Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24381 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24381 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le note difensive del procuratore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la prefata ordinanza, il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, a seguito di annullamento con rinvio del precedente provvedimento del medesimo Tribunale che aveva negato la concessione RAGIONE_SOCIALEa libertà condizionale al ricorrente da parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 224 del 2022 RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione Penale di questa Corte, rigettava nuovamente la relativa istanza.
Con il ricorso presentato, mediante il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, l’COGNOME impugna il predetto provvedimento affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti previsti dall’art. 173-bis disp. att. co proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta intrinseca contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione laddove la stessa ha, per un verso, riconosciuto una serie di elementi positivi indicativi del ravvedimento RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME dopo la condanna e nel corso RAGIONE_SOCIALE‘espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena carceraria, costituiti dalla regolare condotta tenuta, dalla partecipazione attiva all’opera di rieducazione, dall’ammissione al lavoro esterno, dalla fruizione con esito positivo di numerosi permessi premio anche presso il domicilio originario, dalla ritenuta introiezione di valori socialmente congrui tali da escludere l’utilizzo degli schemi comportamentali ispirati ai disvalori connotanti le organizzazioni mafiose, e, per un altro, ha valorizzato, per escludere la meritevolezza del beneficio, un unico elemento di contrasto, ossia l’asserzione di innocenza propugnata dallo stesso rispetto all’omicidio per il quale era stato condannato con l’aggravante di cui all’art. 416-bis cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata per omessa valutazione degli atti e dei documenti prodotti dalla difesa del detenuto in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 24 Cost., atteso che il Tribunale di Sorveglianza ha omesso qualsiasi riferimento anche solo per confutarle alle argomentazioni e alla documentazione prodotta a corredo RAGIONE_SOCIALE‘stanza di liberazione condizionale.
In data 21 marzo 2024, il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria, corredata dal deposito RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila che già nel 2014 aveva dichiarato l’inesigibilità RAGIONE_SOCIALEa collaborazione RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME per i fatti per i quali egli era stato condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi, suscettibili di valutazione unitaria, sono fondati.
La decisione impugnata, infatti, ha ripetutamente sottolineato il proficuo percorso compiuto dal ricorrente nel corso RAGIONE_SOCIALEa lunga detenzione carceraria, attestato anche dalla Relazione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del trattamento del 4 giugno 2020, che aveva espresso parere favorevole al beneficio RAGIONE_SOCIALEa semilibertà.
Lo stesso Tribunale di Sorveglianza ha tuttavia ritenuto che detti elementi non fossero sufficienti per consentire all’COGNOME di ottenere la libertà condizionale, in quanto ciò sarebbe prematuro.
Tuttavia, la decisione censurata, non ancorando tale valutazione ad alcun elemento concreto, ha reiterato il vizio motivazionale già censurato dalla prima decisione di annullamento. E ciò ha fatto senza neppure considerare le successive Relazioni predisposte sia dal RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, sia dal Dipartimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE penitenziaria, che avevano posto in evidenza gli ulteriori progressi del detenuto, anche nell’interiorizzazione di valori positivi e nell’acquisita consapevolezza del proprio vissuto nonché nella maggiore empatia. È stato, dunque, omesso il vaglio di documentazione essenziale per verificare, specie in virtù dei motivi sottesi al precedente annullamento con rinvio, l’ulteriore progressione del ricorrente nell’evoluzione positiva RAGIONE_SOCIALEa propria personalità ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione del beneficio richiesto.
Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila.
P.Q.M
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente