Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32280 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32280 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 03/03/1962
avverso l’ordinanza del 03/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME che ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava la richiesta, presentata nell’interesse di NOME COGNOME di concessione della liberazione condizionale in relazione all’ergastolo, comminatogli per due omicidi ed altro, in esecuzione con il provvedimento di cumulo, da ultimo emesso dalla Procura generale di Palermo in data 08/02/2005. In particolare, NOME COGNOME è in stato di detenzione dal 12 marzo 1998, in espiazione dell’ergastolo con isolamento diurno per anni 1 con fine pena mai, essendo stato condannato per associazione mafiosa ed estorsione aggravata ai sensi dell’art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203, commessi in Palermo tra il dicembre 1997 e il marzo 1998 ad anni 6 di reclusione – assorbiti ai sensi dell’art. 72 cod. pen. nell’ergastolo di cui al successiva condanna – ed euro 1342,79 di multa, nonché per omicidio aggravato dalla premeditazione in concorso e occultamento di cadavere, violazioni della legge armi, con l’aggravante del “metodo mafioso” di cui all’art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203, commessi uno in Villagrazia di Carini (PA) il 17 settembre 1997, ai danni di NOME COGNOME (già reggente mafioso del mandamento di Porta Nuova), e l’altro in Palermo il 23 novembre 1997 (ergastolo con isolamento diurno), in danno di NOME COGNOME (elemento di spicco di Cosa Nostra). In relazione al primo omicidio con cui è stata cagionata la morte di NOME COGNOME, igg veniva strangolato all’interno di un villino nella disponibilità di NOME COGNOME e, nello specifico il COGNOME ha predisposto il piano per eliminarlo, curandone i dettagli e contribuendo alla materiale soppressione della vittima, tenendolo immobilizzato insieme ad altri, dopodiché il cadavere era stato occultato. Successivamente, in data 23 novembre 1997, il COGNOME concorreva con premeditazione nell’omicidio di NOME COGNOME il quale era stato attinto mortalmente da più colpi d’arma da fuoco, egli aveva preso parte ai sopralluoghi preparatori del delitto e partecipando con funzioni di copertura all’azione omicida e rivestendo il ruolo di collegamento tra il livello decisionale e gli esecutori materiali. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’ordinanza di rigetto della richiesta di liberazione condizionale, ripercorre le varie fasi della detenzione del COGNOME il quale, con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 08/6/2017, ha ottenuto l’accertamento di cui all’art. 58ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) relativo alla cd. “collaborazione impossibile”, superando quindi l’ostatività di cui all’art. 4-bis ord. pen. dei reati in espiazionel quindi, così era stato ammesso al beneficio dei permessi premio con decreto del Magistrato di sorveglianza di Milano emesso in data 04/8/2017, prima presso l’Associazione RAGIONE_SOCIALE, poi presso la figlia a Mira (VE), quindi anche in Sicilia dove tuttora vivono la moglie e gli altri due figli, benefic eseguito senza dar adito ad alcun rilievo; ancora, era stato ammesso al lavoro
all’esterno ai sensi dell’art. 21 ord. pen. dal 12 novembre 2021, dapprima un solo giorno alla settimana preso la sede di RAGIONE_SOCIALE, con la quale l’Istituto di Bollate aveva una convenzione, quindi preso la RAGIONE_SOCIALE con sede in Trezzano e laboratorio in Milano svolgendolo “sempre proficuamente e responsabilmente”. Da ultimo, il Fava è stato ammesso al beneficio della semilibertà con ordinanza del 14/02/2023 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Milano, ad oggi fruita senza alcuna segnalazione negativa.
La relazione di sintesi della Casa di reclusione di Milano Bollate, aggiornata alla data del 25.02.2025, conclude per un’ipotesi trattamentale favorevole all’ammissione del detenuto alla liberazione condizionale, anche nell’ottica della progressione trattamentale del percorso rieducativo. In particolare, l’équipe, richiamando le valutazioni positive contenute nelle numerose precedenti relazioni di sintesi, conferma il positivo percorso rieducativo del detenuto e l’attività di rivisitazione critica dei reati, ormai giunta a un apprezzato livello di profondità infatti, il soggetto, sensibilizzato sul tema della riparazione del danno, ha accettato di buon grado di aderire a una proposta riparativa, con versamenti mensili alla “Casa delle donne per non subire la violenza” ONLUS di Bologna (pur avendo uno stipendio mensile di appena 700 euro). Nel corso della detenzione il COGNOME ha sempre mantenuto un comportamento corretto e conforme alle regole, è stato sottoposto ad osservazione criminologica ai sensi dell’art. 80 ord. pen. affrontando gradualmente la più grave vicenda delittuosa di cui è stato protagonista, mostrando permeabilità alle sollecitazioni trattamentali inframurarie e disponibilità a cogliere l’opportunità di cambiamento con un impegno continuativo, senza mai minimizzare le proprie responsabilità e con gli operatori è stato in grado di ricostruire il perimetro sociale e (dis)valoriale entro il quale si sono sviluppati reati, senza timore di dismettere i panni del criminale che ora, riferiscono gli educatori, non riconosce come tratto della propria identità. Attualmente, viene dato atto come il detenuto sia impegnato in attività lavorativa continuativa e con regolare assunzione presso la Cooperativa sociale sopra indicata e in proposito le informazioni dei Carabinieri di zona (già in atti per la semilibertà) sono positive, a riscontro della permanente disponibilità dell’amministratore a continuare ad intrattenere il rapporto lavorativo con il detenuto, il quale ha sempre osservato le prescrizioni senza alcun richiamo e diffida. Anche la nota informativa della Divisione Anticrimine della Questura di Palermo del 26 febbraio 2024 (che richiama quella della semilibertà dell’08 gennaio 2023) riferisce dell’assenza di elementi che possano far pensare a collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, pur sottolineando il profilo criminale del detenuto in relazione ai fatti per cui sono intervenute le condanne. Si rimarca, inoltre, che il detenuto abbia già fruito dì permessi premio di cui all’art. 30-ter ord. pen. nei territori di origine senza avere Corte di Cassazione – copia non ufficiale
dato adito ad alcun rilievo. I Carabinieri di Mira (VE), infine, hanno riferito che, ne corso dei vari soggiorni del detenuto in quel territorio durante i permessi premio presso la figlia, il detenuto in permesso non è mai è stato segnalato per alcuna violazione alle prescrizioni.
Ciò premesso, l’ordinanza impugnata conclude con un rigetto della richiesta del detenuto di liberazione condizionale, pur considerato il superamento di alcune delle criticità che nella precedente omologa richiesta dell’anno prima avevano condotto al rigetto; 02g:12P – era stato accertato che non vi fosse la prova del pagamento delle spese processuali e delle pene pecuniarie, onere che attualmente risulta, invece, essere stato assolto.
Secondo il Tribunale di sorveglianza, considerata pure la riparazione pecuniaria (“per quanto simbolica”) consistita in più versamenti mensili alla Onlus sopra indicata, ha ritenuto prematuro l’accoglimento della richiesta in considerazione dell’ammissione alla semi libertà di meno di due anni prima, da ritenersi “non ancora adeguatamente utile ai fini della sperimentazione all’esterno”.
Quanto ai presupposti per l’ottenimento del beneficio, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato la sussistenza dei presupposti necessari, tra i quali, a) il decorso del tempo prescritto (26 anni per l’ergastolo già decorsi, tenuto conto della data d’inizio della detenzione del 12 marzo 1998, tenuto conto anche dei periodo di liberazione anticipata riconosciutigli per oltre 2.000 giorni); b) ravvedimento del reo, considerata la condotta del detenuto durante la esecuzione della pena tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento (fruizione dei permessi premio, attività di volontariato, ammissione al lavoro all’esterno, ammissione alla semilibertà e il riferimento a tutte le relazioni di sintesi che riscontrano il percors trattamentale positivo in termini di plausibile deduzione del ravvedimento); c) il risarcimento del danno (adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, pur se il condannato non fosse nell’impossibilità di adempierle, ma rilevando la difficoltà incontrata nel pagamento della multa e delle spese processuali oltre che riscontro dell’assolvimento mensile dell’onere riparatoria di cui sopra, con il pagamento anche di una somma ad una Onlus). Nonostante ciò, il Tribunale conclude per un ulteriore rigetto, ritenuta insufficiente l’osservazione del periodo di osservazione in semilibertà (beneficio “avviato soltanto 2 anni addietro”), poiché “l’accesso a un beneficio così ampio – in ipotesi favorevole tale da esitare nella estinzione della pena dopo nemmeno 5 anni – appare davvero, e non ci si stancherà di dirlo, prematuro ed affrettato, tanto più considerata l’espiazione di soli 27 anni di reclusione effettiva in rapporto alla estrema gravità dei reati in espiazione ed alla pena inflitta, quella massima dell’ergastolo”. A ciò il Tribunale aggiunge che “il versamento mensile ad una Onlus (non impegnata peraltro nella
