Libertà Controllata: La Cassazione Conferma il Diniego per Personalità non Rieducativa
L’accesso a sanzioni sostitutive come la libertà controllata non è un diritto automatico, ma una concessione che il giudice valuta attentamente in base alla personalità del reo e alle sue prospettive di rieducazione. Con la recente ordinanza n. 6678 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato a cui era stata negata tale misura. Analizziamo insieme i dettagli della decisione.
Il Contesto: La Richiesta di Sanzione Sostitutiva
Il caso trae origine dalla decisione della Corte d’Appello di Milano, che aveva respinto la richiesta di un imputato di sostituire la pena detentiva con la misura della libertà controllata. Il difensore dell’imputato aveva allora presentato ricorso in Cassazione, lamentando un “vizio di motivazione”, ovvero un presunto difetto nel ragionamento seguito dai giudici d’appello.
La Valutazione Negativa della Corte d’Appello
La Corte d’Appello aveva fondato il proprio diniego su una serie di elementi concreti e negativi emersi a carico dell’imputato. In particolare, la sentenza impugnata sottolineava:
* Mancanza di allegazioni specifiche: L’imputato non aveva fornito prove concrete riguardo alle sue condizioni di vita, alla sua sistemazione e alla sua situazione lavorativa.
* Plurime violazioni del foglio di via: In un breve arco di tempo, il soggetto aveva violato più volte il divieto di rientrare in un determinato comune, dimostrando noncuranza per le prescrizioni dell’autorità.
* Numerosi precedenti penali: Il suo certificato penale era gravato da diverse condanne precedenti.
* Personalità restia alla rieducazione: Complessivamente, la condotta tenuta dall’imputato nel corso degli anni dimostrava una sua resistenza a intraprendere un percorso di reinserimento sociale e di rispetto delle regole.
La Decisione della Cassazione sulla libertà controllata
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, giudicando le censure del difensore come un tentativo di rimettere in discussione una valutazione di merito già correttamente e adeguatamente effettuata dalla Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno evidenziato come i giudici di secondo grado avessero già vagliato e disatteso, con argomenti giuridici corretti, le stesse questioni sollevate nel ricorso.
Le motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda sul principio che la valutazione sulla concessione di sanzioni sostitutive è un giudizio di merito che spetta al giudice delle fasi precedenti, il quale deve basarsi su un’analisi complessiva della personalità del reo. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente considerato gli indici negativi (precedenti, violazioni, assenza di un progetto di vita stabile) per concludere che l’imputato non offriva garanzie sufficienti per un percorso rieducativo al di fuori del carcere. Il ricorso, insistendo sulla minima rilevanza del fatto e lamentando un mancato approfondimento, non ha introdotto elementi di illegittimità o vizi logici nella decisione impugnata, ma si è limitato a riproporre una tesi già respinta.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma che la concessione della libertà controllata è subordinata a un giudizio prognostico favorevole sulla capacità del condannato di rispettare le prescrizioni e di avviare un percorso di risocializzazione. Una storia criminale significativa e la dimostrata incapacità di sottostare alle regole, come le ripetute violazioni di un foglio di via, costituiscono elementi solidi su cui un giudice può legittimamente basare il diniego della misura. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Per quali motivi può essere negata la sanzione sostitutiva della libertà controllata?
Sulla base della decisione analizzata, può essere negata in presenza di elementi negativi riguardanti la personalità del reo, quali numerosi precedenti penali, ripetute violazioni di prescrizioni legali (come il foglio di via) e una generale refrattarietà a un percorso rieducativo. Anche l’assenza di specifiche allegazioni sulle proprie condizioni di vita, alloggio e lavoro può influire negativamente sulla decisione del giudice.
Un ricorso in Cassazione è ammissibile se contesta solo la valutazione della personalità fatta dal giudice di merito?
No. Se il giudice di merito ha già adeguatamente e correttamente motivato la sua valutazione basandosi su elementi concreti (come i precedenti penali e la condotta passata), un ricorso che si limita a contestare tale valutazione senza evidenziare vizi logici o violazioni di legge viene dichiarato inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6678 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6678 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
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sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore lamenta vizio di motivazione in relazione alla richiesta della sanzione sostitutiva della libertà controllata – sono inammissibili in quanto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte della Corte d’Appello di Milano.
Invero, la sentenza impugnata nega la pena sostitutiva della libertà controllata, in assenza di specifica allegazione circa le condizioni di vita, di collocazione e di lavoro del ricorrente, in virtù delle plurime violazioni del foglio di via, realizzatesi in un ar temporale breve e indice della noncuranza per le prescrizioni impartite, dei numerosi precedenti penali e della personalità del reo, il quale, nel corso degli anni, si è dimostrato restio a intraprendere un percorso rieducativo.
Rilevato, pertanto, che il ricorso – nel quale ci si duole del mancato approfondimento di ulteriori indici della personalità di COGNOME e si insiste sulla minima rilevanza penale del fatto – deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peri.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.