Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37502 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37502 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME – Presidente – Sent. n. sez. 2577/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 19024/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Lecce Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Lecce con provvedimento del 29 aprile 2025 rigettava l’istanza di concessione della liberazione condizionale depositata nell’interesse di COGNOME NOME detenuto anche per reati ostativi, con fine pena al 9 febbraio 2029.
La ragione del rigetto riposa sulla mancata prova del ravvedimento, che Ł condizione sine qua non dell’accesso alla liberazione condizionale e tale condizione non Ł integrata solo dalla regolarità della condotta carceraria e dallo svolgimento di attività lavorativa, ma Ł necessario un quid pluris ; ciò che Ł carente nel concreto Ł la percezione della autonoma antigiuridicità del fatto associativo in aggiunta alla percezione del disvalore dei reati fine.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condanNOME per il tramite del difensore di fiducia NOME COGNOME, denunciando violazione degli artt. 176 cod. pen., 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione e art. 4 bis ord. pen.
2.1 Sotto il primo profilo l’impugNOME provvedimento avrebbe omesso di verificare la interruzione del vincolo criminale e di riesaminare la pericolosità sociale dell’istante.
2.2. Sotto il secondo profilo, attinente al vizio di motivazione, il provvedimento non avrebbe adeguatamene valutato il parere positivo espresso dal pubblico ministero.
Avrebbe, per contro, posto a fondamento del rigetto il parere della RAGIONE_SOCIALE contenente una pluralità di inesattezze quanto ai rapporti di parentela e coniugio dell’COGNOME, ovvero circa i suoi precedenti, fra cui, contrariamente a quanto sostenuto, non si annoverano condanne per reati in materia di armi.
Inoltre, il Tribunale avrebbe fatto riferimento ad un concetto di ravvedimento non congruente rispetto a quello definito dalla giurisprudenza di legittimità; infine non sarebbe stato adeguatamente valutato che la pena inflittagli era frutto di un concordato in appello che Ł da ritenersi circostanza indicativa della piena presa di coscienza del disvalore della condotta agita.
2.3 L’assenza di collaborazione, in ogni caso, non preclude l’accesso al beneficio laddove emergano elementi che fanno ritenere venuta meno la pericolosità: tale verifica Ł stata del tutto pretermessa.
Il sostituto procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato e deve essere rigettato.
In tema di liberazione condizionale, il presupposto del “sicuro ravvedimento” non consiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condanNOME, necessaria per fruire dei benefici previsti dall’ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positivi dai cui poter desumere l’abbandono delle scelte criminali, e tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato. (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265471 – 01)
Ai fini della concessione della liberazione condizionale, il “ravvedimento” deve consistere nell’insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell’esecuzione della pena, che consentano il motivato apprezzamento della convinta revisione critica delle scelte criminali di vita anteatta e la formulazione – in termini di “certezza”, ovvero di elevata e qualifica “probabilità” confinante con la certezza – di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condanNOME al quadro di riferimento ordinamentale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale. Ne consegue che, ai fini dell’accertamento del presupposto del ravvedimento, vanno privilegiati parametri obiettivi di riferimento rispetto a indagini di tipo psicologico, dal contenuto fluido e opinabile, per cui le condotte del condanNOME debbono costituire indice pienamente affidabile degli esiti favorevoli, nell’esecuzione della pena detentiva, del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, che giustifichi, dunque, un giudizio prognostico “sicuro” riguardo al venir meno della pericolosità sociale e alla effettiva capacità di ordiNOME reinserimento nel tessuto sociale, da effettuarsi sulla base di criteri fattuali di valutazione non dissimili da quelli dettati per la concessione degli altri benefici penitenziari. (Sez. 1, n. 18022 del 24/04/2007, P.g. in proc. Balzerani, Rv. 237365 – 01)
Le ragioni poste a base del rigetto riprendono gli insegnamenti di questa Corte sopra richiamati che richiedono il sicuro ravvedimento che nel caso specifico, per le ragioni esplicitate nell’impugNOME provvedimento, non Ł ravvisabile.
COGNOME non ha pienamente compreso il disvalore del reato associativo e ha continuato a mantenere rapporti epistolari con soggetti legati alla criminalità organizzata.
2.1 Quanto, quindi, al primo motivo di ricorso, il medesimo Ł infondato, poichØ il provvedimento impugNOME ha esplorato il persistere della pericolosità sociale del condanNOME e l’eventuale interruzione dei legami con le strutture criminose di riferimento e ha concluso negativamente, in ragione di quanto riferito dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla
RAGIONE_SOCIALE, che hanno evidenziato il permanere di rapporti epistolari con esponenti della criminalità organizzata.
2.2 Il secondo motivo Ł parimenti infondato.
Il Tribunale ha fatto corretto riferimento alla mancanza di prova del ravvedimento, che non Ł stata ritenuta sufficiente e che non può essere sostituita dalla decisione di giungere da un concordato sulla pena in appello, scelta che può essere frutto di una strategia processuale e che poco ha a che vedere con il concetto di ravvedimento, inteso come riscatto morale del condanNOME, colto da una valutazione globale della personalità che consideri tutti gli atti o le manifestazioni di condotta, di contenuto materiale e morale, tali da assumere un valore sintomatico.
Occorre, cioŁ, cogliere un comportamento attivo, di pronta e costante adesione alle regole, un riguardoso e consapevole rispetto verso gli operatori penitenziari, un’azione riparatrice nei confronti delle vittime dei reati, un reale interessamento verso dette vittime, una sollecitudine verso la sorte delle persone offese (ad esempio, per attenuare i danni e alleviarne il dolore, per chiedere loro solidarietà umana: aspetto peculiare che non va sovrapposto necessariamente con quello di un eventuale risarcimento dei danni: così in motivazione Sez. 1, n. 12361 del 14/11/2023, dep. 2024, Principale, Rv. 286156 – 01).
Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero che sia in grado di sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279041-01; Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265471-01; Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, COGNOME, Rv. 261269-01; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183- 01).
Come già evidenziato, il provvedimento impugNOME ha ritenuto che il condanNOME non abbia dimostrato la piena comprensione di tutti i profili di antisocialità dei suoi agiti, che Ł certamente condizione imprescindibile del ravvedimento richiesto.
2.3 Anche il terzo motivo Ł infondato.
Seppur certamente l’assenza di collaborazione non comporti l’automatica preclusione del beneficio, Ł però necessario che sussistano le ulteriori condizioni, in particolare il ravvedimento, nella accezione sopra richiamata che, come detto, non Ł stato ritenuto sussistente.
Per le ragioni sopra evidenziate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME