Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25464 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25464 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, P. AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, resa in data 27 aprile 2023, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato la richiesta di liberazione condizionale, nonché di trasferimento della misura in paese straniero, avanzata da NOME COGNOME, in relazione all’esecuzione della pena di cui alla condanna irrogata con sentenza di riconoscimento di sentenza straniera emessa il 16 aprile del 2020 dalla Corte di appello di Firenze, in regime di affidamento in prova al servizio sociale relativamente alla pena di anni quattro e mesi undici di reclusione per reati di associazione a delinquere ed emissione di fatture e altri documenti ai fini di evadere il fisco.
2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla insussistenza del requisito del ravvedimento e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto pericolo di recidiva.
2.1.Con il primo motivo si deduce che il Tribunale svolge giudizi di tipo morale, non supportati da alcun atto processuale e che, comunque, esorbitano i criteri normativi per la concessione dell’istituto invocato.
Il Tribunale, a parere del ricorrente, senza ben considerare il contenuto della relazione UEPE che si allega, in sostanza finisce per collegare il diniego all’assenza di attività riparative dando risalto a un presupposto non richiesto dalla giurisprudenza ai fini di ritenere sussistente il sicuro ravvedimento.
Né può assumere rilievo il mancato impegno ad imparare la lingua italiana.
Anche l’assenza di iniziative di solidarietà sociale non può rilevare, tenuto conto che queste iniziative non sono obbligatorie. Neppure, poi, sono su un diverso piano, il ravvedimento e l’adempimento delle obbligazioni civili. Peraltro, nella specie si tratta di pena irrogata per delitto tributario rispetto al quale risu documentato l’avvenuto risarcimento.
Inoltre, le indicate violazioni delle prescrizioni della misura sono genericamente descritte, senza specificare gli esiti di tali violazioni.
Infine, si attribuisce rilievo alla mancata ammissione delle responsabilità, mentre ai fini del sicuro ravvedimento, è sufficiente l’adesione convinta a trattamento rieducativo, l’accettazione dell’espiazione della pena.
In definitiva, il Tribunale giungerebbe a un giudizio parcellizzato degli elementi istruttori, considerati singolarmente come preclusivi e che, invece, andrebbero esaminati nel loro complesso.
2.2.Con il secondo motivo si contesta la motivazione rispetto al diniego del trasferimento all’estero.
Ud fr-
Questo diniego è legato dal provvedimento impugnato, all’intestazione al coniuge della società attraverso la quale NOME ha commesso il reato, ancora operativa in Romania, circostanza che renderebbe concreto il rischio di recidiva, in assenza di notizie circa l’autonomia gestionale e decisionale del coniuge.
Tale motivazione, per il ricorrente, trascura la documentata regolarità fiscale dell’azienda intestata alla moglie del ricorrente, nonché le indicazioni della Commissione dell’Unione Europea secondo le quali il reinserimento sociale dovrebbe essere inteso nel senso che è più opportuno che le misure di reinserimento siano adottate in uno Stato di cui la persona condannata comprende la lingua e con il quale ha stretti legami.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, AVV_NOTAIO COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1.11 primo motivo è inammissibile.
La censura prospettata, nel suo complesso, è rivalutativa, versata in fatto e diretta a sollecitare questa Corte a riconsiderare tutti gli elementi istruttori g vagliati dal Tribunale di sorveglianza, con ragionamento immune da illogicità manifesta e conforme ai principi giurisprudenziali affermati in materia.
È noto che il “ravvedimento” è un elemento di difficile verifica, essendo esso legato al mondo interiore del soggetto condannato. In genere, si intende per ravvedimento un riscatto morale del condannato, colto da una valutazione globale della personalità che consideri tutti gli atti o le manifestazioni d condotta, di contenuto materiale e morale, tali da assumere un valore sintomatico.
Occorre cioè cogliere un comportamento attivo di pronta e costante adesione alle regole, un riguardoso e consapevole rispetto verso gli operatori penitenziari, una azione riparatrice nei confronti delle vittime dei reati, un reale interessamento verso dette vittime, una sollecitudine verso la sorte delle persone offese (ad esempio, per attenuare i danni e alleviarne il dolore, per chiedere il loro perdono e la loro solidarietà umana: questo aspetto peculiare non va sovrapposto necessariamente con quello di un eventuale risarcimento dei danni). Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero che sia in grado di sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020,
COGNOME, Rv. 279041-01; Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265471-01; Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, COGNOME, Rv. 261269-01; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, COGNOME, Rv. 253183- 01).
Dunque, la nozione di “ravvedimento”, che rileva ai fini della concessione della liberazione condizionale, comprende il complesso dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal condannato durante il tempo dell’esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte e a formulare in termini di certezza, o di elevata e qualificata probabilità, confinante con la certezza, un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita all’osservanza della legge penale in precedenza violata.
