Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38201 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38201 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SASSARI
‘
Nel procedimento a carico di
NOME NOME a SAN CIPIRELLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, ASSUNTA COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha ammesso NOME COGNOME, detenuto in esecuzione RAGIONE_SOCIALE pena dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi sei, determinata con provvedimento di cumulo emesso il 5 ottobre 2009 dalla Procura Generale presso la Corte d’appello di Palermo (comprendente quattro sentenze di condanna per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione a delinquere di stampo mafioso, detenzione illegale di armi, incendio e danneggiamento, rapina aggravata, omicidio, distruzione di cadavere, commessi tra il 1993 e il 1996 in provincia di Palermo), al beneficio RAGIONE_SOCIALE liberazione condizionale.
Il Tribunale, dopo avere dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda, avendo il detenuto espiato 33 anni, 9 mesi e 15 giorni, ed essendo stata accertata, con provvedimento del 18/10/2018, l’impossibilità di un’utile collaborazione con la giustizia, poneva a base del provvedimento il sicuro ravvedimento dell’COGNOME – privo di attuali collegamenti con il clan di appartenenza desunto dall’analisi del percorso penitenziario caratterizzato dall’adesione RAGIONE_SOCIALE regole carcerarie e trattamentali; evidenziava anche il Tribunale l’impegno del detenuto sul fronte risarcitorio delle obbligazioni derivanti dal reato, sia attraverso il pignoramento di 1/5 dello stipendio, sia attraverso l’adempimento graduale delle spese di giustizia.
Avverso il suddetto provvedimento il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Sassari ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione dell’impugnata ordinanza.
Il Tribunale ha omesso di fornire alcuna motivazione in ordine agli elementi negativi di valutazione emersi nel corso dell’istruttoria, discostandosi dRAGIONE_SOCIALE conclusioni raggiunte dagli operatori carcerari che, nella relazione di sintesi, pur dando atto del positivo percorso trattamentale del detenuto, ritenevano prematuro l’accesso all’ampio beneficio richiesto, reputando necessario un ulteriore periodo di osservazione. L’COGNOME, condanNOME in via definitiva per numerosi efferati delitti (tra cui l’omicidio di NOME COGNOME), pur avendo rivestito un ruolo di rilevo nel clan mafioso di appartenenza, non ha mai prestato alcuna collaborazione attiva con l’Autorità giudiziaria. Quanto al fronte risarcitorio, osservava il P.G. ricorrente come COGNOME non avesse mai manifestato alcuna seria volontà riparatoria nei confronti delle persone offese; né poteva essere valorizzato il pagamento del debito in favore
del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, dal momento che esso era stato possibile solo grazie all’intervento dello Stato (con il pignoramento del quinto dello stipendio); neppure il pagamento delle spese processuali era stato integrale, dal momento che il detenuto stava ancora pagando le rate.
Il Tribunale ha inoltre omesso di motivare adeguatamente in ordine all’assenza di pericolosità sociale, essendosi limitato ad osservare che il detenuto è ormai da 30 anni lontano dai luoghi di commissione dei reati, senza tuttavia considerare che il clan mafioso di appartenenza (di cui il padre è ancora esponente di vertice) è attualmente operativo e non potendosi pertanto escludere che, una volta riacquistata la libertà, il condanNOME ripristini i collegamenti con l’associazione criminale.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
Con memoria telematicamente depositata, la Difesa del condanNOME ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’impugnazione proposta dal P.G., essendo l’ordinanza ammissiva esente dai denunziati vizi, avendo il Tribunale di sorveglianza adeguatamente motivato, con argomentazione logicamente sviluppata e correlata al puntuale esame delle circostanze di fatto, ed avendo altresì applicato correttamente la legge penale in materia di liberazione condizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la nozione di “ravvedimento”, rilevante ai fini dell’accoglimento RAGIONE_SOCIALE richiesta di liberazione condizionale, comprende il complesso dei comportamenti concretamente esteriorizzati dal condanNOME nel corso dell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE pena, i quali siano obiettivamente idonei a dimostrare, sulla base del percorso trattamentale esperito, la convinta revisione critica del soggetto rispetto ai propri trascorsi criminali, e a formulare, quantomeno in termini di qualificata probabilità, un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico circa la futura condotta di vita del medesimo, ispirata alla piena osservanza delle regole dell’ordinamento giuridico-penale, e al conseguente venir meno di ogni profilo di pericolosità sociale (cfr. Sez. 1, n. 18022 del 24/4/2007, COGNOME, Rv. 237365; Sez. 1, n. 9001 del 4/2/2009, COGNOME, Rv. 243419; Sez. 1, n. 34946 del 17/7/2012, COGNOME, Rv. 253183).
