del detenuto ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l’errata applicazione della legge e un vizio nella motivazione del provvedimento. Secondo il ricorrente, la decisione non avrebbe tenuto in debito conto le sue condizioni personali e familiari.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la decisione del giudice di sorveglianza. La decisione si articola su due pilastri argomentativi principali: l’inammissibilità delle censure proposte e la manifesta infondatezza delle stesse nel merito.
Il Motivo di Ricorso: perché è stato dichiarato inammissibile
La Corte ha osservato che le doglianze della difesa erano essenzialmente ‘versate in fatto’. In altre parole, il ricorso non contestava una violazione di legge, ma cercava di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle circostanze personali, un’operazione che non rientra nei poteri del giudice di legittimità. Il ricorso, quindi, è stato ritenuto inammissibile perché proponeva censure non consentite in quella sede.
La valutazione della pericolosità e il diniego della licenza premio
Anche entrando nel merito, la Corte ha definito il ricorso ‘manifestamente infondato’. Il provvedimento impugnato, infatti, era tutt’altro che immotivato. Faceva riferimento esplicito ai pareri negativi espressi dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Palermo e dalla Direzione Nazionale Antimafia (DNAA). Inoltre, sottolineava come la stessa misura della semilibertà fosse stata concessa con una precisa condizione: eventuali licenze premio avrebbero dovuto essere fruite nella stessa area di Napoli, proprio per recidere i legami con l’associazione criminale di appartenenza.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si concentra sulla logicità e coerenza del provvedimento del Giudice di sorveglianza. Quest’ultimo aveva correttamente bilanciato i diversi interessi in gioco. Da un lato, il percorso di risocializzazione del detenuto, che aveva già beneficiato di permessi premio (seppur territorialmente limitati). Dall’altro, l’esigenza di prevenzione sociale, che in questo caso specifico richiedeva di evitare il ritorno del soggetto, anche solo temporaneo, nel contesto territoriale di origine, notoriamente legato alla sua passata attività criminale.
Il ricorrente, secondo la Corte, non è riuscito a fornire argomenti ‘decisivi’ che rendessero indispensabile il suo viaggio. Anzi, gli elementi portati a sostegno della richiesta (come l’età e le condizioni dei familiari) non sono stati ritenuti sufficienti a superare le fondate preoccupazioni relative al pericolo di riallacciare contatti con ambienti malavitosi. La decisione impugnata, quindi, non presentava alcun vizio di motivazione, essendo basata su una valutazione completa e prudente di tutti gli elementi a disposizione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma che la concessione di benefici penitenziari, inclusa la licenza premio, non è un diritto automatico ma il risultato di un’attenta valutazione discrezionale del magistrato di sorveglianza. Nel caso di detenuti per reati di criminalità organizzata, il criterio della ‘pericolosità sociale’ e il rischio di collegamenti con l’ambiente di provenienza assumono un peso determinante. La decisione sottolinea come le restrizioni territoriali possano essere uno strumento legittimo per conciliare il percorso di reinserimento del singolo con la tutela della collettività, anche quando il detenuto si trovi già in un regime di libertà attenuata come la semilibertà.
Una licenza premio può essere negata a un detenuto in regime di semilibertà?
Sì, la concessione non è automatica. Può essere negata se il giudice ritiene che sussistano rischi per la sicurezza pubblica, come il pericolo che il detenuto riallacci i contatti con l’associazione criminale di appartenenza, anche se la sua condotta in carcere è regolare.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le critiche mosse alla decisione del giudice di sorveglianza erano di fatto e non di diritto. Il ricorrente chiedeva una nuova valutazione delle circostanze, compito che non spetta alla Corte di Cassazione, la quale si limita a verificare la corretta applicazione della legge.
Quale importanza hanno i pareri delle direzioni antimafia (DDA e DNAA)?
I pareri di DDA e DNAA, sebbene non vincolanti, costituiscono un elemento fondamentale nella valutazione del giudice. In questo caso, i pareri negativi hanno rafforzato la decisione di negare la licenza premio, evidenziando la persistente pericolosità sociale legata ai possibili contatti del detenuto con il suo ambiente di origine.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19834 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19834 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Partinico il 2/01/1949
avverso il decreto del 16/1/2025 del Giudice di sorveglianza di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con il decreto impugnato, è stata rigettata la richiesta di licenza premio nei confronti di NOME COGNOME condannato all ‘ ergastolo, in regime di semilibertà.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 57 Ord. pen. e 111 Cost. e vizio di motivazione) è inammissibile in quanto devolve censure versate in fatto e, comunque, manifestamente infondate, posto che non si ravvisa il dedotto difetto di motivazione.
Rilevato , infatti, che il provvedimento fa compiuto e logico riferimento ai pareri negativi della DDA Palermo e della DNAA e, comunque, all’avvenuta concessione più volte di permessi premio, ma da fruire sempre in Napoli, cioè, nella stessa zona in cui il detenuto si trova in regime di semilibertà, cui è
sottoposto dal 2020; tanto, proprio con la previsione, nel concedere la misura alternativa in atto, che eventuali licenze premio fossero fruite nella stessa zona di svolgimento della misura, onde evitare collegamenti con l’associazione di appartenenza.
Rilevato , inoltre, che il ricorrente fa riferimento a età e condizioni personali del condannato, nonché all ‘età avanzata dei parenti con cui chiede di incontrarsi, senza tuttavia, illustrare argomenti decisivi in base ai quali sarebbe indispensabile per COGNOME, recarsi presso la sua abitazione in Partinico, anzi indicando elementi che, al contrario, dovrebbero consigliare di non muoversi dalla regione in cui è in regime di semilibertà.
Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2025