Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29553 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29553 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 07/02/2024 del Tribunale di sorveglianza di Roma; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza di liberazione condizionale proposta il 9 marzo 2023 da NOME COGNOME, detenuto domiciliare in espiazione della pena di cui al provvedimento di cumulo del 13 luglio 2022 della Procura AVV_NOTAIO della Corte d’appello di Catania, che – in relazione a condanne per un omicidio e due tentati omicidi in contesto mafioso e per violazione del Testo Unico sugli stupefacenti – ha determinato la pena espianda in anni 21, mesi 10 e giorni 28 di reclusione, con fine pena previsto per il 19 dicembre 2032.
Nonostante i pareri favorevoli del RAGIONE_SOCIALE del 22 novembre 2023 (« non si è reso responsabile di alcuna violazione ed ha mantenuto sempre un comportamento corretto , osservando le prescrizioni a lui imposte dall’A.G. e da questo Ufficio ; risulta essersi reinserito n
contesto sociale, espletando l’attività lavorativa in qualità di dipendente presso l’esercizio pubblico, di cui è titolare la convivente ) e della RAGIONE_SOCIALE del 6 febbraio 2024 (che valorizzava, tra l’altro, «la eccezionale rilevanza della collaborazione prestata», il «comportamento osservante degli obblighi impostigli con il programma di protezione al quale è stato sottoposto», nonché la circostanza secondo cui «non risultano concreti elementi per ritenere che egli abbia mantenuto o ripristinato collegamenti di qualsivoglia tipo con l’ambiente criminale di provenienza»), il Tribunale ha rilevato che «in assenza di qualsivoglia deduzione specifica del COGNOME, non possa affermarsi che risulti accertata la sussistenza del suo sicuro ravvedimento in misura adeguata al richiesto beneficio»: ha, in particolare, osservato che, in conseguenza della concessione della detenzione domiciliare – disposta nel 2018 in ragione dell’importanza della collaborazione prestata e del percorso trattamentale compiuto durante la detenzione – sono venuti meno gli strumenti conoscitivi propri dell’osservazione penitenziaria, e che gli unici elementi valutabili ai fini dell’accoglimento della richiesta di concessione della liberazione condizionale sono, secondo quanto segnalato dalle forze dell’ordine, «la regolarità comportamentale e lo svolgimento di attività lavorativa»; questi elementi sono stati ritenuti insufficienti a «delineare un quadro di risocializzazione attiva, di piena acquisizione di valori di legalità e d ripensamento interiore rispetto alle conseguenze delle condotte illecite. Né il COGNOME ha dedotto l’avvenuto compimento di qualsivoglia attività dalla quale possa dedursi che egli sia autenticamente e pienamente ravveduto. La regolarità comportamentale è presupposto imprescindibile per il perdurare dell’esecuzione della misura alternativa, ma non aggiunge nulla di significativo che attenga al certo e definitivo ravvedimento del COGNOME, il quale non ha posto in essere condotte sintomatiche di serio ripensamento !:;ulla propria consistente devianza, sia di tipo risarcitorio che genericamente riparatorio, quali ad esempio lo svolgimento di attività di volontariato in favore della collettività, gravemente danneggiata dalle sue condotte pregresse». Dunque, poiché il beneficio può essere concesso «solo nel caso in cui il collaboratore dimostri, con la sua condotta concludente, non solo di essere in grado di rispettare le regole impostegli, ma di aver compreso il disvalore anche morale delle gravissime pregresse scelte devianti, ripudiandole mediante assunzione di condotte specifiche, oggettivamente rilevabili», a meno di non voler confondere il ravvedimento preteso dalla legge con la mera «assenza di rilievi», e di far, dunque, divenire «praticamente automatico l’accesso al massimo beneficio alternativo alla detenzione previsto dall’ordinamento», non sono state ritenute sussistenti le condizioni per riconoscerlo al COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso l’ordinanza in oggetto ha proposto tempestivo ricorso il difensore di fiducia del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies legge n. 82 del 1991.
