Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27837 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27837 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 15/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Campobasso
RITENUTO IN FATTO
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, avv. NOME COGNOME eccependo inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 54 ord. pen., oltre a motivazione illogica, contraddittoria ed erronea.
Il Tribunale, nel rigettare l’istanza di concessione del beneficio, avrebbe preso in considerazione esclusivamente l’ammonizione riportata dal detenuto, e non il complessivo comportamento da lui tenuto nel periodo di interesse e, dunque, quegli ulteriori elementi positivi, tra cui l’attività lavorativa prestata nell’istituto penitenziario, dai quali desumere la partecipazione all’opera rieducativa.
La condotta (consistita nel gettare olio bollente su un detenuto che lo aveva colpito con delle forbici al volto e al fianco) avrebbe dovuto essere considerata una mera reazione impulsiva, tenuta nell’immediatezza del fatto, alla luce della condizione di fragilità emotiva e psicologica del ricorrente e anche dell’esito del procedimento davanti al Consiglio di disciplina che, diversamente da quanto deciso per l’aggressore, ha inflitto al ricorrente la sola sanzione dell’ammonizione.
COGNOME ha, inoltre, lamentato la mancata considerazione degli elementi positivi emergenti dal fascicolo personale attestante lo svolgimento di attività lavorativa nell’istituto di detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
La finalità principale assolta dall’istituto della liberazione anticipata Ł quella di
– Relatore –
Sent. n. sez. 2389/2025
CC – 11/07/2025
R.G.N. 17027/2025
consentire un piø efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all’opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991) ed Ł solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che Ł evidentemente considerata dal legislatore di per sØ sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l’accesso alle piø incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990).
Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264293, in motivazione, ha condivisibilmente precisato che «la valutazione di meritevolezza del beneficio, (…) Ł ovviamente rimessa al giudice del merito; ma questo Ł tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall’interessato, siano rinvenibili sintomi dell’evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini de riconoscimento del beneficio, Ł (…) soltanto “la partecipazione” del condannato detenuto all’opera rieducativa».
E’, peraltro, escluso che sia configurabile un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale di cognizione avente ad oggetto fatti potenzialmente rilevanti ai fini del riconoscimento di un beneficio penitenziario e il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza.
E’ consolidato e deve essere ribadito, l’orientamento per cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti mere ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, rilevando la sola valutazione della condotta del condannato, al fine di stabilire se lo stesso, a prescindere dall’accertamento giudiziale sulla sua responsabilità penale, sia meritevole dei benefici penitenziari richiesti (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498; Sez. 1, n. 42571 del 19 aprile 2013, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, COGNOME, Rv. 237509).
Tale possibilità non esime il Tribunale di sorveglianza, Ł stato precisato (Sez. 1, n. 33848 del 2019, cit.), dall’«obbligo di valutare la pertinenza dei fatti contestati rispetto all’opera di rieducazione alla quale il soggetto Ł stato sottoposto, non potendo il solo riferimento a una pendenza giudiziaria ritenersi preclusivo alla concessione del periodo di liberazione anticipata richiesto».
Da ciò consegue, pertanto che, al fine di valutare la meritevolezza dell’istanza di liberazione anticipata può essere preso in considerazione anche un comportamento che non sia tale da integrare un reato, ma che si riveli, in ogni caso, indicativo della mancata partecipazione all’attività di risocializzazione e, dunque, anche una condotta per la quale sia pronunciata sentenza di assoluzione
(Sez. 1, n. 12669 del 30/01/2019, COGNOME, n.m.).
Quanto ai rilievi di natura disciplinare, inoltre, per costante giurisprudenza di questa Corte, gli stessi devono essere valutati nella loro concretezza, sotto il profilo dell’attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, e, quindi, comparati, in un giudizio complessivo, ad ogni altro elemento, eventualmente positivo, relativo alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, COGNOME, Rv. 250311-01; Sez. 1, n. 3829 del 23/09/1994, COGNOME, Rv. 1999460-01; Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, COGNOME, Rv. 277497-01).
Nel caso di specie, il giudicante di merito si Ł attenuto a tali principi e la condotta posta in essere dal condannato Ł stata giudicata, con motivazione priva di vizi evidenti, tale da precludere l’affermazione della partecipazione del ricorrente all’opera di rieducazione.
Pur dando atto della versione difensiva resa al detenuto in ordine alla contesa che lo ha visto contrapposto all’altro detenuto con il quale Ł intercorsa una lite sfociata in lesioni reciprocamente provocate, il Tribunale di sorveglianza ha valutato le modalità in cui COGNOME ha tenuto la reazione all’altro detenuto segnalando come la stessa sia avvenuta quando l’aggressione da quello posta in essere era, ormai, terminata.
In termini del tutto congrui e privi di vizi evidenti i giudici di merito hanno evidenziato l’irrilevanza delle ragioni per le quali l’altro detenuto si trovava, al momento della reazione (tardiva) del ricorrente, fuori dalla propria cella.
Alla luce di tali circostanze di fatto (non contestate in ricorso, bensì oggetto di istanza di rivalutazione) l’azione di NOME Ł stata giudicata ispirata da pura vendetta e, dunque, da una ragione, in quanto tale, meritevole di un giudizio di riprovevolezza idoneo ad incidere negativamente sull’istanza di liberazione anticipata.
A fronte di tale motivazione, non possono trovare accoglimento le richieste della prima parte del ricorso, siccome tendenti a rivisitare una ricostruzione priva di vizi evidenti, così come quelle della seconda parte (laddove il ricorrente segnala i dati positivi desumibili dal fascicolo personale) in quanto, oltre che aspecifiche, in quanto non esattamente delineati nella loro effettiva consistenza, comunque, inidonei a sovvertire la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza in ordine al singolo fatto contestato ritenuto sintomatico della mancata partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione.
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 11/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME