Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48568 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48568 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/44444e le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO genera AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinan2:a impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha convertito in 1 giorni di reclusione la parte residua – pari a 257 giorni – della libertà controllata per l di anni 1 e mesi 4, cui Banda Gueye è stato sottoposto con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Venezia in data 6/04/21, in esecuzione della sostituzione della pena detentiva inflittagli per detenzione di stupefacenti con sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 16/06/2 come disposta da detta sentenza.
La conversione è stata disposta a seguito di segnalazione della Questura di RAGIONE_SOCIALE, secondo cui il libero controllato era stato denunciato il 18 ottobre 2022 per resistenz pubblico ufficiale, avendo tentato di sottrarsi ad un controllo, dopo che un suo connaziona con cui aveva preso contatti era stato arrestato per detenzione di sessanta dosi di crack. E ci ritenendo l’osservanza della legge penale prescrizione implicita nell’ambito dell’espiazione una pena.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione Banda Gueye, tramite il proprio difensore.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce nullità dell’ordinanza impugnata per incompetenza funzionale del Tribunale di sorveglianza di Venezia e, di conseguenza, erronea applicazione degli articoli 62 e 68 della I. 24 novembre 1981, n. 689.
Rileva che è competente il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE, ove il ricorrente è attualmente domiciliato in modo stabile, tanto da essere stato sottoposto alle prescrizioni del libertà controllata dal RAGIONE_SOCIALE Fruttuoso.
2.2. Col secondo motivo di ricorso viene eccepita violazione dell’art. 66 della suddet legge.
Il difensore osserva che il ricorrente non ha violato alcuna prescrizione connessa al regim di libertà controllata, ma è stato solamente denunciato a piede libero e tale denuncia è tutt’ora al vaglio della competente autorità giudiziaria; – non sussistono prescrizioni implicite, c quella individuata dal Tribunale di sorveglianza (generica osservanza della legge penale); – non ricorre, pertanto, nel caso in esame, alcuna causa tipica di revoca ex art. 66 della legge sop indicata.
La difesa, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l’annullamento dell’ordin impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Invero, non è stato documentato un nuovo domicilio di Banda Gueye rispetto a quello indicato nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Venezia (Gaiarine – Treviso – INDIRIZZO), ma si insiste sulla sola presenza continuativa del medesimo nel territorio RAGIONE_SOCIALE ove risulta esser stato sottoposto alla libertà controllata, da non giustificare spostamento della competenza territoriale.
2. Fondato, invece, è il secondo motivo di impugnazione.
L’art. 66 I. 24 novembre 1981, n. 689, al primo comma, prevede che «salvo quanto previsto dall’art. 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiv ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerent determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero altra pena sostitutiva più grave».
Consolidato è, inoltre, l’orientamento di questa Corte, secondo cui nel cors dell’esecuzione della libertà controllata, l’arresto in flagranza di reato del condannato, n assimilabile alla violazione di taluna delle prescrizioni imposte e dare quindi luogo conversione del residuo periodo di libertà controllata in pena detentiva, ai sensi dell’ar della legge 24 novembre 1981 n. 689, ma può soltanto comportare, in applicazione della specifica previsione di cui all’art. 68 della stessa legge, la sospensione dell’esecuzione d pena sostitutiva, cui potrà far seguito la revoca prevista dal successivo art.72, a seguito d condanna definitiva a pena detentiva per il reato che aveva dato luogo all’arresto (si veda pe tutte Sez. 1, n. 513 del 26/11/2015, dep. 2016, La Rocca, Rv. 265668).
E’, quindi, evidente che nel caso in esame non poteva proceders.i automaticamente, sulla base di una mera denuncia a piede libero, alla conversione della libertà controllata reclusione.
Consegue da quanto sopra l’annullamento del provvedimento ‘impugnato con rinvio per nuovo giudizio, alla luce del principio sopra indicato, al Tribunale di sorveglianza di Venezia.
P.Q.M.
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