Licenza di pubblica sicurezza: la delega non esonera da responsabilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale per tutti i titolari di una licenza di pubblica sicurezza: la responsabilità penale è personale e non può essere trasferita tramite una semplice delega. Questo caso offre spunti cruciali sul concetto di vigilanza e sui limiti della delega nell’organizzazione di eventi.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un organizzatore di eventi sportivi, ritenuto responsabile della violazione delle prescrizioni associate a una licenza di pubblica sicurezza a lui intestata. La Corte d’Appello di Messina aveva confermato la sua colpevolezza, seppur rideterminando la pena in un’ammenda di 2.340,00 euro.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su due argomenti principali:
1. Sosteneva di aver predisposto un’apposita delega a un’altra persona per l’organizzazione dell’attività agonistica e che tale delega dovesse essere sufficiente a escludere la sua responsabilità.
2. In subordine, chiedeva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, che avrebbe potuto portare a un esito più favorevole.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la condanna. I giudici hanno respinto entrambi i motivi del ricorso, fornendo chiarimenti importanti sulla natura della licenza di pubblica sicurezza e sui limiti del giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
Il Carattere Personale della Licenza di Pubblica Sicurezza
Il cuore della decisione risiede nella natura strettamente personale della licenza di pubblica sicurezza. La Corte ha spiegato, con argomenti definiti “insuperabili”, che tale licenza è rilasciata a una specifica persona fisica. Di conseguenza, le responsabilità che ne derivano non possono essere semplicemente trasferite a un soggetto delegato.
Il delegato può svolgere attività esecutive, ma deve farlo sotto la costante vigilanza del titolare della licenza. Quest’ultimo rimane l’unico e ultimo responsabile del rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità. La delega, quindi, non opera come uno scudo legale per il titolare, ma al massimo come uno strumento organizzativo la cui efficacia dipende dalla supervisione diretta del licenziatario.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
Riguardo al secondo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, la Cassazione ha ricordato che le valutazioni in merito alla gravità del comportamento sono di competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ricorrente, secondo la Corte, proponeva argomenti alternativi e opinabili che costituivano un tentativo di riesaminare i fatti. Tale riesame è precluso nel giudizio di legittimità, il cui scopo è verificare la corretta applicazione del diritto, non ricostruire la vicenda.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chiunque operi in settori che richiedono una licenza di pubblica sicurezza. La responsabilità per la sua corretta gestione è un onere non delegabile. Chi organizza eventi o attività soggette a licenza deve essere consapevole che, anche in presenza di collaboratori e delegati, il dovere di vigilanza attiva rimane saldo e la responsabilità per eventuali violazioni ricade direttamente sul titolare. Affidare compiti operativi a terzi non significa spogliarsi dei propri obblighi legali.
Il titolare di una licenza di pubblica sicurezza può delegare le sue responsabilità a un’altra persona per evitare sanzioni?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la licenza è rilasciata a una persona fisica e le responsabilità ad essa connesse non possono essere trasferite a un delegato. Il titolare della licenza rimane il responsabile ultimo.
Qual è il ruolo di un ‘delegato’ nell’ambito di una licenza di pubblica sicurezza?
Il delegato svolge attività esecutive, ma deve agire sempre sotto la vigilanza del titolare della licenza. La delega non elimina il dovere di supervisione e la responsabilità del licenziatario.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare la gravità di un fatto (come la ‘particolare tenuità’) già giudicata dai tribunali precedenti?
No. La Corte di Cassazione si occupa del ‘giudizio di legittimità’, ovvero controlla la corretta applicazione delle leggi, ma non riesamina nel merito i fatti del caso. La valutazione sulla tenuità del fatto è un apprezzamento di merito precluso in questa sede.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2013 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2013 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COGNOME SICAMINO’ il 18/10/1951 avverso la sentenza del 20/05/2024 della Corte d’appello di Messina dato avviso alle parti;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 20 maggio 2024, con la quale la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 681 cod. pen., rideterminando la pena in euro 2.340,00 di ammenda;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il primo motivo Ł manifestamente infondato perchØ ripropone la tesi difensiva secondo la quale la predisposizione di un’apposita delega a seguito dell’organizzazione dell’attività agonistica doveva considerarsi idonea a far venire meno la responsabilità per l’omessa osservanza delle prescrizioni inerenti la licenza di pubblica sicurezza a lui conferita; con insuperabili argomenti in fatto e in diritto i giudici di merito hanno ricordato che le prescrizioni afferivano a licenza di pubblica sicurezza, che, come tale, Ł rilasciata alla persona fisica e le responsabilità ad esse connesse non possono trasferirsi ad un delegato, che deve comunque svolgere attività esecutiva sotto la vigilanza dello stesso titolare della licenza;
che sulle deduzioni in ordine alla particolare tenuità del fatto i giudici di merito si sono pronunciati e il ricorrente propone sul punto argomenti di merito alternativi e opinabili, il cui apprezzamento Ł comunque precluso nel giudizio di legittimità;
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME