Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39485 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39485 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROCCELLA VALDEMONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/04/2023 del TRIB. LIBERTA’ di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, sottoposto alla misura cautelare personale coercitiva del divieto di dimora nel Comune di Roccella Vé:ildemone, in relazione all’addebito preliminare e provvisorio di cui all’art. 87 d.P.R. 570 del 1960 – fatto commesso in Roccella Valdemone in data 11 giugno 202:2 in danno di NOME e NOME COGNOME, esercitando pressioni nei loro confronti al fine di ottenerne il voto in favore della lista che appoggiava la sua candidatura a sindaco – ricorre, con quattro motivi – qui enunciati nei limiti stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. avverso l’ordinanza con la quale, in data 19 maggio 2023, il Tribunale per il riesame di Messina ha confermato l’ordinanza impositiva del vincolo emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina in data 22 marzo 2023.
impugnato, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, 40529 del 14/10/2021 e n. 11806 dell’11/02/2013).
1.2. Il quarto motivo denuncia il vizio di motivazione. E’ dedotto a suffragio che il provvedimento impugnato sarebbe inficiato da totale assenza di fondamento argomentativo nonché di logicità, tali da rasentare l’abnormità. Infatti, la ricostruzione della vicenda farebbe affidamento unicamente sul narrato delle persone offese e di NOME COGNOME, cui sarebbe stata attribuita valenza probatoria incontrovertibile a dispetto delle plurime contraddizioni e inverosinniglianze in cui sarebbero incorsi i propalanti e, con loro, i giudici del merito nell’apprezzamento effettuatone; ciò con specifico riferimento: all’indicazione dell’orario e del luogo in cui sarebbe avvenuto l’incontro tra il ricorrente e NOME COGNOME; all’esibizione del fac simile di scheda elettorale ‘segnata’; all’interpretazione della frase, riferita da NOME COGNOME come pronunciata dal ricorrente nel corso di una telefonata, secondo la quale ‘NOME COGNOME avrebbe giocato con il fuoco’; alla serietà e all’efficacia della minaccia larvata contenuta nelle parole pronunciate dal ricorrente all’indirizzo di NOME COGNOME, ossia che questi non si sarebbe visto rinnovato il contratto di lavoro ove lui ed il padre non avessero espresso il proprio voto a favore della lista del ricorrente; al significato della telefonata fatta dal ricorrente Sindaco uscente del Comune di Roccella Valdemone al dipendente comunale NOME COGNOME; alla tardiva e non formalizzata esposizione dei fatti da parte dei congiunti COGNOME.
Con requisitoria scritta in data 12 luglio 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottor NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Con memoria trasmessa in data 21 luglio 2023, i difensori del ricorrente hanno replicato alle conclusioni del Procuratore Generale insistendo per l’accoglimento dei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale del Riesame ha formulato il giudizio circa l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, relative al pericolo di reiterazione da parte di NOME COGNOME delle condotte di intimidazione nei confronti dei COGNOME, senza incorrere né nella violazione della disciplina delle misure cautelari personali, né in carenze o illogicità argomentative manifeste.
1.2. Risultano insussistenti anche le violazioni di legge denunciate con i primi tre motivi di ricorso.
1.2.1. Quanto al profilo della gravità indiziaria, nell’ordinanza impugnata si è correttamente ricordato come il delitto di cui all’art. 87 d.P.R. n. 570 del 1960 sia un reato di pericolo, posto a tutela dell’interesse dello Stato al ccrretto svolgimento
delle consultazioni elettorali. Ciò che la legge intende salvaguardare è, in sostanza, la libertà di voto, che va posta al riparo da ogni ritorsione, anche solo possibile, tanto vero che ad essere punita è la mera condotta di chi con qualsiasi mezzo illecito, atto anche a diminuire soltanto la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a votare per determinate candidature, senza che occorra che tale obiettivo sia conseguito (Sez. 3, n. 5369 del 28/04/1993, Parisi, Rv. 194727).
Ne discende che tutti i rilievi circa l’idoneità delle condotte tenute dal ricorrente, candidato Sindaco nelle elezioni amministrative svoltesi nel giugno del 2022 nel Comune di Roccella Valdemone, ad integrare una seria ed efficace minaccia, ancorché larvata, nei confronti di NOME COGNOME, che traeva le uniche fonti di sostentamento per sé e per la famiglia dal lavoro di operatore ecologico alle dipendenze della società che aveva in appalto dal Comune di Roccella Valdemone i servizi di pulizia urbana e di raccolta e smaltimento dei rifiuti, risultano generici e manifestamente infondati. Gli stessi, infatti, mostrano di non cogliere la ratio della norma di cui all’art. 87 d.P.R. n. 570 del 1960, invece correttamente enucleata dai giudici di merito, che ineccepibilmente hanno anche evidenziato come le deduzioni circa il ruolo di consigliere di minoranza, svolto da NOME COGNOME dopo la sconfitta elettorale del 2022, fossero irrilevanti, attenendo ad un post factum rispetto all’integrazione del reato oggetto di addebito.