Rappresenta che, dopo l’inizio della detenzione (18 gennaio 2012), il COGNOME ha avviato un proficuo percorso di collaborazione e, grazie alla pluriennale positiva osservazione, ha ottenuto la concessione della liberazione anticipata, di permessi premio ed infine della detenzione domiciliare, e si è dedicato allo svolgimento di regolare attività lavorativa; evidenzia che il condannato ha scontato più di due terzi della pena in esecuzione (15 anni su 21).
Si duole della motivazione del provvedimento impugnato, che, pur dando atto dell’eccellente percorso collaborativo ultradecennale, caratterizzato da resipiscenza e scrupolosa osservanza delle prescrizioni, e dal puntuale rispetto da parte del condannato di tutti gli obblighi di cui all’art. 16-nonies della legge n. 82 del 1991, non ha concesso il chiesto beneficio, ritenendo persistente un difetto di ravvedimento ricavabile dall’assenza di condotte riparatorie, così violando la normativa di riferimento, che prevede che il condannato che abbia prestato ampia e qualificata collaborazione possa beneficiare di misure alternative in deroga, e non prevede, invece, il requisito del risarcimento o della riparazione quale condizione per accedere alla liberazione condizionale.
Non mette in discussione l’autonomia valutativa che deve essere riconosciuta al Tribunale di sorveglianza, ma evidenzia che nel caso di specie, accertatasi la sussistenza dei requisiti di legge, il giudizio avrebbe dovuto essere svolto in conformità alle risultanze processuali ed in ossequio alla normativa di riferimento, valorizzando il positivo e pluriennale percorso di ravvedimento irreprensibilmente intrapreso dal condannato e concedendo il chiesto beneficio, mentre invece si è concluso con il rigetto della richiesta sulla base di un elemento – il difetto di condotte riparatorie – non previsto dalla legge.
Censura l’interpretazione del concetto di “ravvedimento” fatta propria dai giudici romani: la legge non richiede la prova che il condannato abbia completato la revisione critica del passato deviante ovvero che si sia del tutto ravveduto, essendo necessario e sufficiente accertare l’inizio di un percorso di ravvedimento (elemento la cui sussistenza non può, nel caso di specie, essere posta in discussione, atteso l’indiscutibile consolidamento del percorso rieducativo testimoniato dal regime premiale e poi da quello domiciliare in atto oramai da molti anni), né richiede, come impropriamente preteso dal provvedimento impugnato, che il ravvedimento sia «sicuro», avendo i giudici di legittimità
ripetutamente chiarito che l’art. 16-nonies ord. pen. non pretende la certezza del ravvedimento, ma una sua ragionevole probabilità.
L’ordinanza, nel respingere la richiesta di beneficio, non ha dunque valorizzato il percorso rieducativo encomiabilmente intrapreso dal condannato, che ha tenuto una corretta condotta nel periodo in cui è stato detenuto, ha intrapreso un proficuo percorso di collaborazione con l’autorità giudiziaria, da oltre 7 anni è sottoposto a misura alternativa, perfettamente osservata, ed è dedito ad attività lavorativa.
4. Nell’imminenza dell’odierna udienza camerale il difensore di fiducia del COGNOME ha depositato memoria, ribadendo le proprie argomentazioni, ed evidenziando, in particolare, che l’ordinanza gravata si pone in contrasto con la lettera della legge, che non contempla il risarcimento del danno tra i requisiti dell’invocato beneficio, con la giurisprudenza di legittimità, che ha più volte statuito che il mancato adempimento delle obbligazioni civili non può, di per sé, costituire l’unico elemento su cui basare il giudizio di ravvedimento, e con i principi che ispirano la gradualità disegnata dal legislatore (permessi, liberazione anticipata, detenzione domiciliare, liberazione condizionale), dal momento che il COGNOME ha seguito quel percorso in maniera impeccabile e con condotta irreprensibile, come costantemente riconosciuto dagli stessi giudici di
sorveglianza durante l’amplissimo periodo oggetto di osservazione: dunque, il provvedimento impugnato ha disatteso la legislazione speciale ed ha svilito l’ottimo percorso di rieducazione del MUSUMeCi, valorizzando non il suo percorso trattamentale ma il mancato ristoro delle vittime, elemento che la legge non prevede affatto quale ostativo al riconoscimento dell’invocato beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2. L’art. 16-novies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, prevede, al quarto comrna, che, quando il condannato per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., che abbia intrapreso una condotta di collaborazione che consenta la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, chieda la concessione della liberazione condizionale, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, acquisito il parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, adotta il provvedimento «anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all’articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni», quando «ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all’importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva».
La giurisprudenza di legittimità, chiamata a circoscrivere l’ambito della verifica demandata alla magistratura di sorveglianza in vista dell’ammissione dei collaboratori di giustizia ai benefici sopra indicati, ha costantemente ritenuto (cfr. da ultimo, Sez. 1, n. 22507 del 18/01/2024,, COGNOME, n.m., e n. 22509 del 18/01/2024, Cantone, n.m., relative a casi sovrapponibili a quello di specie) che la liberazione condizionale non è applicabile in modo indiscriminatamente generalizzate, giacché l’accoglimento della relativa istanza presuppone l’espressione di un giudizio favorevole in ordine al ravvedimento del soggetto che si apre alla collaborazione con l’autorità giudiziaria, fondato sulla condotta complessiva del collaboratore di giustizia e sul convincimento che l’azione rieducativa svolta abbia avuto come risultato il compiuto ravvedimento, all’esito di una revisione critica della vita anteatta (Sez. 1, n. 9887 dell’01/02/2007, Pepe, Rv. 236548 – 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche
Sez. 1, n. 43207 del 16/10/2012, COGNOME, Rv. 253833 – 01; Sez. 1, n. 3422 del 14/01/2009, COGNOME, Rv. 242559 – 01).
Del resto, è stato ulteriormente notato, il requisito del «ravvedimento», previsto dal terzo comma del citato art. 16-novies, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di distinti, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517 – 01; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671 01; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, Brusca, Rv. 245945 – 01).
In questo ambito valutativo, tra gli elementi che possono essere utilizzati ai fini della formulazione di un giudizio prognostico favorevole al collaboratore di giustizia, devono prendersi in esame «i rapporti con i familiari, con il personale giudiziario, nonché lo svolgimento di attività lavorativa o di studio onde verificare se c’è stata da parte del reo una revisione critica della sua vita anteatta e una reale ispirazione al suo riscatto morale» (Sez. 1, n. 9887 dell’01/02/2007, Pepe, Rv. 236548 – 01).
Ne discende che, ai fini dell’accertamento del presupposto del ravvedimento, si deve avere riguardo non solo agli esiti del trattamento penitenziario, ma anche alla complessiva condotta del soggetto, affinché entrambi questi indici possano fondare, sulla base di obiettivi parametri di riferimento, un giudizio prognostico sicuro riguardo al venir meno della pericolosità sociale dello stesso e alla effettiva capacità del suo ordinato reinserimento nel tessuto sociale (così, tra le altre, Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, COGNOME, Rv. 253183 – 01; Sez. 1, n. 9001 del 04/02/2009, COGNOME, Rv. 243419 – 01; Sez. 1, n. 18022 del 24/04/2007, COGNOME, Rv. 237365 – 01).
