Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11566 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11566 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a Fubine DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 07/06/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugNOME ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del GLYPH Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto le domande di affidamento in prova e di liberazione condizionale avanzate da NOME COGNOME (attualmente in regime di detenzione domiciliare), con riferimento alla pena di cui al provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti dalla Procura AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Torino in data 12 gennaio 2022.
Il Tribunale di sorveglianza, per rigettare le richieste, ha dato rilievo all mancanza di una reale resipiscenza da parte del condanNOME poiché, a fronte dei suoi numerosissimi precedenti penali, egli non risulta avere mai risarcito almeno in parte (neppure in modo simbolico) il danno alle persone offese e non ha dimostrato alcun reale pentimento ed un sincero riconoscimento delle proprie responsabilità.
Avverso la sopra indicata ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. c proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugNOME.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt.47 Ord. pen. e 176 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione, osservando che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe adeguatamente valutato il suo proficuo percorso trattamentale e non avrebbe considerato che il mancato risarcimento in favore delle persone offese era, in realtà, dovuto alle precarie condizioni economiche in cui egli versa ed alla difficoltà di rivenire le persone offese, tenuto anche conto che i reati risalgono ormai a vari anni orsono.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Come è noto, ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità del condanNOME successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1 -, Sentenza n. 10586 del 08/02/2019, Rv. 274993 – 01).
2.1. Quanto poi alla liberazione condizionale, deve ricordarsi che l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato assume rilievo ai fini della verifica, non tanto dell’avvenuta eliminazione del pregiudizio cagioNOME, quanto piuttosto della serietà della revisione critica del condanNOME rispetto alle pregresse
scelte GLYPH criminali GLYPH (Sez. 5, Sentenza n. 11331 del 10/12/2019, GLYPH dep. GLYPH 2020, Rv. 279041 – 01).
2.2. Inoltre è GLYPH opportuno ricordare GLYPH che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una propensione a delinquere del soggetto, desunta dalla gravità del reato commesso e dalla assenza (o non completamento) di un processo di revisione critica, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216914).
2.3. La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione, così come anche della liberazione condizionale, è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.
Posto in astratto quanto sopra deve notarsi, con riferimento al caso ora in esame, che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rispettato i suddetti principi e non è incorso in alcuno dei vizi lamentati.
3.1. Infatti con motivazione adeguata e non contraddittoria, in ossequio di quanto sopra indicato, ha osservato l’assenza di un serio processo di revisione critica, visto il sostanziale mancato riconoscimento delle proprie responsabilità da parte di NOME COGNOME e la mancanza di alcun tipo risarcimento del danno in favore delle numerose persone offese.
Sulla base di tali elementi complessivamente valutati, quindi, il provvedimento impugNOME, senza incorrere in vizi logici, ha evidenziato la assenza delle condizioni per la ammissione del condanNOME alla più ampia fra le misure alternative alla detenzione, così come la prova del sicuro ravvedimento previsto ai fini della concessione della liberazione condizionale.
3.2. Si tratta, all’evidenza, di una valutazione di fatto, espressa in modo coerente, mentre il ricorrente -pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione – vorrebbe in realtà pervenire ad una non consentita differente valutazione degli elementi di merito esaminati, in modo non manifestamente illogico, dal giudice a quo per respingere le sue richieste.
In conclusione, il ricorso va respinto con la conseguente condanna d proponente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art.616 cod. proc pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso 1’8 febbraio 2024.