Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15879 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15879 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 2 maggio 2023, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza, presentata da NOME COGNOME, intesa ad essere ammesso alla liberazione condizionale in relazione alla pena inflittagli, con sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 22 settembre 2023, quale autore di plurimi omicidi e partecipe di un’associazione mafiosa.
Ha, in proposito, rilevato che COGNOME non ha dimostrato di avere adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato né di essere nell’impossibilità di adempierle, come previsto dall’art. 176 cod. pen..
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali eccepisce violazione di legge per avere il Presidente del Tribunale di sorveglianza escluso che egli fosse impossibilitato ad adempiere alle obbligazioni civili derivanti dai commessi reati sebbene ristretto in carcere da oltre trent’anni, dodici dei quali trascorsi in regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero in una condizione preclusiva alla produzione di redditi da destinare allo scopo indicato.
Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che il provvedimento impugNOME trascura la rilevanza, dal punto di vista lato sensu riparatorio, della sua dedizione ad attività di volontariato che, sul piano morale, può essere assimilata ad una compensazione di tipo pecuniario.
Con il terzo ed ultimo motivo, deduce, ancora in chiave di violazione di legge e vizio di motivazione, che egli avrebbe potuto essere ammesso alla liberazione condizionale anche in assenza dei presupposti indicati all’art. 176 cod. pen., avuto riguardo all’inesigibilità della sua collaborazione con la giustizia, situazione che avrebbe dovuto essere equiparata a quella dei collaboratori che, ai sensi dell’art. 16-novies della legge 15 gennaio 1991, n. 8, possono essere ammessi alla liberazione condizionale a prescindere dall’adempimento delle obbligazioni civili.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2. Il provvedimento impugNOME risulta, invero, essere stato emesso senza la previa instaurazione del contraddittorio, ciò che, in materia, tra l’altro, di liberazione anticipata, presuppone la ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sub specie di manifesta inammissibilità dell’impygtaziptie.
Nel caso di specie, il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha compiuto una valutazione che, lungi dal discendere in via diretta ed automatica da quanto da lui prospettato, ha costituito il portato del potere discrezionale riconosciuto a fronte della formulata richiesta, in ordine, innanzitutto, all’enucleazione ed all’apprezzamento delle ragioni sottese all’omesso adempimento agli obblighi civilistici da parte dell’istante, nonché all’incidenza delle sue condizioni economico-reddituali sulla concreta possibilità di provvedervi.
Così facendo – e considerato che COGNOME, in caso di fissazione e svolgimento dell’udienza in camera di consiglio, avrebbe potuto sottoporre il proprio punto di vista alla libera valutazione dell’organo decidente – il Presidente del Tribunale di sorveglianza si è determiNOME in sostanziale violazione del principio, da tempo costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può GLYPH essere emesso “de plano”, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l’istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d’atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali» (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, COGNOME, Rv. 273714 – 01; Sez. 1, n. 40974 del 14/10/2011, COGNOME, Rv. 251490 – 01; Sez. 1, n. 277 del 13/01/2000, Angemi, Rv. 215368 01; con specifico riferimento all’ammissibilità della richiesta di liberazione condizionale, cfr. anche Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017 – 01).
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Tanto, a cagione del fatto, da tempo segnalato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 5132 del 11/12/1992, Di Miccoli, Rv. 195932 – 01), che il risarcimento del danno previsto dall’ultimo comma dell’articolo 176 cod. pen. non può essere considerato come un elemento a sé, ma, piuttosto, deve, nel quadro delle dimostrazioni di ravvedimento che il condanNOME deve fornire, essere valutato come atto comprovante, con il pentimento e la riprovazione per il delitto commesso, la fattiva volontà del reo di eliminarne o attenuarne, le conseguenze dannose.
Dovendo tale elemento essere considerato non tanto nella sua funzione oggettiva di reintegrazione patrimoniale, quanto sotto il profilo soggettivo, come concreta manifestazione del sincero proposito di fare tutto il possibile per sanare le conseguenze del delitto, è logico inferire, dunque, che, da una parte, la «impossibilità di adempiere» le obbligazioni civili nascenti dal reato (come causa della condizione di cui trattasi) non può identificarsi con la mancanza assoluta di ogni risorsa economica e, dall’altra, che occorre accertare se il condanNOME abbia o meno dimostrato un effettivo interessamento e abbia fatto quanto in suo potere per eliminare le conseguenze materiali del delitto da lui commesso.
L’attivazione della procedura de plano al di fuori delle condizioni di legge impone, in conclusione, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l’ulteriore corso, ovvero per la nuova trattazione, nel contraddittorio tra le parti, dell’istanza di liberazione condizionale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugNOME e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.