Liberazione condizionale: perché la buona condotta non basta
La liberazione condizionale rappresenta uno degli istituti più complessi del nostro ordinamento penitenziario, ponendosi come punto di arrivo di un percorso rieducativo virtuoso. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere che l’accesso a tale beneficio non sia un diritto automatico derivante dalla semplice assenza di sanzioni disciplinari in carcere.
Il caso in esame
Un soggetto condannato per gravi reati ha proposto ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato la sua istanza di liberazione condizionale. Il ricorrente lamentava una valutazione errata del proprio percorso, evidenziando come tra il 2020 e il 2022 avesse fruito regolarmente di permessi premio senza alcuna criticità, dimostrando così un inserimento sociale positivo.
La liberazione condizionale e il concetto di ravvedimento
Il nodo centrale della questione riguarda l’interpretazione del requisito del “sicuro ravvedimento”. Secondo la Suprema Corte, questo concetto non coincide con la mera “buona condotta” ordinaria, necessaria per altri benefici penitenziari. Il ravvedimento implica un’evoluzione interiore documentata da comportamenti positivi che manifestino l’abbandono definitivo delle logiche criminali.
L’assunzione di responsabilità
Nel caso analizzato, il Tribunale aveva rilevato che il condannato non aveva mai ammesso pienamente le proprie colpe, preferendo attribuire la responsabilità delle condanne alla negligenza dei professionisti che lo avevano assistito. Tale atteggiamento, unito a una persistente diffidenza verso le istituzioni, è stato considerato incompatibile con il requisito del ravvedimento.
Riparazione del danno e vittime
Un altro elemento determinante per la liberazione condizionale è la volontà del reo di eliminare o attenuare le conseguenze dannose del reato. La mancanza di iniziative volte alla riparazione del danno arrecato alle vittime costituisce un segnale negativo che il giudice di merito deve valutare nel bilancio complessivo della personalità del detenuto.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla distinzione tra la condotta regolare e il ravvedimento effettivo. La fruizione di permessi premio, pur essendo un indice positivo, non costituisce di per sé prova del superamento delle spinte criminali. Il giudice di sorveglianza ha esercitato correttamente la propria discrezionalità rilevando come il ricorrente mantenesse un profilo critico e non collaborativo, privo di una reale revisione critica del proprio passato. La Cassazione ha dunque ritenuto il ricorso inammissibile poiché basato su obiezioni generiche che non scalfivano la logica della decisione impugnata.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la liberazione condizionale esige un impegno attivo e tangibile da parte del condannato. Non è sufficiente subire passivamente la pena o rispettare le regole interne del carcere. Occorre dimostrare, attraverso l’assunzione di responsabilità e atti riparatori, di aver reciso ogni legame con il passato delinquenziale. La decisione conferma la severità dei criteri di valutazione necessari per garantire che il reinserimento sociale avvenga solo in presenza di una reale trasformazione dell’individuo.
Qual è la differenza tra buona condotta e sicuro ravvedimento?
La buona condotta è il rispetto delle regole carcerarie, mentre il sicuro ravvedimento richiede un cambiamento interiore e l’abbandono effettivo delle logiche criminali.
Il risarcimento delle vittime è obbligatorio per la liberazione condizionale?
La volontà di riparare il danno è un elemento fondamentale per dimostrare il ravvedimento, sebbene la legge valuti anche l’effettiva possibilità economica del reo.
I permessi premio garantiscono l’ottenimento della condizionale?
No, i permessi premio sono indici di buona condotta ma non provano automaticamente il sicuro ravvedimento richiesto per la liberazione condizionale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41050 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41050 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GROTTAGLIE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(A
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che tema di liberazione condizionale, il presupposto del “sicuro ravvedimento” non consiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, necessaria per fruire dei benefici previsti dall’ordinamento penitenziario, implica comportamenti positivi dai cui poter desumere l’abbandono delle scelte criminali, e tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato» (Sez. 1 n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471 – 01);
che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha disatteso la rich di NOME COGNOME sul rilievo dell’assenza di prova in ordine al sicuro ravvedim del condannato, il quale non risulta essersi assunto la piena responsabilità numerosi e gravi reati che gli sono valse le condanne alla pena in esecuzione che egli ascrive, piuttosto, alla negligenza dei professionisti che lo h assistito – né avere mai avviato iniziative volte alla riparazione del da arrecato alle vittime e mantiene un atteggiamento critico e diffidente confronti delle istituzioni;
che la decisione impugnata si palesa, pertanto, congruamente argomentata e frutto del fisiologico esercizio della discrezionalità giudiziale, a fronte de il ricorrente oppone obiezioni meramente confutative e del tutto inidonee a individuare sintomi di illogicità o contraddittorietà, ponendo, tra l’altro, l’ sul positivo contegno serbato in costanza di esecuzione della pena ed occasione dei permessi premio dei quali ha fruito tra il 2020 ed il 2022, ovv su circostanze che, di per sé, non dimostrano la sussistenza delle condizioni addivenire alla liberazione condizionale;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 08/06/2023.