Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3961 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3961 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Data Udienza: 13/01/2026
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 77/2026
NOME COGNOME
CC – 13/01/2026
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dallÕavvAVV_NOTAIO COGNOME – di fiducia avverso la sentenza del 09/09/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo in cui dispone l’applicazione della misura di sicurezza della libertˆ vigilata.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con sentenza del 9 settembre 2025, applicava nei confronti di NOME COGNOME la pena concordata dalle parti art. 444 cod. proc. pen. di anni undici, mesi dieci e giorni venti di reclusione, in relazione al reato di cui all’articolo 416cod. pen. e a due reati di cui allÕart. 629 cod. pen., aggravati ai sensi dell’articolo 4161 cod. pen., commessi in Moncalieri in data 7 giugno 2024 e in Torino nel giugno 2024,
ritenuto sussistente il vincolo della continuazione con i reati di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 23 giugno 2015, irrevocabile l’8 settembre 2015. Con la medesima sentenza, NOME COGNOME veniva dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante la pena e gli veniva applicata, ai sensi dell’articolo 417 cod. pen., a pena espiata, la misura di sicurezza della libertˆ vigilata per la durata di tre anni.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. limitatamente all’applicazione, a pena espiata, della misura di sicurezza della libertˆ vigilata per la durata di anni tre, per difetto di motivazione sul punto e non risultando oggetto dellÕaccordo delle parti nella richiesta di applicazione della pena.
1. Il ricorso è fondato per i motivi qui illustrati.
La misura di sicurezza della libertˆ vigilata è stata disposta con la sentenza impugnata, emessa art. 444 cod. proc. pen., senza che abbia formato oggetto dell’accordo delle parti e senza che il giudice abbia motivato sul punto.
2.1. La Corte ha chiarito in proposito che il giudice di merito deve effettuare, anche con la sentenza di “patteggiamento” – se la misura di sicurezza, prevista per il reato ascritto e applicabile in relazione alla entitˆ della pena irrogata è rimasta estranea all’accordo sulla pena – la verifica circa la sussistenza dei relativi presupposti giustificativi, dando, a sostegno dell’adottata statuizione, la pertinente e adeguata motivazione (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01).
2.2. Per quanto riguarda i presupposti giustificativi della misura di sicurezza dei quali il giudice di merito deve dare conto nella motivazione, quanto alla misura di sicurezza della libertˆ vigilata, è stato affermato che, a seguito della modifica introdotta dall’art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, la sua applicazione – ivi compresa quella prevista dall’art. 417 cod. pen. – pu˜ essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l’espresso positivo scrutinio dell’effettiva pericolositˆ sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilitˆ di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorchŽ qualificata come
semplice (Sez. 1, n. 2875 del 12/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285810-01; si veda anche: Sez. 2, n. 18866 del 04/04/2024, COGNOME, Rv. 286430-01).
2.3. La rilevata carenza assoluta di motivazione comporta l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza della libertˆ vigilata e il rinvio per nuovo giudizio sul punto, secondo la previsione dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., al Tribunale di Torino, che l’ha pronunciata, in diversa composizione.
AllÕannullamento parziale della sentenza impugnata consegue, ai sensi dellÕart. 624, comma 2, cod. proc. pen., lÕirrevocabilitˆ della stessa quanto all’accertamento della responsabilitˆ e alla pena principale e accessoria applicate nei confronti dellÕimputato.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta misura di sicurezza della libertˆ vigilata e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino, in diversa composizione.
Dichiara irrevocabile la sentenza impugnata quanto all’accertamento della responsabilitˆ e alla pena principale e accessoria applicate nei confronti di COGNOME NOME.
Cos’ è deciso, 13/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME