Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 650 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 650 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 18/02/1974
avverso l’ordinanza del 06/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ilifflige11 23=15=Urg~
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 giugno 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava – per ritenuta carenza di ravvedimento – l’istanza avanzata da NOME COGNOME, collaboratore di giustizia in espiazione pena in stato detenzione domiciliare, per ottenere la liberazione condizionale ai sensi dell’art. 16-nonies del decreto-legge n. 8 del 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991.
La difesa dell’istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi volti a far ottenere l’annullamento dell’ordinanza impugnata deducendo, in ordine all’affermazione della mancanza di ravvedimento del condannato, violazioni di legge e vizi di motivazione sotto vari profili. Il ricorren sostiene che il Tribunale di sorveglianza non ha valutato in conformità con la legge e con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità gli elementi favore all’accoglimento dell’istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito, in tema di liberazione condizionale, che la nozione di ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell’esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a consentire di formulare – in termini di certezza ovvero di elevata e qualificata probabilità confinante con la certezza – un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all’osservanza delle leggi in precedenza violate (Sez. 1, n. 19818 dei 23/03/2021, Rv. 281366 – 02).
È stato chiarito che, in tema di concessione della liberazione condizionale nei confronti dei collaboratori di giustizia, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato, in quanto la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell’emenda degli stessi e alla finalità di conseguire la loro stabil rieducazione (Sez. 1, n. 12361 del 14/11/2023, dep. 2024, Rv. 286156 – 01; Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, Rv. 277886 – 01).
Ai fini della concessione della liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, ai sensi dell’art. art. 16 -nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, il giudice, nel valutare il sicuro ravvedimento dell’istante, deve tener conto di indici sintomatici del “sicuro ravvedimento”, quali l’ampiezza dell’arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il persona giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali, successive al collaborazione, non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi (Sez. 1, 17831 del 20/04/2021, Rv. 281360 C1).
Ai fini della concessione della liberazione anticipata ad un collaboratore di giustizia, il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, pur non assumendo valenza ostativa all’accoglimento dell’istanza, stante la deroga alle disposizioni ordinarie contenuta all’art. 16 -nonies dl. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 1991, rileva, unitamente agli altri indici di valutazione – quali i rapporti con i familiar personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati nonché il proficuo svolgiment di attività di lavoro o di studio – ai fini del giudizio sui ravvedimento del condannato (Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, Rv. 279321 – 01).
1
In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l’ordinanza impugnata non è immune dai vizi lamentati e che le doglianze difensive colgono nel segno.
Il Tribunale di sorveglianza ha richiamato alcuni principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ma non ha svolto una compiuta analisi delle condotte complessivamente tenute dal detenuto nell’arco dell’espiazione della pena.
Dal testo dell’ordinanza non si desume che sia stato verificato il valore di tutti i comportamenti del condannato, in relazione alla loro capacità di provare che egli abbia completato un serio percorso di ravvedimento.
Per le ragioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato ma, nel rispetto della legge, e rendendo congrua
motivazione, valuterà se sussistano o debbano essere escluse le condizioni per la concessione della liberazione condizionale.
P. Q. M,
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2024.