Libertà Vigilata: Quando la Pericolosità Sociale Giustifica la Proroga
L’ordinanza in esame, emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione, affronta un tema cruciale nell’ambito delle misure di sicurezza: la proroga della libertà vigilata basata sulla persistente pericolosità sociale del soggetto. Il caso offre spunti di riflessione fondamentali sui criteri di valutazione adottati dai giudici e sui limiti del sindacato di legittimità. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, dichiarando inammissibile il ricorso e ribadendo la correttezza della valutazione sulla pericolosità dell’individuo.
I Fatti di Causa
Un soggetto, già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, si era visto prorogare tale misura da un’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Genova. La decisione era stata motivata dalla ritenuta persistenza della sua pericolosità sociale. L’interessato aveva proposto appello al Tribunale di Sorveglianza, il quale, tuttavia, aveva confermato il provvedimento, respingendo le sue doglianze. Contro quest’ultima decisione, l’individuo ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la valutazione sulla sua pericolosità.
La Valutazione del Tribunale di Sorveglianza
Il Tribunale di Sorveglianza aveva basato la sua decisione su una serie di elementi concreti. In particolare, aveva dato rilievo ai gravi precedenti penali del ricorrente, considerati sintomatici di una “consolidata vita dedicata al crimine” e di una sua appartenenza a circuiti di criminalità organizzata. Inoltre, il Tribunale aveva sottolineato come il soggetto non avesse mai dimostrato di aver reciso i legami con il suo passato deviante, negando costantemente ogni addebito. Un elemento fattuale rilevante è stato l’aver accertato che, in date recenti, l’uomo si fosse accompagnato a un individuo pregiudicato, a conferma della sua mancata rieducazione e della persistenza del rischio di recidiva.
La Decisione sulla Libertà Vigilata in Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno osservato che la motivazione del Tribunale di Sorveglianza era adeguata e priva di vizi logici manifesti. Le argomentazioni del ricorrente, al contrario, sono state qualificate come generiche e meramente confutative, ovvero tese a contrapporre una propria valutazione del merito a quella, coerente e ben argomentata, del giudice a quo. La Corte ha ribadito un principio cardine del giudizio di Cassazione: non è possibile ottenere una nuova e differente valutazione degli elementi di fatto, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito. Il ricorso, non individuando vizi di legittimità (cioè errori di diritto o difetti manifesti di motivazione), non ha potuto superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente esercitato il suo potere di valutazione, fondando la proroga della libertà vigilata su elementi concreti e non su mere congetture: i precedenti penali, l’appartenenza a contesti criminali e la frequentazione di pregiudicati. Questi fattori, nel loro complesso, hanno delineato un quadro di persistente pericolosità sociale che giustificava pienamente il mantenimento della misura di sicurezza. La Cassazione non ha riscontrato alcuna illogicità o contraddittorietà nel percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, rendendo così il ricorso un tentativo inammissibile di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti.
Le conclusioni
La decisione consolida l’orientamento secondo cui la valutazione della pericolosità sociale è un giudizio complesso, affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito e basato su una pluralità di indici fattuali. Per ottenere una riforma in sede di legittimità, non è sufficiente proporre una lettura alternativa degli stessi elementi, ma è necessario dimostrare un vizio logico manifesto o un errore di diritto nella decisione impugnata. La conseguenza della dichiarata inammissibilità è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a sanzione dell’uso improprio dello strumento processuale.
Quando può essere prorogata la misura della libertà vigilata?
La misura della libertà vigilata può essere prorogata quando il giudice accerta la persistente pericolosità sociale del soggetto, basandosi su elementi concreti che indicano la probabilità che possa commettere nuovi reati.
Quali elementi possono indicare una persistente pericolosità sociale?
Secondo l’ordinanza, elementi rilevanti sono i gravi precedenti penali, l’appartenenza a circuiti di criminalità organizzata, la mancata dimostrazione di aver reciso i legami con il passato criminale, la negazione degli addebiti e la frequentazione di altri soggetti pregiudicati.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile in questi casi?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile quando le argomentazioni proposte sono generiche o mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione. Il ricorso deve invece evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nella decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20941 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20941 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CONDOFURI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Premesso che il ricorrente NOME COGNOME impugna l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova che ha respinto il suo appello avverso quella del Magistrato di sorveglianza di Genova del 08/J09/2023 che aveva prorogato, nei suoi confronti, la misura di sicurezza della libertà vigilata stante la sua persistente pericolosità sociale;
Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha condiviso il giudizio espresso dal Magistrato di sorveglianza dando rilievo ai precedenti, sintomatici di consolidata vita dedicata al crimine, dei titoli di reato particolarmente gravi e rappresentazione di appartenenza al circuito criminale organizzato; è stato anche sottolineato come NOME non abbia dimostrato di avere reciso i legami con il passato deviante ed ha sempre negato ogni addebito e che il 4 e 5 maggio 2023 si è accompagNOME ad un pregiudicato;
Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare dì ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo;
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/05/2024