Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37101 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37101 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Cefalù il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 07/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Palermo udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Palermo del 3 giugno 2025, con cui era negata al detenuto la liberazione anticipata in relazione al periodo dal 26 maggio 2023 al 26 maggio 2024.
Ritenuta la propria competenza per territorio, il Tribunale di sorveglianza ha reputato ostativa alla concessione del beneficio la condotta del COGNOME in ambito penitenziario, connotata dalla inflizione di due sanzioni disciplinari nelle date del 7 settembre 2023, per aver danneggiato il wc della camera di pernottamento, e del 29 novembre 2023, per aver simulato un’aggressione da parte del personale della polizia penitenziaria.
Il condannato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, sulla base di tre motivi.
Con il primo motivo eccepisce violazione di legge in relazione all’art. 677 cod. proc. pen., avendo il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ritenuto la propria competenza per territorio sull’erroneo rilievo che all’epoca di presentazione dell’istanza COGNOME fosse ristretto presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, là dove l’instante era detenuto presso la Casa Circondariale di Trapani.
Con il secondo motivo deduce apparenza della motivazione, essendosi il Tribunale di sorveglianza limitato a fare richiamo ai “fatti storici” a fondamento delle sanzioni disciplinari, senza esplicitare il contenuto delle condotte e il peso nella complessiva valutazione dell’intero contegno rieducativo del COGNOME.
Con il terzo motivo lamenta l’illogicità della motivazione, poiché il tribunale ha fondato la decisione sulla gravità delle condotte trasgressive, pur dando atto che gli illeciti disciplinari erano stati contestati in violazione del termine previsto dall normativa penitenziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Destituito di fondamento è il primo motivo di censura.
Ai sensi dell’art. 677, comma 1, cod. proc. pen. «la competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta, della proposta o dell’inizio di ufficio del procedimento». Detta competenza, in forza del principio della “perpetuati° jurisdictionis”, una volta radicatasi con riferimento alla situazione
esistente all’atto della richiesta, rimane insensibile agli eventuali mutamenti che tale situazione può subire in virtù di successivi provvedimenti (tra le altre, Sez. 1, n. 22257 del 17/04/2024, Siano, Rv. 286631 – 01; Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, brio, Rv. 275317-01; Sez. 1, n. 1137 del 24/11/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245948 – 01).
Tanto premesso, il procedimento trae origine dall’istanza presentata dal COGNOME in data 11 luglio 2023, allorquando era detenuto presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, rivolta alla concessione della liberazione anticipata per il semestre dal 1° ottobre 2017 al 10 marzo 2018, donde la competenza per territorio del Magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza di Palermo.
Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, in ossequio all’indicazione giurisprudenziale secondo cui «ai fini del rigetto dell’istanza di liberazione anticipata, il Tribunale di sorveglianza può tenere conto del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui la successiva sanzione inflitta al condannato sia stata annullata per vizi formali (nella specie, per mancanza di adeguata motivazione), in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione al trattamento rieducativo» (Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293 – 01).
Fondato, di contro, risulta il secondo motivo.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri contigui, con precipuo riferimento a quelli antecedenti (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021, P., Rv. 280859 – 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 – 01), sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto: la violazione deve essere tanto più grave quanto più distanti risultino i periodi di tempo interessati dalla domanda di concessione del beneficio (Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 285120; Sez. 1, n. 4019 del 13/7/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 – 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, COGNOME, Rv. 267245 – 01; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428 – 01).
Si è condivisibilmente osservato che proporzionalmente all’estensione dell’incidenza negativa retroattiva della violazione consumata in un semestre rispetto ai semestri antecedenti deve essere particolarmente accurato l’apprezzamento della gravità della trasgressione in sé e con riguardo al grado di partecipazione del condannato al trattamento rieducativo nel tempo precedente,
esposto agli effetti negativi della violazione, alla stregua dei parametri indicati nell’art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (così, Sez. 1, n. 28606 del 04/06/2025, COGNOME, n.m., e Sez. 1, n. 14351 del 08/01/2025, NOME, n. m.).
L’ordinanza GLYPH impugnata GLYPH si GLYPH discosta GLYPH dalle GLYPH richiamate GLYPH coordinate giurisprudenziali.
Il Tribunale di sorveglianza incentra la motivazione del provvedimento di rigetto sulla gravità delle infrazioni commesse nell’anno 2023, senza offrire elementi di valutazione in ordine alla refluenza delle stesse sul semestre di gran lunga antecedente, dal 10 ottobre 2017 al 10 marzo 2018, oggetto dell’istanza proposta dal detenuto presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, e sulla partecipazione dell’interessato all’opera di rieducazione nel periodo indicato.
Per le esposte ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Palermo, che provvederà a sanare i vizi motivazionali rilevati, chiarendo altresì se e quando sia intervenuta estensione ai due semestri dal 26 maggio 2023 al 26 maggio 2024 dell’originaria domanda di concessione della liberazione anticipata presentata dal detenuto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Palermo.
Così deciso il 31/10/2025.