Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3292 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3292 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MODICA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che l’art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessi della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto rego condotta e partecipato all’opera di rieducazione;
che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini del concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati consegu all’esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mos in concreto dal condanNOME, in tale arco temporale, verso la partecipazio all’opera di rieducazione perseguita dal trattamento;
che la partecipazione all’opera di rieducazione, pertanto, deve attenere a condotta esteriore – la quale deve essere valutata, come indicato nell’art. reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel tr profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compag detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, COGNOME, Rv. 214832) – e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltant l’adesione del condanNOME al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, COGNOME, Rv. 252355);
che la suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dall persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica ve nuovi modelli di vita, contraddistinti dall’abbandono delle pregresse logi devianti;
che, pertanto, ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richie deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce ch taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici del mancata partecipazione all’opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre n. 24449 del 12/1/2016, COGNOME, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, COGNOME, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che l violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i period tempo interessati;
che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento relazione al periodo indicato nel provvedimento impugNOME – dall’evasione posta in essere da COGNOME il 26 gennaio 2013, che gli è valsa l’arresto in flagranz condanna alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, e dalla success
commissione, risalente al 2 agosto 2013, di un grave illecito disciplina condotte sintomatiche di mancata partecipazione all’opera di rieducazione;
che, a fronte di un percorso argomentativo scevro da qualsivoglia deficit razionale ed aderente alle emergenze istruttorie, il ricorrente lamenta l’illo di una motivazione che, invece, trae spunto dai comportamenti da lui posti i essere per dedurre, in termini in questa sede incensurabili, che essi costituis la conseguenza della mancata adesione, nel periodo di riferimento, a programma trattamenta le ;
che COGNOME, in altri termini, si pone in un’ottica di mera confutazione quanto tale non idonea ad enucleare specifici profili di illegittimit provvedimento impugNOME;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricor con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 26/10/2023.