Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4397 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4397 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LAMPEDUSA E LINOSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l’istanza di liberazione condizionale presentata nell’interesse di NOME COGNOME;
letto il ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce, con motivo unico, inosservanza o erronea applicazione dell’art. 176 cod. pen. e illogicità e contraddittorietà della motivazione, con specifico riferimento al requisito del sicuro ravvedimento in caso di mancata ammissione della responsabilità;
in particolare, censura il giudizio di insussistenza del ravvedimento perché basato sulla mancata manifestazione di sentimenti di pentimento, emenda e resipiscenza, sulla mancata presa di distanza dagli ambienti criminali associativi e sull’assenza di specifici comportamenti proattivi nei confronti delle persone offese – circostanze queste smentite dRAGIONE_SOCIALE manifestazione di rammarico nei confronti della vittima del reato, dall’impegno nell’opera di volontariato e dRAGIONE_SOCIALE destinazione di una somma a favore di un ente a tutela della legalità -, nonché sulla mancata ammissione della responsabilità da parte del condanNOME – in violazione del principio per il quale la mancata ammissione non può costituire sicuro indice del mancato ravvedimento;
letta la memoria del difensore;
rilevato che:
le doglianze sono articolate in punto di fatto e criticano la mancata valorizzazione di elementi che sono stati adeguatamente valutati nell’ordinanza;
va ribadito, a tale proposito, che «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601);
il non sicuro ravvedimento del condanNOME, necessario ai fini dell’accesso al beneficio della liberazione condizionale, invero, è stato desunto dai risultati dell’osservazione della personalità dello stesso, ed in particolare – pur dando atto del positivo percorso detentivo svolto, del rispetto delle prescrizioni imposte in occasione della fruizione di altri benefici penitenziari e dello svolgimento di attività lavorativa e di volontariato – da determinati atteggiamenti sintomatici, quali la mancata presa di distanza dall’ambiente e dalle logiche criminali e l’assunzione di alcun atteggiamento critico nei confronti del sistema mafioso (desumibili dalle esternazioni rese durante i colloqui ed in occasione delle medesime condotte delittuose poste in essere dal figlio), le modalità con cui
racconta i fatti per i quali ha riportato condanna, l’assenza di comportamenti apprezzabili e di sentimenti di pentimento nei confronti della vittima del reato, nonché, infine, la relazione di sintesi dell’istituto e i pareri della D.D.A, della D.N.A e del C.S.O.P, anch’essi attestanti la mancata dimostrazione di ravvedimento da parte del condanNOME;
tale giudizio è, pertanto, aderente al principio per il quale «in tema di liberazione condizionale, la nozione di ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell’esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare – in termini di certezza ovvero di elevata e qualifica probabilità confinante con la certezza – un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condanNOME all’osservanza delle leggi in precedenza violate» (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, VRAGIONE_SOCIALEnzasca, Rv. 28136602);
esso non si fonda, difatti, sulla mancata ammissione della propria responsabilità – in aderenza al principio, specificamente richiamato, per il quale «ai fini della concessione della liberazione condizionale, la mancata ammissione delle proprie responsabilità non può, di per sé solo, costituire sicuro indice del mancato ravvedimento» (Sez. 1, n. 33302 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 257005-01) – o sull’assenza di azioni tipicamente conseguenti all’ammissione degli addebiti, bensì su molteplici considerazioni in virtù delle quali, in definitiva, non è stato possibile esprimere un giudizio di elevata e qualificata probabilità di sicuro ravvedimento, non potendosi ritenere idonei a modificare tale giudizio i dati, pur analizzati nell’ordinanza impugnata, della donazione simbolica effettuata all’RAGIONE_SOCIALE, del percorso di volontariato o del presunto rammarico nei confronti della vittima, quest’ultimo, peraltro, non ritenuto dimostrato;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025