Libertà Vigilata per Affiliazione Mafiosa: la Cassazione Conferma la Misura di Sicurezza
L’applicazione della libertà vigilata rappresenta uno strumento cruciale nel sistema penale italiano per la gestione della pericolosità sociale di un individuo dopo la condanna. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi che ne regolano l’applicazione, in particolare nei confronti di soggetti condannati per reati di stampo mafioso. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un individuo, confermando la decisione del Tribunale di Sorveglianza che aveva disposto la misura per tre anni.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Palermo, che aveva condannato un soggetto per la sua affiliazione a una nota famiglia mafiosa siciliana. In conseguenza di tale condanna, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia aveva applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni.
L’interessato ha proposto ricorso in Cassazione avverso tale provvedimento, lamentando una valutazione incongrua dei presupposti per l’applicazione della misura e chiedendo una nuova valutazione della sua pericolosità sociale. A suo dire, il Tribunale non avrebbe considerato adeguatamente l’evoluzione della sua condizione personale.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla libertà vigilata
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, la richiesta di una ‘rivalutazione’ della pericolosità sociale si traduce in una richiesta di riesame del merito della vicenda, attività preclusa al giudice di legittimità.
La Corte ha stabilito che la valutazione operata dal Tribunale di Sorveglianza era ‘ineccepibile’, ovvero esente da vizi logici o giuridici. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nella correttezza del ragionamento seguito dal Tribunale di Sorveglianza. La motivazione della misura di sicurezza trovava solido fondamento nell’affiliazione del ricorrente alla famiglia mafiosa di Partinico, un fatto accertato con sentenza definitiva. In tale contesto, era emerso il suo ruolo di ‘uomo di fiducia’ dei vertici del sodalizio criminale, svolto nel corso degli anni.
La Corte ha sottolineato come il provvedimento impugnato assicurasse un ‘giusto contemperamento’ tra due esigenze contrapposte: da un lato, la necessità di impedire la commissione di ulteriori reati da parte del soggetto; dall’altro, il rispetto dei suoi diritti individuali. Questo equilibrio è stato garantito da un percorso argomentativo che ha dato conto dell’attualità dei collegamenti tra il ricorrente e l’organizzazione criminale di appartenenza. L’analisi della persistente pericolosità sociale, dunque, non era basata solo sulla condanna passata, ma su una valutazione attuale dei suoi legami con l’ambiente mafioso.
Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale in materia di misure di sicurezza: la valutazione della pericolosità sociale è un giudizio di fatto, ancorato a elementi concreti, la cui revisione non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente. Per i reati di associazione mafiosa, l’affiliazione a un clan e il ruolo svolto al suo interno costituiscono elementi di primario rilievo per giustificare l’applicazione della libertà vigilata anche dopo l’espiazione della pena. La decisione evidenzia come, per la giurisprudenza, i legami con la criminalità organizzata siano considerati un indicatore di pericolosità particolarmente forte e persistente, tale da giustificare misure di controllo e limitazione della libertà personale per proteggere la collettività.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione dei fatti e della pericolosità sociale del ricorrente, un’attività di merito che non rientra nelle competenze del giudice di legittimità. La Corte ha ritenuto che il ragionamento del Tribunale di Sorveglianza fosse logico e corretto.
Su quali basi è stata confermata la misura della libertà vigilata?
La misura è stata confermata sulla base della condanna definitiva per affiliazione a una famiglia mafiosa e sulla valutazione del Tribunale di Sorveglianza circa l’attualità dei collegamenti del ricorrente con l’organizzazione criminale. Questi elementi sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare una persistente pericolosità sociale.
Cosa significa che la misura realizza un ‘giusto contemperamento’ tra le diverse esigenze?
Significa che il provvedimento trova un equilibrio corretto tra la necessità di proteggere la società, impedendo al soggetto di commettere nuovi reati, e il rispetto dei suoi diritti fondamentali. La limitazione della libertà personale è giustificata da un’analisi argomentata e congrua della sua pericolosità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20294 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20294 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 23 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigettava l’appello contro i provvedimento di applicazione della libertà vigilata, disposta nei confronti NOME COGNOME per la durata di tre anni, conseguente alla sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Palermo il 24 luglio 2015.
Ritenuto che il ricorso di COGNOME, pur censurando l’incongrua valutazione dei presupposti per l’applicazione della libertà vigilata, chiede una rivalutazione della pericolosità sociale del ricorrente, su cui il Tribunale di sorveglianza d Perugia si soffermava in termini ineccepibili.
Ritenuto che l’applicazione della misura di sicurezza veniva giustificata dall’affiliazione del ricorrente nella famiglia mafiosa di Partinico, per il quale e stato condannato dalla Corte di appello di Palermo, con la decisione sopra richiamata, che dava conto del ruolo di uomo di fiducia dei vertici della consorteria criminale in questione svolto da COGNOME nel corso degli anni.
Ritenuto che il provvedimento impugnato assicura il giusto contemperamento tra la necessità di impedire la commissione di ulteriori violazioni penali da parte di NOME e i suoi diritti individuali, il cui risp veniva garantito dal percorso argomentativo esplicitato nel provvedimento impugnato, che si soffermava in termini congrui sull’attualità dei collegamenti consortili esistenti tra il ricorrente e la famiglia mafiosa di Partinico (tra le a Corte cost., sent. n. 306 del 1993).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.