Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8776 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8776 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo, proposto da NOME COGNOME, avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Vercelli del 11/03/2022, che aveva rigettato la sua istanza di concessione di liberazione anticipata in relazione al periodo 30/04/2018-30/10/2021.
Il provvedimento reiettivo si fondava sul comportamento non regolare tenuto dal Cannalire, destinatario di un rapporto disciplinare del 5 novembre 2019 sanzioNOME con 4 gg. di ‘Ears’ per possesso di beni non consentiti, ed essendo egli stato trovato in possesso di un telefono cellulare in data 24 gennaio 2022.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, che denuncia violazione di legge con riferimento all’art.54 della legge 354/1975, nonché vizio della motivazione.
Si duole in particolare il ricorrente che il Tribunale di Sorveglianza non abbia valutato la condotta complessivamente tenuta dal detenuto nel corso di tutto il periodo in esame: i Giudici non hanno tenuto conto della relazione di sintesi del 01/12/2021 che, pur dando atto dell’episodico disciplinare del 22/11/2019, evidenziava il positivo percorso intramurario e dava parere favorevole alla fruizione di permessi premio. L’ordinanza impugnata ha infine omesso di fornire adeguata motivazione alla ragione per cui il fatto oggetto di sanzione disciplinare debba riverberare i suoi effetti anche su semestri diversi da quello in cui l’infrazione è maturata.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Al pari degli altri benefici penitenziari, la concessione della liberazione anticipata è soggetta all’apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza, la cui valutazione, che deve riflettersi nella motivazione, deve essere condotta sui binari segnati dall’art. 54 ord. pen.
Tale disposizione subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di ried ucazion e.
Pertanto, in materia, l’oggetto della valutazione del Tribunale di sorveglianza è la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condanNOME all’opera di rieducazione e non il conseguimento dell’effetto rieducativo (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, Rv. 258743).
La condotta del richiedente deve essere valutata frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, sebbene tale principio non abbia carattere assoluto, non escludendo che un comportamento tenuto dal condanNOME dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari; la ricaduta nel reato è poi indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all’opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Rv. 252186; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, Rv. 207705).
Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha fatto buon governo dei superiori principi, avendo congruamente motivato in ordine alla tenuta da parte del Cannalire di comportamenti in contrasto con la rieducazione della pena.
I Giudici di merito hanno in particolare richiamato il primo rapporto disciplinare del novembre 2019 e la ricaduta nell’illecito, nel gennaio 2022, allorquando il detenuto è stato trovato in possesso, all’interno della cella, di un telefono cellulare; ha quindi valutato, condivisibilmente, come la gravità delle condotte giustificasse la reiezione dell’istanza, sottolineando l’irrilevanza del precedente periodo esente da rilievi disciplinari, posto che la condotta tenuta costituiva espressione, certa, della assenza di una effettiva opera di rieducazione in atto.
GLYPH L’impugnazione va, pertanto, rigettata.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente