Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8079 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8079 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
Deposi a in Cancelleria
Oggi,
27 FEB. 2025 sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Genova nel procedimento nei confronti di NOME COGNOME nato in Gambia il 10/12/2000 ARro avverso la sentenza del 23/07/2024 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Brescia ha applicato, su accordo delle parti, a NOME COGNOME la pena di mesi sei di reclusione e C 1500,00 di multa sostituita con la libertà controllata di anni uno, in relazione al reato di cui all’ar 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte d’appello di Genova e ne ha chiesto l’annullamento per violazione di cui all’art. 448 bis cod.proc.pen., in relazione all’applicazione di una pena illegale in quanto a seguito delle entrate in vigore del decreto legislativo 150 del 22 e della modificazione dell’art. 53 della legge 689 del 81 a decorrere dal 30
v
dicembre 2022, la libertà controllata non rientra più nel novero delle sanzioni sostitutive. Chiede l’annullamento della sentenza.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore generale è fondato.
Premessa l’ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen., che consente il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264857 – 01; Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264205 – 01) che è pena illegale ab origine quella che non corrisponde per specie ovvero per quantità sia per difetto sia in eccesso a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice.
Le successive decisioni delle Sezioni Unite hanno ribadito il principio e sulla base di tali premesse hanno riaffermato che illegale solo la pena che non sia prevista nel genere nella specie o nella quantità dall’ordinamento (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savin, Rv. 283818 – 01; Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, P., Rv. 285851 – 01).
5.- Tale è la pena patteggiata, nel caso in esame, dall’imputato in quanto pena della libertà controllata non più prevista dalla legge.
Con il decreto legislativo n. 150/2022 c.d. “riforma Cartabia” , il legislatore ha provveduto alla revisione delle pene sostitutive, più precisamente ha riscritto il vecchio apparato sanzionatorio costituito dalle “sanzioni sostitutive” della libertà controllata e della semidetenzione con istituti di nuovo conio: le “pene sostitutive” della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, che ora trovano spazio nel codice penale (art. 20-bis, cod.pen.), tra cui non è più prevista la libertà controllata.
La sentenza va pertanto annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale Genova per l’ulteriore corso del giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso.
Così deciso il 06/02/2025