Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40267 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40267 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2024
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
COGNOME NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 27/02/024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto 1: 1rocui atore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ric)rso.
RITENUTO IN FATTO
Il 1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza i Bo ogna ha respinto la domanda di liberazione condizionale presentata nell’intE resse di NOME COGNOMECOGNOME detenuto in espiazione della pena dell’ergasolo li cui al provvedimento di cumulo emesso in data 3 marzo 2015 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Palermo per i reati di omicidio aggravatO, ass )ciazione di stampo mafioso, estorsione aggravata ed altro.
Il Tribunale di sorveglianza ha osservato che non vi erano elementi a conferma del sicuro ravvedimento del condannato (detenuto dal 4 giugno 1993) no i avendo egli allegato alcunché circa la cessazione dei suoi legami con la ci iminalità organizzata, l’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti lai gravi reati commessi e per l’assenza di un vero processo di revisione crtitica da parte sua.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidatp a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. co1. pr )c. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo egli lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dell’art. 176 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione per non essere stata rilevata la sussistenza, nel caso in E ;ame, di tutte le condizioni richieste dalla legge ai fini della concessione della librazione condizionale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) , cod. proc. pen., la violazione ed il relativo vizio di motivazione degli artt. 117, 3, 24 e 111 Cost. e 14 della CEDU per essere tate ritenute applicabili alla fattispecie le modifiche normative introdotte con il d.l. 6/2022, nonostante la istanza del condannato fosse anteriore a tale disi:osizione sicuramente peggiorativa sotto alcuni aspetti in tema di accesso ai benefici penitenziari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso (i cui motivi possono essere valutati congiuntamene pe – la loro connessione) è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Come noto, l’art. 176 cod. pen. prevede, al primo comma, che I con lannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia bEnuto un
comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimentO, più essere ammesso alla liberazione condizionale, la cui concessione è tuttavia, subordinata, secondo quanto indicato al quarto comma, all’adempimento delle obbliga; ioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell’iMpossibilità di adempierle. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ritiene che ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti tenuti e dal soggetto durante il tempo dell’esecuzione della pena, obiettiva «la nozione di est e riorizzati ente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso tratiameitale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pre ress e scelte criminali ed a formulare – in termini di certezza ovvero di elevalta e qualifica probabilità confinante con la certezza – un serio, affidabile e ragionevoli: giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all’osservanza delle leggi in precedenza violate» (Sez. 1 n. 1.9818 del 23/03/2021, COGNOME, Rv. 281366 – 02; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, COGNOME, Rv. 253183 – 01). La giurisprudenza di questa Corte di ha chiarito che il presupposto del “sicuro ravvedimento” non consiste sempli:emente nella ordinaria buona condotta del condannato, necessaria per fruirk dei benefici previsti dall’ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti poter desumere l’abbandono delle scelte criminali, e tra i quali assu significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le osi i ri da cui e pi!rticola re con!: eguenze dannose del reato (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, deo. 2016, COGNOME, Rv, 265471 – 01), concretizzata, in caso di indisponibilità di sufficienti risorse ecOnorr iche, da «atti e comportamenti di concreta apertura e disponibilità relaziOnale verso i parenti delle vittime dei gravi delitti commessi» (in questo senso, iri spe :ie, Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, COGNOME, Rv. 261269 – 01).
