Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6367 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6367 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG 1 47. c-.0)- GLYPH eht GLYPH c C.O j ALLW3 t r3 CODICE_FISCALE. GLYPH
of.2-( )ti c.3,00
R-27
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 4 aprile 2023 il Tribunale di Sorveglianza di L’ Aqui ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata introdotto da COGNOME NOME.
1.1 In motivazione si evidenzia, in sintesi, che:
la domanda è stata respinta dal Mds in riferimento ai semestri compresi tra il 3 agosto 2021 e il 3 agosto 2022, mentre è stata dichiarata inammissibil in riferimento ai semestri intercorsi tra il 25 gennaio 2018 e il 2 febbr 2021;
la ragione del rigetto è rappresentata dalla esistenza di due sanzio disciplinari per fatti commessi nel mese di ottobre del 2021 mentre l ragione della inammissibilità è stata ravvisata nel fatto che il peri riguarda altro titolo esecutivo.
1.2 II Tribunale ribadisce, quanto al rigetto, che la gravità dei comportamenti ten dal COGNOMEola (nelle due occasioni dei rilievi disciplinari) è tale da denot 1-47 mancata adesione all’opera di rieducazione.
Quanto al periodo antecedente, si precisa che il periodo intercorso dal 22 ottob 2019 al 2 febbraio 2021 è stato già oggetto di valutazione con provvedimento emesso dal Mds di Lecce in data 13 luglio 2021. Il periodo 25 gennaio 2018 / 22 ottobre 2019 è invece ricompreso in diverso titolo esecutivo.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme d legge – COGNOME NOME. Il ricorso deduce, con unico motivo, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 Viene evidenziato dal ricorrente che:
il COGNOMEola è ininterrottamente detenuto dal 2018;
quanto ai semestri su cui è intervenuto rigetto non è stata vagliata in concr la rilevanza degli episodi, che non erano di tale entità da determinare l’ negativo;
quanto al periodo antecedente, si ritiene erronea la mancata valutazione de periodo 25 gennaio 2018 / 22 ottobre 2019. Si tratta, infatti, di un peri
detentivo ricompreso nel cumulo attualmente in esecuzione (decreto del 2 febbraio 2023, che si allega al ricorso)
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Quanto al periodo agosto 2021 / agosto 2022 manca, come segnalato dal ricorrente, una concreta analisi della gravità delle infrazioni e, soprattu stesse risultano commesse esclusivamente nel primo dei due semestri.
3.2 Al riguardo non è superfluo qui ribadire, quanto al beneficio della liberazi anticipata ordinaria, che la finalità principale dell’istituto, risiede, com’è n consentire un più efficace reinserimento nella società del condanNOME che abbi offerto la prova di partecipazione all’opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991). La valutazione di meritevolezza del beneficio è ovviamente rimessa al giudice del merito; ma questo è tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall’interessato, siano rinvenibili in modo effettivo e costante sin dell’evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo be fermo che ciò che conta, ai fini del riconoscimento del beneficio, è, per l’appu e come detto, soltanto “la partecipazione” del condanNOME detenuto all’oper rieducativa.
Ciò posto, è del tutto pacifico secondo gli arresti di questa Corte che le infra disciplinari commesse durante il semestre in esame non rilevano per l’entità del conseguenze sanzioNOMErie, ma esclusivamente come dato fattuale, eventualmente indicativo – con valutazione in concreto – della mancata adesione del condanNOME alle finalità del trattamento rieducativo (tra le molte v. Sez. 16986 del 28/11/2002 Fedele, rv. 224792), in quanto mentre nel procedimento disciplinare la condotta personale del detenuto viene valutata sotto il profilo sua contrarietà alle regole previste nel regolamento interno dell’istituto, in di liberazione anticipata quella stessa condotta viene apprezzata sotto diver profilo, come uno degli elementi da cui desumere l’effettività – o meno – del partecipazione all’opera di risocializzazione.
Nel caso in esame, come si è detto, la valutazione è del tutto sommaria, il c comporta la necessità di una rivalutazione.
3.3 Quanto al periodo 25 gennaio 2018 / 22 ottobre 2019 è parimenti fondata la deduzione difensiva, in termini di apparenza di motivazione.
3
Il Tribunale, infatti, si limita a fare riferimento – su detta specifica sc temporale – alla esistenza di un precedente decreto di cumulo ma tale indicazion non è decisiva, in rapporto al generale principio di unicità della esecuzione in di sopravvenienza di condanne relative a fatti antecedenti l’inizio de carcerazione.
3.4 Le norme che regolano la vicenda esecutiva, in caso di esecuzione congiunta di più titoli, oltre agli articoli 656 e 663 cod. proc. pen., sono rappresentate articoli contenuti nel capo III del libro I del codice penale ed in particolare articoli 78 e 80 cod.pen.
In tale ultima norma si ribadisce l’applicabilità degli articoli 71 e ss. nell’ipotesi in cui debbano eseguirsi più sentenze o decreti di condanna contro medesima persona.
Da ciò deriva, nella copiosa elaborazione giurisprudenziale, la considerazione del necessaria «unicità» del rapporto esecutivo lì dove tutte le decisioni concerna reati commessi prima dell’inizio della detenzione (in tal senso, tra le altre, v I n. 26270 del 23.4.2004, rv 228138) allo scopo di evitare al condanNOME u possibile pregiudizio derivante dall’autonoma e distinta esecuzione delle pen inflitte per una pluralità di reati.
In tal senso, nella medesima decisione citata, si afferma che la reale ‘novità cumulo, con subingresso di un nuovo rapporto esecutivo, si riferisce esclusivamente all’ipotesi di nuovi reati commessi durante l’espiazione della pe o dopo che l’esecuzione sia stata interrotta. Solo in tali casi l’o dell’esecuzione dovrà procedere ad ulteriore cumulo comprendente oltre alla pena inflitta per il nuovo reato (non più sottoposta al criterio moderatore dell’art. parte eventualmente non ancora espiata risultante dal cumulo precedente.
Nella diversa ipotesi di sopravvenienza di nuove decisioni di condanna per fat antecedenti l’inizio della detenzione, a ben vedere, non si tratta di emetter ‘nuovo’ cumulo, quanto di adeguare e aggiornare il titolo già in esecuzione (v. tra le altre, Sez. I n. 27569 del 23.6.2010, rv 247732, nonché Sez, I n. 14507 d 5.3.2009, rv 243145). Nella ipotesi di mero aggiornamento del cumulo, è evidente che il detenuto mantiene l’interesse ad ottenere la decisione in tema di liberazi anticipata, ove non siano intervenute decisioni reiettive nel corso della detenzio
3.5 La considerazione espressa dal Tribunale non chiarisce, dunque, i termini esat della questione sottesa (novità o aggiornamento del cumulo), il che determina la necessità di una rinnovata valutazione del reclamo.
4
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L’ Aquila.
Così deciso in data 7 novembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente