Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25846 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25846 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il 06/11/1979
avverso l’ordinanza del 05/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova rigettava l’istanza di concessione della liberazione
anticipata presentata da NOME COGNOME per la frazione detentiva semestrale compresa tra I’l febbraio 2024 eli. agosto 2024.
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME, articolato in un’unica censura difensiva, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da
sottoporre a critica, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione
anticipata, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di
Genova.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Genova valutava correttamente il compendio informativo, evidenziando che il ricorrente aveva ammesso uno dei
fatti posti affondamento del respingimento, non contestando il suo comportamento del 12 giugno 2024, rispetto al quale non contestava la rilevanza
dell’infrazione disciplinare rispetto al percorso trattamentale avviato durante l’esecuzione della pena.
Ritenuto che il percorso argomentativo del Tribunale di sorveglianza di Genova appare rispettoso dei parametri ermeneutici di questa Corte, secondo cui, in tema di liberazione anticipata, la condotta del condannato deve essere valutata in termini necessariamente unitari, mirando a verificare l’effettiva partecipazione all’opera di rieducazione del condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, COGNOME, Rv. 263428 – 01; Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, COGNOME, Rv. 251677 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2025.