Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19811 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19811 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PARTINICO il 02/01/1949 avverso il decreto del 23/11/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 23 novembre 2023, il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha rigettato l’istanza di licenza ai sensi dell’art. 52 ord. pen. presentata nell’interesse di NOME COGNOME attualmente in regime di semilibertà presso la Casa circondariale di Napoli Secondigliano.
Avverso il provvedimento ha proposto reclamo il detenuto, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo con il quale ha eccepito il vizio di motivazione mancante e apparente, alla luce della carente istruttoria in ordine ai presupposti legittimanti la concessione di quanto richiesto dal detenuto.
In particolare, ha evidenziato la natura apodittica del riferimento operato dal Magistrato di sorveglianza ad un precedente diniego di analogo permesso intervenuto il 20 luglio 2023 e l’omessa considerazione del lungo percorso detentivo del ricorrente, il quale ha beneficiato di permessi premio, ha indicato gli elementi positivi emersi nel periodo di carcerazione, oltre a problematiche di salute legate, anche, all’età avanzata.
Di tali circostanze il giudice adito ha omesso ogni considerazione.
Il reclamo Ł stato inoltrato a questa Corte con provvedimento del Presidente del Tribunale di sorveglianza del 15 gennaio 2024, previa qualificazione dello stesso come ricorso per cassazione. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł meritevole di accoglimento.
2.Si verte in tema di licenza ai sensi dell’art. 52 ord. pen. richiesta da detenuto in regime di semilibertà.
Va assicurata continuità all’orientamento piø recente di questa Corte secondo cui «avverso il decreto emesso dal magistrato di sorveglianza a seguito della richiesta del semilibero di concessione della licenza premio Ł esperibile il ricorso per cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimento che incide sulla libertà personale» (Sez. 1, n. 5031 del 26/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285853 – 01).
Con tale arresto, chiarito che i provvedimenti in materia di licenze ai semiliberi non sono appellabili e che tale mancata previsione del rimedio impugnatorio di merito non pone problemi di
costituzionalità e di incoerenza rispetto a quanto diversamente previsto per le eterogenee misure premiali dei permessi premio e delle licenze per gli internati, questa Corte ha precisato che l’ambito di tutela giurisdizionale Ł garantito con la proponibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
A tale proposito Ł stato richiamato il corposo orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «il ricorso per cassazione proposto direttamente ai sensi dell’art. 111 cost. avverso provvedimenti in materia di libertà personale Ł ammesso solo per violazione di legge e in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv 226710; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv 239692; Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269296 – 01; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell’atto qualificabile neitermini della violazione di legge (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, COGNOME, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812)».
Giova, altresì, ribadire che «qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, Ł comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l’obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso con il quale si denunciava la sostanziale inesistenza della motivazione di un’ordinanza di liquidazione del compenso a difensore di imputato ammesso al patrocinio dei non abbienti)» (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611 – 01; in tal senso anche, in sostanza, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato Ł affetto dal vizio di motivazione meramente apparente.
NOME Ł nato nel 1949, Ł ristretto in carcere da oltre trenta anni, in semilibertà da circa tre anni, ha fruito di numerosi permessi premio, di licenze per emergenza Covid, ha ricevuto encomi, ha beneficiato di un lungo periodo complessivo di liberazione anticipata.
Il diniego della licenza Ł stato motivato con il provvedimento impugnato richiamando il precedente rigetto del 20 luglio 2023 con il quale Ł stato fatto riferimento all’esigenza di «evitare ogni contatto con il contesto malavitoso di riferimento».
¨ evidente che tale motivazione, a fronte del percorso penitenziario personale del ricorrente, si risolve in una mera petizione di principio che omette di considerare la situazione soggettiva del detenuto e le esigenze rieducative e risocializzati alle quali già egli accede mediante un modulo detentivo attenuato, quale la semilibertà.
Il riferimento al, non meglio circoscritto, contesto delinquenziale, integra, rispetto alle condizioni personali del ricorrente, un elemento del tutto generico inidoneo a giustificare il diniego.
4. Da quanto esposto, in conformità con quanto richiesto anche dal Procuratore generale, discende l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Napoli che, all’esito della libera valutazione di merito che gli compete, rivaluterà l’istanza fornendo una motivazione coerente con i principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Napoli.
Così Ł deciso, 21/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME