Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43515 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43515 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERCOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
letta la memoria scritta con cui il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza del 12 gennaio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di liberazione condizionale proposta nell’interesse di NOME COGNOME, collaboratore di giustizia attualmente sottoposto alla detenzione domiciliare speciale, attraverso cui sta scontando la pena dell’ergastolo, oggetto del provvedimento di cumulo del Procuratore generale di Napoli del 22 ottobre 2020.
In particolare, il Tribunale, dopo aver premesso che era recente la sperimentazione esterna avviata nel 2019 con i permessi premio, cui è seguita da
poco più di due anni la detenzione domiciliare, ha ritenuto che non si colgono sul piano dell’inclinazione valoriale dell’esistenza del condannato i richiesti fattori di completamento del percorso di ridefinizione della personalità in cui si sostanzia il ravvedimento, in quanto non risultano atteggiamenti o iniziative del condannato né per risarcire o riparare i danni materiali e morali delle proprie condotte, né per condividere, anche in forme ideali e simboliche, il proprio pentimento nella prospettiva della eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose di reati commessi.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramite del difensore.
Con il primo motivo lamenta violazione di legge perché il Tribunale ha negato la misura richiesta sull’erroneo assunto della necessità della condotta riparatoria nei confronti delle vittime del reato, presupposto non previsto dalla legge.
Con il secondo motivo deduce che il Tribunale, ritenendo persistente il difetto di ravvedimento, basandolo unicamente sul difetto di condotte riparatorie, non ha operato quella necessaria valutazione globale pretermettendo il reinserimento socio lavorativo del condannato.
Con il terzo motivo deduce che il Tribunale ha obliterato del tutto la circostanza che il condannato ha chiesto ed ottenuto di poter prestare attività di volontariato, il che integrerebbe quella iniziativa per risarcire o riparare i danni materiali delle proprie condotte in forme simboliche richiesta dal provvedimento impugnato.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Con memoria scritta il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso è infondato.
Con il provvedimento oggetto del presente giudizio il Tribunale di sorveglianza ha negato il beneficio per il difetto del requisito del ravvedimento, ricavando tale difetto dall’assenza di atteggiamenti o iniziative del condannato per riparare i danni materiali e morali delle proprie condotte, o comunque per attenuare le conseguenze dannose dei reati commessi.
Il ricorso attacca la motivazione della ordinanza deducendo anzitutto,. con il primo motivo, che il Tribunale avrebbe introdotto un requisito non previsto dalla norma, che non impone condotte riparatorie nei confronti delle vittime del reato come presupposto indefettibile della concessione della liberazione condizionale.
L’argomento non è fondato, perché, pur essendo vero che l’art. 176 cod. pen., che prevede come condizione ostativa al beneficio la mancanza di iniziative risarcitorie verso le vittime del reato, non si applica direttamente ai collaboratori di giustizia perché derogato dall’art. 16-novies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, è anche vero che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che anche per i collaboratori, tra gli elementi valutabili ai fini del ravvedimento “può essere considerato il grado di interesse e di concreta disponibilità del condannato a fornire alla vittima del reato ogni possibile assistenza” (Sez. 1, Sentenza n. 3675 del 16/01/2007, COGNOME, Rv. 235796).
Il ricorso attacca la motivazione della ordinanza deducendo ancora, con il secondo motivo, che il Tribunale, attribuendo rilievo decisivo alla mancanza di iniziative riparatorie, non avrebbe operato quella necessaria valutazione globale dei comportamenti tenuti dal condannato durante l’espiazione.
L’argomento è infondato, perché, pur essendo senz’altro corretto in diritto che “ai fini della concessione della liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, ai sensi dell’art. art. 16-noVies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 il giudice, nel valutare il sicuro ravvedimento dell’istante, deve tener conto di indici sintomatici del “sicuro ravvedimento”, quali l’ampiezza dell’arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive alla collaborazione, non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi (Sez. 1, Sentenza n. 17831 del 20/04/2021, COGNOME, Rv. 281360), nel caso in esame tale valutazione globale non è mancata nella ordinanza impugnata, perché la mancanza di iniziative riparatorie, anche simboliche, è assunta dal Tribunale come punto di partenza del giudizio complessivo sul mancato completamento del percorso di ridefinizione della personalità, in cui viene evidenziato anche un elemento scevro dal rapporto con le vittime, che si esaurisce nel foro interno dell’autore del reato, quale la mancanza di pentimento.
Il ricorso attacca la motivazione della ordinanza deducendo, con il terzo motivo, che il Tribunale non ha considerato l’attività di volontariato intrapresa dal condannato quale comportamento riparatorio idoneo ad attenuare le conseguenze dei reati commessi, ma sul punto il ricorso non è rispettoso del principio dell’autosufficienza, perché non allega, o trascrive integralmente, il documento da cui si dovrebbe ricavare l’esistenza dell’elemento dedotto, non consentendo in questo modo di comprendere che tipo di attività stia svolgendo il condannato, con quale periodicità, e con che impegno.
In definitiva, per riprendere le parole della pronuncia Sez. 1, n. 38599 del 12/03/2021, Catroppa, n.m., ai fini del giudizio sull’esistenza del requisito
normativo del “ravvedimento” di cui all’art. 176 cod. pen., il Tribunale deve valutare non l’inizio, ma l’avvenuta definizione del percorso del condannato di adesione ai valori fondanti della società civile, che è quanto ha fatto con la motivazione sopra ripercorsa l’ordinanza impugnata, che resiste, pertanto, alle censure che le sono state mosse.
Ne consegue che il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2023.