tutela delle vittime di mafia) non soddisfa di per sé solo il requisit riparatorio/risarcitorio dell’art. 176 cod. pen., a proposito del quale indica come utile, se non imprescindibile, l’intrapresa di un percorso di giustizia riparativa”.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, sulla base di due motivi.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 27, 111 Cost., 176 cod. pen., perché il Tribunale, pur in presenza di tutti i requisiti previst dalla norma per la concessione della libertà condizionale, l’ha negata ritenendolo immeritevole. In particolare, il COGNOME ha scontato già ventisei anni di detenzione, ha avuto un percorso trattamentale positivo come dimostrato dal riconoscimento della liberazione anticipata, di permessi premio – anche in Sicilia – per otto anni, della possibilità di lavorare fuori dall’Istituto da quasi quattro anni e del semilibertà da due anni; egli, inoltre, ha assolto all’onere riparatorio pagando, sia pure avendo difficoltà economiche, le spese processuali ed effettua un versamento volontario ad una onlus.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio della motivazione nella parte in cui non è stata riconosciuta la sussistenza del requisito temporale, del ravvedimento e dell’adempimento delle obbligazioni civili, nonché non sarebbe stata adeguatamente l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata ed il comportamento irreprensibile tenuto nell’usufruire dei permessi premio e del lavoro all’esterno del carcere…
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di essere accolto.
Appare opportuno ribadire quanto già affermato da questa Corte con Sez. 1, n. 7428 del 17/01/2017, Rv. 271399, ovvero che il sistema delineato dall’ordinamento penitenziario vigente in materia di accesso ai benefici del detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo per condanne relative a reati contemplati dall’art. 4-bis ord. pen. (cd. ergastolo ostativo) è compatibile con i principi costituzionali e con quelli della Conv. EDU , in quanto, in caso di provato ravvedimento, il condannato può essere ammesso alla liberazione condizionale ai sensi dell’art. 176, comma terzo, cod. pen. anche per i predetti reati, in relazione ai quali la richiesta collaborazione e la perdita di legami con il contesto della
criminalità organizzata costituiscono indici legali di tale ravvedimento (in motivazione si è precisato che ciò è sufficiente – alla stregua dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU – ad escludere che il condannato sia privato “in radice” del diritto alla speranza).
Ancora, in tema di liberazione condizionale, la nozione di ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell’esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare – in termini di certezza ovvero di elevata e qualifica probabilità confinante con la certezza – un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all’osservanza delle leggi in precedenza violate (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021 Rv. 281366 – 02). In tema di valutazione del sicuro ravvedimento del richiedente la liberazione condizionale, il giudice deve tener conto di indici sintomatici del “sicuro ravvedimento”, quali l’ampiezza dell’arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personal giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive al collaborazione, non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi (Sez. 1, n 17831 del 20/04/2021, Rv. 281360; in senso conforme anche Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Rv. 279321; Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 279041).
Il provvedimento impugnato, quindi, risulta essere viziato, come rappresentato in ricorso, nella parte in cui non ha correttamente effettuato la valutazione della richiesta di liberazione condizionale, avendo ritenuto prematuro il beneficio senza che vi fosse un’ostatività normativa o una considerazione di fatto negativa rispetto al beneficio dopo l’espiazione di 27 anni di reclusione e nella parte in cui ha ritenuto “non soddisfacente” il versamento mensile ad una onlus “non impegnata peraltro nella tutela delle vittime di mafia”, nonché nell’indicazione, quale fattore “imprescindibile” – in assenza di qualsiasi indicazione normativa – della necessità di intraprendere un percorso di giustizia riparativa.
Sulla base delle espresse considerazioni l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano per rinnovate valutazioni aderenti ai princìpi di diritto ora espressi.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso il 3/6/2025