Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14095 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14095 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 15/07/1990
avverso l’ordinanza del 04/04/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME Ł stata condannata con sentenza del Tribunale di Milano in data 05/07/2022 alla pena di mesi otto di reclusione sostituiti dalla sanzione della libertà controllata per anno uno e mesi quattro, ai sensi della legge n. 689/1981.
La Corte di appello di Milano con sentenza in data 15/09/2023 aveva confermato tale decisione, respingendo la richiesta di lavori di pubblica utilità sostitutivi ai sensi della legge n. 689/1981.
Con ordinanza in data 08/03/2024 il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato esecutiva la libertà controllata inflitta con la suddetta sentenza, frattanto divenuta irrevocabile, e ha dettato le connesse prescrizioni.
La condannata Ł stata poi sottoposta alla sanzione sostitutiva della libertà controllata così come modulata dal Magistrato di sorveglianza in data 14/03/2024.
Con atto in data 28/03/2024, NOME COGNOME aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza e aveva chiesto l’applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova.
Con provvedimento in data 04/04/2024 il Magistrato di sorveglianza di Milano ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, non essendo applicabili misure alternative alla detenzione, in caso di applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione della libertà controllata.
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Milano in data 04/04/2024 la difesa della condannata ha proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza di Milano, dolendosi della mancata sostituzione della libertà controllata sostitutiva con la misura alternativa dell’affidamento in prova, sostituzione che doveva considerarsi legittima e comunque opportuna nel caso di specie stante l’eccessiva afflittività della sanzione applicata dal giudice di merito.
Il Tribunale di sorveglianza, esaminato il reclamo, ha concluso che «indipendentemente dalla infondatezza della questione proposta dalla difesa in ordine alla sostituzione della sanzione sostitutiva che non Ł prevista dalla legge, il reclamo proposto (…) deve essere riqualificato come ricorso per cassazione e a quella Corte devono essere trasmessi gli atti per la decisione di competenza».
In dispositivo ha respinto tutte le istanze e ha trasmesso gli atti a questa Corte.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
Premesso che deve considerarsi corretta la riqualificazione dell’impugnazione proposta al Tribunale di sorveglianza a seguito del rigetto dell’opposizione avanzata dalla difesa del condannato avanti allo stesso giudice che aveva provveduto de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (su tali scansioni processuali, ex multis e da ultimo, Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 – 01), occorre evidenziare che la doglianza in ordine all’illegittimità del diniego di sostituzione della sanzione sostitutiva comminata dal giudice di merito con una misura alternativa alla detenzione Ł manifestamente infondata alla luce della consolidata e già risalente giurisprudenza di questa Corte.
E’ stato affermato specificamente, con riguardo alle sanzioni applicate ai sensi della legge n. 681/1981, come previgente alla riforma di cui al d.lgs. n. 150/2022, che «l’affidamento in prova al servizio sociale non può essere concesso in relazione alla sanzione della libertà controllata applicata in sostituzione di pena detentiva» (Sez. U, n. 8058 del 19/12/2001, dep. 2002, Baffico, Rv. 220821 – 01).
Insuperabile Ł il dato testuale che descrive la libertà controllata come sostitutiva della detenzione e l’affidamento in prova come misura alternativa rispetto ad una pena da eseguire, che non deve essere una qualsiasi pena ma specificamente una pena detentiva. Alla considerazione di tale profilo di carattere letterale si accompagnano quelli evidenziati dalle richiamate Sezioni unite sul piano sistematico e funzionale («l’inutilità dell’applicazione della misura alternativa a quella sostitutiva, della quale sostanzialmente costituirebbe un duplicato, e l’irragionevolezza di tale “surrogazione”, derivandone nel complesso una situazione piø sfavorevole per il condannato che si trovi in regime di libertà controllata»).
Il principio Ł stato ancora ribadito a seguito di modifiche della legge n. 689/1981 precedenti al d.lgs. n. 150/2022, valutando il profilo dell’eventuale incidenza di ogni successivo intervento legislativo configurabile come piø favorevole al condannato, quando si Ł affermato che «le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi disciplinate dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689 hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva
sostituita. Ne discende che le disposizioni che le contemplano hanno natura sostanziale e sono soggette, in caso di successione di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all’art. 2, comma terzo, cod. pen., con la conseguenza che Ł interdetta l’applicazione di quelle piø favorevoli sopravvenute una volta pronunciata sentenza irrevocabile (Fattispecie concernente la richiesta di applicazione “in executivis” della legge 12 giugno 2003 n. 134, di modifica dell’art. 53 della legge n. 689 del 1981)». (Sez. 1, n. 43589 del 13/10/2004, COGNOME, Rv. 229818 – 01; sulla stessa linea Sez. 4, n. 29504 del 19/04/2018, Di, Rv. 273082 – 01)
L’orientamento Ł pertanto univoco e consolidato, oltre che indubitabilmente persuasivo, sì da consentire di apprezzare la manifesta infondatezza dell’alternativa e apodittica prospettazione della ricorrente.
Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/01/2025.
Il Presidente NOME COGNOME