Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6435 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6435 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
Nel processo in cui è Parte civile:
NOME COGNOME nata in Bulgaria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d’appello di Milano
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado in relazione al reato di cui all’art. 495 c.p.;
Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denuncia la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione, con specifico riguardo all’erronea valutazione dell’audizione del teste COGNOME, è inammissibile in quanto aspecifico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. Premesso, al riguardo, che i criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen. rilevano quali parametri del vizio di motivazione e non della violazione di legge processuale o penale (Sez. V, 22/02/2022, n. 16190; Sez. IV, 12/10/2023, n. 46851), il ricorso, da un lato, non deduce alcuna illogicità manifesta o contraddizione nell’ordito argomentativo della decisione impugnata, dall’altro, reiterando le censure dedotte in appello, nemmeno si confronta con la prospettiva assunta dalla Corte territoriale sulla base delle complessive risultanze, quali quelle peritali. La giurisprudenza di legittimità, per altro verso, ha già chiarito che l’esito favorevole all’imputato della prova assunta ex art. 603 cod. proc. pen., in caso di sentenza di condanna in primo grado, non vincola il giudice all’assoluzione, posto che la decisione non è influenzata dalla valutazione preliminare di decisività del mezzo di prova, richiesta per l’attivazione del menzionato potere officioso, ma incontra quale unico limite al principio del libero convincimento del giudice quello di non poter essere assunta ricorrendo a prove inutilizzabili o in violazione di regole di esclusione probatoria (Sez. 5 – , Sentenza n. 2355 del 25/10/2024, dep. 20/01/2025, Rv. 287479 01). Anche sotto tale profilo, il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza che ha dato conto della valenza della prova assunta ex art. 507 cod. proc. pen., come considerata in sé e come interpretata nel quadro complessivo delle risultanze istruttorie. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026
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Il Consigliere estensore
Il Presidente