3. In questo solco si inseriscono l’indirizzo ermeneutico che, in materia di concessione della liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, attesta la necessità di un vaglio ampio, che, pur all’interno di una cornice non segnata da canoni di ostatività, tenga conto di tutti gli elementi rilevanti in vista della formulazione di un giudizio prognostico di ravvedimento sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato (Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, COGNOME, Rv. 277886 – 01; Sez. 1, n. 10421 del 19/02/2009, COGNOME, Rv. 242900 – 01), e quello, attinente alle coordinate generali dell’istituto previsto dall’art. 176 cod. pen., secondo cui «In tema di liberazione
GLYPH
condizionale, il presupposto del GLYPH “sicuro GLYPH ravvedimento” non consiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, necessaria per fruire dei benefici previsti dall’ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positivi da cui poter desumere l’abbandono delle scelte criminali, e tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato» (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471 – 01).
A quest’ultimo proposito, occorre, nondimeno, segnalare come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di precisare, di recente, che «Ai fini della concessione della liberazione condizionale chiesta da un collaboratore di giustizia, ai sensi dell’art. art. 16-nonies, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 il giudice, nel valutare il sicuro ravvedimento dell’istante, deve tener conto di indici sintomatici del “sicuro ravvedimento”, quali l’ampiezza dell’arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo, i rapporti con i familiari e il personale giudiziario, lo svolgimento di attività lavorativa, di studio o sociali successive alla collaborazione, non potendo assumere rilievo determinante la sola assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reat commessi» (Sez. 1, n. 17831 del 20/04/2021, COGNOME, Rv. 281360 – 01).
Risulta, per tale via, acclarato che «il mancato adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, pur non assumendo valenza ostativa all’accoglimento dell’istanza, stante la deroga alle disposizioni ordinarie contenuta all’art. 16-nonies della legge 15 gennaio 1991, n. 8, rileva, unitamente agli altri indici di valutazione, quali i rapporti con i familiari personale giudiziario e gli altri soggetti qualificati nonché il proficuo svolgimento di attività di lavoro o di studio, ai fini del giudizio sul ravvedimento d condannato» (Sez. 1, n. 19854 del 22/06/2020, COGNOME, Rv. 279321 – 01).
Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza in esame non si sia conformato ai richiamati e condivisi canoni errneneutici.
L’ordinanza impugnata fonda il giudizio relativo alla non accertata sussistenza del sicuro ravvedimento del COGNOME sull’assenza di elementi che consentano di «delineare un quadro di risocializzazione attiva, di piena acquisizione di valori di legalità e di ripensamento interiore rispetto alle conseguenze delle condotte illecite», sull’omesso compimento di «qualsivoglia attività dalla quale possa dedursi che egli sia autenticamente e pienamente ravveduto», sulla mancata allegazione di «condotte specifiche, oggettivamente rilevabili» – «sia di tipo risarcitorio che genericamente riparatorio, quali ad esempio lo svolgimento di attività di volontariato in favore della collettività» –
indicative del fatto che egli abbia «compreso il disvalore anche morale delle gravissime pregresse scelte devianti» e le abbia concretamente ripudiate.
In tal modo, però, il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato e ritenuto decisivo uno dei plurimi elementi potenzialmente idonei ad illustrare il sicuro ravvedimento del COGNOME, trascurando di verificarne l’interazione con i numerosi dati di segno positivo, evincibili dagli atti, dai quali avrebbero potuto e dovuto trarsi affidabili ed oggettivi elementi di valutazione in merito al requisito in oggetto, elementi afferenti, tra l’altro, in armonia con quanto indicato dalla citata giurisprudenza di legittimità, alla durata ed ai risultati della collaborazione alle relazioni coltivate con i familiari ed il personale giudiziario, alle intrapre attività di lavoro ed alla complessiva evoluzione della personalità, così finendo per assegnare a quell’elemento negativo valenza ostativa all’accesso alla liberazione condizionale, in contrasto tanto con la lezione ermeneutica sopra evocata, che vuole che esso sia considerato unitamente agli altri indici di valutazione, quanto con la lettera della legge, che non fa assurgere alcuno di quegli elementi a condizione ostativa alla concessione della misura.
Le superiori considerazioni impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia emendato dal vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso il 06/06/2024.