La liberazione condizionale può essere concessa a beneficio del condanNOME che, ai sensi dell’art. 176 cod. pen., abbia dato prova di «sicuro ravvedimento».
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, tale requisito non può essere confuso con una generica buona condotta tenuta all’interno del carcere, ovvero con la partecipazione all’opera di rieducazione del condanNOME, perché l’aggettivo «sicuro» deve essere inteso nel significato di una elevata probabilità RAGIONE_SOCIALE conclusione raggiunta (Sez. 1, n. 34946 del 17/7/2012, COGNOME, Rv. 253183; Sez. 5, n. 2430 del 18/12/1991, dep. 1992, Farina, Rv. 189981), cosicché non è nemmeno sufficiente la mancanza di elementi che giustificano una valutazione negativa, ma occorre la presenza di elementi positivi dai quali desumere la netta scelta di revisione critica operata rispetto al proprio passato, che parta dal riconoscimento degli errori commessi e aderisca a nuovi modelli di vita socialmente accettati (Sez. 1, n. 486 del 25/9/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265471; Sez. 1, n. 45042 del 11/7/2014, COGNOME, Rv. 261269; Sez. 1, n. 26754 del 29/5/2009 COGNOME, Rv. 244654; Sez. 1, n. 4222 del 23/11/1990, dep. 1991, COGNOME, Rv. 186558).
In tale contesto rientra anche il risarcimento del danno, che non viene considerato nella sua funzione oggettiva di reintegrazione patrimoniale, ma che appunto, proprio nel quadro delle manifestazioni di ravvedimento del condanNOME, viene apprezzato come atto comprovante la fattiva volontà del soggetto di eliminare, o attenuare, le conseguenze dannose del reato commesso. Ne consegue che, da una parte, l’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal reato non può identificarsi con la mancanza assoluta di ogni risorsa economica; e che, d’altra parte, ciò che assume concreta rilevanza è il fatto che il condanNOME abbia dimostrato un effettivo interessamento nei confronti delle RAGIONE_SOCIALE e dei loro familiari e abbia fatto quanto in suo potere per eliminare le conseguenze del delitto da lui commesso (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279041; Sez. 1, n. 5132 del 11/12/1992, dep. 1993, COGNOME, Rv. 195932).
In tema di misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condanNOME per reati ostativi cd. “di prima fascia”, come nel caso di specie, per effetto delle modifiche apportate all’art.4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, è stato chiarito che non assume rilievo decisivo la collaborazione con l’autorità giudiziaria, essendo demandato al giudice, alla luce RAGIONE_SOCIALE mutata natura RAGIONE_SOCIALE presunzione – divenuta relativa – di mantenimento dei collegamenti con l’organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condanNOME e dell’assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all’art. 4-bis, comma 2, ord. pen. (Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, COGNOME, Rv. 284921 – 01).
I benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione possono quindi essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ai detenuti e agli internati per i delitti menzionati purché gli stessi dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e RAGIONE_SOCIALEghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno RAGIONE_SOCIALE mancata collaborazione, RAGIONE_SOCIALE revisione critica RAGIONE_SOCIALE condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile.
E, al fine RAGIONE_SOCIALE concessione dei benefici, il giudice accerta, altresì, la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle RAGIONE_SOCIALE, sia nelle forme risarcitorie che in quelle RAGIONE_SOCIALE giustizia riparativa.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE nuova disciplina, qualora la persona detenuta presenti, come nel caso di specie, richiesta di liberazione condizionale, essa dovrà RAGIONE_SOCIALEgare specificamente i concreti elementi in base ai quali, anche in via logica, escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di un loro rispristino (si veda sul punto Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 – 01, la quale, pronunciata nella vigenza RAGIONE_SOCIALE precedente disciplina mantiene intatta la rilevanza delle sue considerazioni anche con riferimento a quella introdotta dalla novella). Dovendo, poi, il giudice, a seguito di tali RAGIONE_SOCIALEgazioni, compiere un esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo RAGIONE_SOCIALE persona detenuta, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096 – 01).
3. Tanto premesso in termini di ricostruzione del quadro normativo di riferimento, va osservato che il Tribunale di sorveglianza non risulta essersi adeguato ai suddetti principi ed ha riconosciuto la liberazione anticipata richiesta da COGNOME ancorando la sua valutazione esclusivamente al percorso penitenziario, senza peraltro tenere conto del parere degli stessi operatori penitenziari dell’area educativa RAGIONE_SOCIALE casa circondariale di Nuoro, i quali, nella relazione di sintesi, pur dando atto del positivo percorso trattamentale del detenuto, concludevano che la richiesta fosse prematura e suggerivano un ulteriore periodo di osservazione.
Coglie allora nel segno quanto dedotto nell’atto impugNOMErio dal PM ricorrente laddove evidenzia che il condanNOME non ha collaborato, quindi non si è posto
espressamente in contrasto con l’associazione mafiosa; che egli ha usufruito di permessi premio solo dal 2018 – 2019; e che la semilibertà è stata concessa recentemente.
Neppure appare corretto l’argomentare de Tribunale laddove, nel discostarsi dRAGIONE_SOCIALE conclusioni RAGIONE_SOCIALE DDA di Palermo, afferma la sostanziale irrilevanza delle osservazioni dalla stessa svolte sull’attuale operatività del sodalizio, atteso il percorso del detenuto lontano dai luoghi di commissione dei reati da quasi trent’anni, e non avendo evidenziato elementi concreti di collegamenti di COGNOME al contesto delinquenziale, ma solo presunzioni legate alla personalità del detenuto, al momento, tra l’altro, di commissione dei reati.
Tale apodittica affermazione non tiene tuttavia in debito conto la circostanza che il padre dell’istante, NOME COGNOME, attualmente detenuto in regime di cui all’art. 41 bis ord. pen., riveste un ruolo apicale all’interno del sodalizio; che il condanNOME ha rapporti con la famiglia di origine (in particolare con la madre e con la sorella), che vivono in Sicilia; che l’associazione mafiosa è ancora operativa.
Nell’affermare che il parere RAGIONE_SOCIALE DDA non evidenzia elementi concreti di collegamenti con l’organizzazione mafiosa, dimenticano i giudici sassaresi come la doverosa analisi, da condurre secondo la linea tracciata dall’art. 4 bis ord. pen., imponga al Tribunale di sorveglianza la verifica non solo dell’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata – come effettivamente argomentato nell’impugnata ordinanza -, ma anche l’assenza di pericolo di ripristino di tali collegamenti: su quest’ultimo punto si rileva invece un assoluto vuoto argomentativo.
L’impugnata ordinanza risulta carente anche sotto il diverso profilo relativo alla ritenuta sussistenza del presupposto dell’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria derivanti dal reato.
Con riferimento RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia, gli stessi Giudici di merito, evidenziando che si trattava di un pagamento graduale, danno atto trattarsi di un adempimento non effettuato nella sua interezza. Del pari, sul piano risarcitorio nei confronti delle RAGIONE_SOCIALE del reato, l’ordinanza si limita ad evidenziare il pignoramento del quinto dello stipendio a favore del RAGIONE_SOCIALE.
Coglie quindi nel segno la critica del Procuratore Generale ricorrente, laddove evidenzia come da un lato non si possa valorizzare il risarcimento ottenuto grazie al pignoramento del quinto dello stipendio; e dall’altro segnala l’assenza di alcuna seria volontà riparatoria nei confronti delle RAGIONE_SOCIALE di reato.
A fronte quindi di una evidente assenza del requisito, necessario secondo il novellato art. 4 bis ord. pen., dell’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, nulla argomenta il Tribunale circa l’assoluta impossibilità di tale adempimento.
Per le ragioni sopra esposte s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Sassari nel rispetto dei principi esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
Così deciso il 26/06/2024