Ciò posto, rileva il Collegio che nessuna erroneità né illogicità si ravvisa nella chiara motivazione dell’impugnata ordinanza (cfr. p. 2 e ss.), la quale ha fatto buon governo dei principi sopra esposti, effettuando una valutazione per la quale necessita il completamento del percorso trattamentale che conferisca certezza all’ipotesi di ravvedimento prospettata, certezza che il Tribunale di sorveglianza ha, allo stato, escluso di poter ravvisare, pur considerando il contenuto positivo della relazione UEPE, ma ne ha esaltato, ai fini del disposto diniego, gli aspetti di cui a p. 4. il tribunale ha escluso infatti che il percorso condannato durante l’espiazione della pena consenta di ritenere che lo stesso si sia sicuramente ravveduto e di formulare un giudizio prognostico di non recidivante l’iniziale carcerazione, secondo il tribunale, è stata troppo breve da essere sufficiente a terminare l’osservazione scientifica della personalità nel corso dell’affidamento in prova al servizio sociale non sono emersi dati significativi di segno positivo ai fini dell’ampia misura richiesta punto al di là del svolgimento di attività lavorativa infatti non emerge che lo stesso condannato si sia prodigato in attività di solidarietà sociale, escludendo di elaborare un progetto di volontariato vedova per intraprendere qualsiasi iniziativa riparativa che non presupponesse la conoscenza della lingua italiana, in modo ineccepibile poi il tribunale ha reputato che anche il risarcimento del danno documentato integralmente non può essere considerato elemento sicuramente positivo avendo l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, rilevanza autonoma rispetto al presupposto del sicuro ravvedimento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Invero, la motivazione appare in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale (Sez. 1, n. 3675 del 16/01/2007, Rv. 235796 – 01), in tema di ravvedimento del condannato, tra gli elementi valutabili può essere considerato il grado di interesse e di concreta disponibilità del condannato a fornire alla vittima del reato ogni possibile assistenza, ma il risarcimento del danno alla persona offesa non è sufficiente da solo a costituire
prova del ravvedimento. È infatti necessario che il giudice valuti globalmente la condotta del soggetto, al fine di evidenziare come l’azione rieducativa complessivamente svolta abbia avuto per risultato il compiuto ravvedimento del reo, all’esito di una revisione critica della propria vita anteatta.
1.2.11 secondo motivo è infondato.
Va premesso che il principio generale su cui si basa la cooperazione tra le autorità giudiziarie di Stati aderenti alla UE è quello della reciproca fiducia e dell più ampia collaborazione, già espresso nella Convenzione Europea di assistenza giudiziaria del 1959. La decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008, in tema di reciproco riconoscimento di sentenze e decisioni di sospensione condizionale della pena o di sanzioni sostitutive, attuata con il d. 1gs. n. 38 del 2016 mira – in detto ambito – a rendere possibile, come precisato dalla sentenza n. 20977 del 15 giugno 2020 emessa da questa Prima Sezione Penale, l’esecuzione in altro paese aderente alla UE delle misure alternative alla detenzione, tra cui l’affidamento in prova a1 servizio sociale. In particolare, è stata compiuta una considerazione specifica del contenuto dei provvedimenti sanzionatori, distinguendo quelli che applicano una pena detentiva o una misura di sicurezza, a causa di un reato (divo n. 161 del 2010) – rispetto ai quali continua ad applicarsi il principio secondo cui l’esecuzione è disciplinata dalla normativa interna dello Stato di esecuzione – e quelli che comminano una pena detentiva o comunque restrittiva della libertà personale con sospensione condizionale oppure una sanzione sostitutiva (d. Igs. n. 38 del 2016).
Quest’ultimo testo normativo realizza, in coerenza con altri provvedimenti legislativi coevi (d.lgs. n. 35/2016 sulle misure reali, n. 3612016 sulle misure alternative alla detenzione cautelare, e n. 37/2016 sulle sanzioni pecuniarie), una disciplina specifica dell’esecuzione all’estero (nella Unione Europea) di decisioni penali aventi contenuto diverso dalla pena detentiva o dalla pena pecuniaria.
Vengono in considerazione, infatti, ( art. 2) le condanne a pena detentiva condizionalmente sospesa al momento della condanna con imposizione di obblighi e prescrizioni (“sospensione condizionale”), l’applicazione di “una sanzione, diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni” ( “sanzione sostitutiva”), le decisioni che prevedono “la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che questa abbia scontato parte della pena detentiva, anche attraverso l’imposizione di obblighi e prescrizioni” ( “liberazione condizionale”).
Conclusivamente, il Collegio ritiene che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lvo n. 38 del 2016, sia consentita l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale, anche quando l’esecuzione della misura debba svolgersi in Stato
1
estero membro dell’Unione Europea, dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità a quanto disposto dal menzionato decreto legislativo (nel senso che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, è consentita l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell’Unione Europea dove il condannato abbia residenza legale e abituale, Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, COGNOME, Rv. 279338).
Ciò posto, si osserva che i presupposti di ammissione alla misura alternativa devono essere reputati quelli stabiliti dallo Stato che concede la misura, anche se si tratta di esecuzione di sentenza che riconosce una sentenza straniera, come avvenuto nel caso al vaglio.
Sicché, in modo ineccepibile, tenuto conto del contenuto di cui all’art. 47 Ord. pen., il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta di affidamento in prova perché non ha reputo sussistente, con motivazione immune da illogicità manifesta, un’adeguata dimostrazione da parte del ricorrente di un progetto lavorativo che eviti ogni rischio di recidiva.
Sul punto il Tribunale, con motivazione assolutamente adeguata ha negato il trasferimento dell’affidamento in prova all’estero per carenza di dimostrazione che la società relativamente alla quale sono stati commessi i reati di cui alla pena in esecuzione, ancora operativa in Romania, sia non riferibile, nella sostanza, allo stesso condannato, in quanto intestata alla moglie senza prova della sua capacità autonoma di gestione e di decisione. Tale carenza del necessario requisito indicato, rende recessivo il dato, indicato dalla difesa, della necessità di assicurare al soggetto, nei cui confronti si sta eseguendo la pena, che questo avvenga nello Stato di cui conosce la lingua e nel quale ha legami familiari e personali.
Peraltro, non va trascurato che il Tribunale sottolinea che il ricorrente è profondamente radicato in Italia, tanto che di questa circostanza si è tenuto conto come ragione a base del rifiuto della consegna del condannato alla Romania.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.II.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22 febbraio 2024
Il Consigliere estensore