Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45200 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45200 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALGHERO il 01/06/1974
avverso la sentenza del 10/05/2024 del TRIBUNALE di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME 1,4A+W k+- GLYPH dì.”A GLYPH ULLA-. uéit.e=i4Vubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo L. 1 ,4)/n/OLÌ/9 h E – hr. GLYPH SFA1 2 0 21 ^/1// – f) S’N’trriv -219 PMCHE % II fare ,21../ GLYPH a Atm c o or 1E.74 ( E 6-CT
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RITENUTO IN FATTO
NOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Sassari del 10 maggio 2024, con la quale è stato prosciolto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto in ordine al reato di cui all’art. 17 r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
Secondo la tesi accusatoria, l’imputato, in qualità di amministratore delegato della società RAGIONE_SOCIALE, titolare di licenza di pubblica sicurezza per il commercio di preziosi, aveva omesso di comunicare al Questore di Sassari la revoca della rappresentanza in licenza da parte del rappresentante COGNOME Sergio.
Il Tribunale, considerata la modalità esecutiva della condotta (posta in essere in un limitato arco temporale) e l’esiguità del danno cagionato, ha ritenuto che l’offesa arrecata dall’imputato fosse di particolare tenuità.
Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 9 e 17 – bis, secondo comma, T.U.L.P.S., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente applicato al caso di specie l’art. 17 T.U.L.P.S., senza considerare che il legislatore ha prescritto che le violazioni delle prescrizioni imposte dall’Autorità sono punite con una sanzione amministrativa.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale, invece di assolvere l’imputato con formula piena, avrebbe accertato la particolare tenuità del fatto, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.
2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di valutare la licenza, depositata dalla difesa all’udienza del 27 marzo 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Giova in diritto premettere che, ai sensi dell’art. 127 T.U.L.P.S., i fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi (tra cui, l’oro) hanno l’obbligo di munirsi della licenza del Questore. La licenza, che dura fino al 31 dicembre dell’anno nel quale viene rilasciata, è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.
Tale normetrion è richiamata nell’art. 17-bis T.U.L.P.S., che – in coerenza con il d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480 – ha depenalizzato tutto un gruppo di contravvenzione; concernenti l’esercizio di attività senza l’autorizzazione dell’Autorità, tra le quali – appunto – non sono state comprese le attività di commercio di preziosi.
Infatti, in seguito all’abrogazione dell’art. 706 cod. pen., ritenuta norma sanzionatoria delle violazioni di cui agli artt. 126 e 128 T.U.L.P.S., le fattispecie contravvenzionali escluse dalla depenalizzazione in detta specifica materia (artt. 127 e 128 T.U.L.P.S.) a causa della frammentazione dell’intervento depenalizzante risultano punite dall’art. 17 del T.U.L.P.S., giacché è venuta meno la norma generale, di cui gli artt. 126, 127 e 128 T.U.L.P.S. costituivano specificazione (Sez. 3,.n. 2362 del 06/02/1995, COGNOME, Rv. 201968).
L’art. 17 T.U.L.P.S. prevede che, salvo quanto previsto dall’art. 17-bis T.U.L.P.S., le violazioni alle disposizioni del Testo unico per le quali non è stabilita una pena o una sanzione amministrativa o in ordine alle quali non provvede il codice penale, sono punite con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206,00.
Nel caso di specie, quindi, il giudice di merito, prima di accertare la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., tenendo conto dei documenti depositati (tra cui, la licenza del Questore di Sassari del 4 ottobre 2021) e fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha evidenziato che l’imputato, quale amministratore delegato di una società dedita al commercio di beni preziosi, nonché quale titolare della licenza di pubblica sicurezza per il commercio di tali beni, non aveva comunicato la revoca della licenza da parte del rappresentante COGNOME COGNOME
Il giudice di merito, poi, richiamando quanto dichiarato dall’operante sentito in dibattimento, ha evidenziato come l’omessa istanza di modifica della titolarità della licenza in rappresentanza non avesse determinato una mera violazione alle prescrizioni imposte dal Questore nella licenza, condotta perfezionante l’illecito di cui all’art. 9 T.U.L.P.S. (depenalizzato in forza dell’art. 17-bis T.U.L.P.S.), ma una vera e propria violazione dell’art. 127 T.U.L.P.S. (punita ai sensi dell’art. 17 T.U.L.P.S.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/11/2024