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato Ohe la nozione di «ravvedimento», che rileva ai fini della concessione della librazione condizionale, comprende il complesso dei comportamenti concretamente 1enuti ed esteriorizzati dal condannato durante il tempo dell’esecuzione del pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo oercorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione crit ca delle pregresse scelte criminali e a formulare in termini di certezza, o di e evata e qualificata probabilità, confinante con la certezza, un serio, affidabile e rag onevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condottE di vita all’osservanza della legge penale in precedenza violata (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265471; Sez. 1, n. 45042 del 11/C7/2014, COGNOME, Rv. 261269; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, COGNOME, Rv. 253183). Nella valutazione del percorso trattamentale, così come in generk rispetto al complesso delle valutazioni di competenza, il Tribunale di sorveliar a deve
basarsi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’oss rvalìione del : condannato, senza essere tuttavia vincolato ai giudizi ivi espressi, onnol tendo al medesimo giudice, al di fuori d’inammissibili automatismi, obni lefinitiva i valutazione circa la pregnanza e concludenza dell’operato processb di -evisione critica (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 270016; Sez. 1 i n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; Sez. 1, n. 33343 del 04/04/2001, COGNOME, Rv. 220029). Se il numero, il titolo e la gravità dei reati non sono in sé ostativi, ove ne ricorrano i presupposti, alla concessione della liberazione condizionale, tali elementi costituiscono pur sempre il punto di partenza per la valttazicine della personalità del condannato al fine di accertarne il ravvedimento, chè dee essere «sicuro», sicché si impone una valutazione tanto più rigorosa e penetrante del comportamento tenuto durante l’espiazione della pena, quanto più Masto sia stato l’allarme sociale destato dai crimini commessi (Sez. 1, n. 1699 del Ciampi, Rv. 169872). Si tratta, del resto, di una valutazione ch 29/05/1985, non si deve esaurire nella mera verifica della partecipazione all’opera di deduca ione ma che implica un esanne particolarmente attento e approfondito volto ad ccertare l’esistenza di un effettivo e irreversibile cambiamento, espresso trdmite la condanna totale del proprio passato criminoso e il conseguente profondo e sincero pentimento, da dimostrarsi con comportamenti rigorosannente nel tey -Ipo , :oerenti, non disgiunti dalla dovuta attenzione alla necessità di lenire le conseguenze materiali e morali delle condotte delittuose nei confronti delle vittimé.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità è costantemente ori ntata a valorizzare, quale specifico indice obiettivo di sicuro ravvedimento, quan:o meno un effettivo e reale contatto con le vittime, anche soltanto per n ezzo di corrispondenza epistolare con i parenti di alcune vittime, cui possano fare seguito, nel rispetto della riservatezza e delle autonome determinazioni di quest , alcuni, pur parziali, atteggiamenti di riconciliazione e di perdono (Sez. 1, n. 11022 del 24/04/2007, COGNOME, Rv. 237365; Sez. 1, n. 9001 del 04/02/2009i Man – bro, Rv. 243419).
Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveg ianza di Bologna si sia conformato ai richiamati e condivisi canoni ermeneuti :i sopra indicati.
3.1. La motivazione (adeguata e non contraddittoria) dell’ordinan a impugnata poggia, tra l’altro, sul postulato che NOME COGNOME – pur av ndo serbato regolare condotta in carcere – non ha ancora portato a connpinn nto Lin serio processo di revisione critica rispetto ai gravi reati per i quali è statc condannato irrevocabilnnente, come emerge dalle risultanze dell’osservazione del a peisonalità sopra indicare.
Tanto ha indotto il Tribunale di sorveglianza, in modo non m nife5tamente illogico, a ritenere – al di là della assenza di allegazioni circa la cessa.:ione d legami con la criminalità organizzata – che l’odierno ricorrente n9n pcssa dirsi soggetto sicuramente ravvedutosi ed a concludere nella sostanza, con carattere assorbente rispetto alle censure mosse con il ricorso, nel senso dell’impossibilità di escludere in radice, alla luce dell’evoluzione della personalità del 9ond:. nnato, il pericolo di recidiva.
3.2. Per completezza – pur avendo carattere assorbente la ritenuta assenza del sicuro ravvedimento sulla base dei risultati dell’osservazione ihframuraria deve ricordarsi che le modifiche legislative successive ai fatti ipler quali è intervenuta condanna che rendano più gravoso l’accesso alle misul -e alt ernative alla detenzione ed ai benefici penitenziari “extra moenia”, assoggettando il condannato ad un trattamento più severo di quello che era ragione’, olmente prevedibile al momento della commissione del reato, non p9sson D avere applicazione retroattiva, alla luce della lettura dell’art. 25, comma secondo, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020 (Sez. 1, I. 30702 del 16/04/2024, Rv. 286809 – 01; Sez. 1, n. 31753 del 01/07/2024 Rv. ; 86810).
In conclusione, a fronte di un ragionamento esente da vizi logici, nderente al quadro normativo, alle coordinate interpretative delineate dalla g GLYPH rudenza di legittimità ed ai risultati dell’osservazione in carcere, il ricorrente h -appone obiezioni del tutto inidonee ad evidenziare la dedotta violazione di legge o eventuali vizi motivazionali e sollecita a questa Corte una non consentit lettura alternativa degli elementi processuali rispetto a quella coerentemente e .fettuata dal giudice ‘a quo’.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce:suali. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024.