Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45200 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45200 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALGHERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2024 del TRIBUNALE di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; 1,4A+W k+- COGNOME dì.”A COGNOME ULLA-. uéit.e=i4Vubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo L. 1 ,4)/n/OLÌ/9 h E – hr. COGNOME SFA1 2 0 21 ^/1// – f) S’N’trriv -219 PMCHE % II fare ,21../ COGNOME a Atm c o or 1E.74 ( E 6-CT
udito il COGNOME nsore
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Sassari del 10 maggio 2024, con la quale è stato prosciolto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 131-bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto in ordine al reato di cui all’art. 17 r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
Secondo la tesi accusatoria, l’imputato, in qualità di amministratore delegato RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, titolare di licenza di pubblica sicurezza per il commercio di preziosi, aveva omesso di comunicare al Questore di Sassari la revoca RAGIONE_SOCIALEa rappresentanza in licenza da parte del rappresentante COGNOME NOME.
Il Tribunale, considerata la modalità esecutiva RAGIONE_SOCIALEa condotta (posta in essere in un limitato arco temporale) e l’esiguità del danno cagioNOME, ha ritenuto che l’offesa arrecata dall’imputato fosse di particolare tenuità.
Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale, con riferimento agli artt. 9 e 17 – bis, secondo comma, T.U.L.P.S., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente applicato al caso di specie l’art. 17 T.U.L.P.S., senza considerare che il legislatore ha prescritto che le violazioni RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni imposte dall’Autorità sono punite con una sanzione amministrativa.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, perché il Tribunale, invece di assolvere l’imputato con formula piena, avrebbe accertato la particolare tenuità del fatto, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.
2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di valutare la licenza, depositata dalla difesa all’udienza del 27 marzo 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Giova in diritto premettere che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 127 T.U.L.P.S., i fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi (tra cui, l’oro) hanno l’obbligo di munirsi RAGIONE_SOCIALEa licenza del Questore. La licenza, che dura fino al 31 dicembre RAGIONE_SOCIALE‘anno nel quale viene rilasciata, è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.
Tale normetrion è richiamata nell’art. 17-bis T.U.L.P.S., che – in coerenza con il d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480 – ha depenalizzato tutto un gruppo di contravvenzione; concernenti l’esercizio di attività senza l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘Autorità, tra le quali – appunto – non sono state comprese le attività di commercio di preziosi.
Infatti, in seguito all’abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 706 cod. pen., ritenuta norma sanzioNOMEria RAGIONE_SOCIALEe violazioni di cui agli artt. 126 e 128 T.U.L.P.S., le fattispecie contravvenzionali escluse dalla depenalizzazione in detta specifica materia (artt. 127 e 128 T.U.L.P.S.) a causa RAGIONE_SOCIALEa frammentazione RAGIONE_SOCIALE‘intervento depenalizzante risultano punite dall’art. 17 del T.U.L.P.S., giacché è venuta meno la norma generale, di cui gli artt. 126, 127 e 128 T.U.L.P.S. costituivano specificazione (Sez. 3,.n. 2362 del 06/02/1995, COGNOME, Rv. 201968).
L’art. 17 T.U.L.P.S. prevede che, salvo quanto previsto dall’art. 17-bis T.U.L.P.S., le violazioni alle disposizioni del Testo unico per le quali non è stabilita una pena o una sanzione amministrativa o in ordine alle quali non provvede il codice penale, sono punite con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206,00.
Nel caso di specie, quindi, il giudice di merito, prima di accertare la particolare tenuità del fatto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 131-bis cod. pen., tenendo conto dei documenti depositati (tra cui, la licenza del Questore di Sassari del 4 ottobre 2021) e fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, ha evidenziato che l’imputato, quale amministratore delegato di una società dedita al commercio di beni preziosi, nonché quale titolare RAGIONE_SOCIALEa licenza di pubblica sicurezza per il commercio di tali beni, non aveva comunicato la revoca RAGIONE_SOCIALEa licenza da parte del rappresentante COGNOME NOME.
Il giudice di merito, poi, richiamando quanto dichiarato dall’operante sentito in dibattimento, ha evidenziato come l’omessa istanza di modifica RAGIONE_SOCIALEa titolarità RAGIONE_SOCIALEa licenza in rappresentanza non avesse determiNOME una mera violazione alle prescrizioni imposte dal Questore nella licenza, condotta perfezionante l’illecito di cui all’art. 9 T.U.L.P.S. (depenalizzato in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 17-bis T.U.L.P.S.), ma una vera e propria violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 127 T.U.L.P.S. (punita ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 T.U.L.P.S.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 15/11/2024