1.2.11. Quanto al profilo delle esigenze cautelari, le censure che ad esse si riferiscono sfuggono alla possibilità di sindacato di questa Corte, vuoi perché generiche, ossia perché meramente contestative rispetto alle puntuali e plausibili argomentazioni spese nella sentenza impugnata in ordine alla gravità delle condotte del ricorrente, la cui spregiudicatezza nel porle in essere è stata correttamente utilizzata quale criterio di prognosi di recidiva (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522; Sez. 3, n. 1166 del 02/12/2015, dep. 14/01/2016, Rv. 266177), vuoi perché infondate.
Segnatamente, i rilievi formulati per rappresentare l’inconciliabilità della misura coercitiva del divieto di dimora, applicata al ricorrente, con le funzioni di consigliere di minoranza del Comune di Roccella Valdemone da lui rivestite, finendo, di fatto, il detto presidio cautelare, per impedirne l’esercizio, devono essere respinti osservando quanto segue.
Invero, secondo l’interpretazione unanime, l’art. 289, comma 3, cod. proc. pen., che stabilisce che la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio «non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitu popolare», evidenzia una ratio bifronte, rappresentata dalla necessità, da un lato,
di evitare possibili strumentalizzazioni, per fini politici, dell’intervento giudiziar cautelare, dall’altro, di tutelare la volontà popolare quale si manifesta nelle funzioni elettive degli uffici promananti direttamente dalla volontà politica dei cittadini (Sez. 6, n. 10940 del 15/02/2017, in motivazione). Dunque, si tratta di una guarentigia posta a presidio esclusivamente del libero esercizio delle funzioni pubbliche connesse ad uffici elettivi promananti dalla volontà popolare, qualunque sia l’oggetto giuridico del reato commesso dal soggetto che ne sia investito.
Stigmatizzare, pertanto, l’incoerenza della soluzione offerta dal giudice censurato, che ammette nei confronti di un titolare di un ufficio elettivo ricoperto per diretta investitura popolare una incisiva forma di restrizione della libertà personale, qual è la misura coercitiva del divieto di dimora, e che avalla l’immunità dello stesso da un provvedimento interdittivo, si traduce nell’espressione di un dissenso, certamente legittimo, ma inoperante sul piano delle scelte generali di politica legislativa, protese a contemperare il rispetto della volontà popolare e la tutela del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Bilanciamento evocato, del resto, più volte, dalla giurisprudenza di legittimità, espressasi nella ricorrente affermazione secondo la quale il divieto della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio nel caso di uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare deve essere interpretato restrittivamente e non può fondare un’interpretazione che renda incompatibile (e quindi non applicabile) alcuna misura cautelare personale che si risolva nel determinare effetti equivalenti (Sez. 6, n. 20405 del 15/04/2014, Rv. 259684; Sez. 6, n. 44896 del 22/10/2013, Rv. 257272): in sostanza, la disposizione di cui all’art. 289, comma 3, cod. proc. pen., non può essere interpretata, pena la violazione del principio di uguaglianza, come una sorta di salvacondotto cautelare (Sez. 6, n. 44896 del 22/10/2013, cit.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le ulteriori doglianze, che eccepiscono l’assenza di attualità del pericolo di reiterazione del reato, esplicitano l’erroneità dell’impostazione che sovrappone il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (di cui all’art. 274, lett. c), cod proc. pen.) con il pericolo di reiterazione dello stesso fatto-reato. E’, infatti, jus receptum che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez, 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392; Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Rv. 268444): il che è quanto accaduto nel caso di specie, dal momento che il Tribunale, sulla base degli indici fattuali passati in rassegna nel provvedimento impugnato (cfr. pag. 5), ha ben evidenziato
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come il ricorrente ben avrebbe potuto «continuare ad a g ire a fini di minaccia e ritorsione nei confronti della fami g lia RAGIONE_SOCIALE, rea di essersi ribellata al suo monopolio».
1.2.111. Anche q uanto al profilo della proporzionalità della misura cautelare applicata, le do g lianze spie g ate in ricorso, non solo sono g eneriche – per q uanto fin q ui esposto circa la strumentalizzazione da parte del ricorrente della propria posizione di sindaco uscente per conculcare la libertà di voto di alcuni cittadini del Comune di Roccella Valdemone -, ma sono anche manifestamente infondate, posto che i rilievi sviluppati, richiamando arresti g iurisprudenziali in materia di applicazione del principio di proporzionalità in tema di misure cautelari imposte in relazione a delitti contro la pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 40529 del 14/10/2021, Rv. 282181 e Sez. 6, n. 11806 del 11/02/2013, Rv. 255720), risultano non pertinenti, atteso che il reato previsto dall’art.87 d.P.R. 16 ma gg io 1960, n. 570 non rientra nella cate g oria dei delitti contro la pubblica amministrazione in q uanto tutela il corretto svol g imento delle consultazioni elettorali e della libera determinazione e manifestazione del voto e non il re g olare funzionamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 26252 del 01/07/2020, Rv. 279613).
Al ri g etto del ricorso conse g ue la condanna del ricorrente al pa g amento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rig etta il ricorso e condanna il ricorrente al pa g arrento delle spese processuali.
Così deciso il 06/09/2023