Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28327 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28327 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 28/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Bologna lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
Con ordinanza del 28 gennaio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bologna, ha accolto parzialmente il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa l’8 agosto 2023 dal Magistrato di sorveglianza di Bologna a seguito di istanza di concessione della liberazione anticipata in riferimento ai semestri dal 12 marzo 2020 al 12 marzo 2022.
In particolare, ha concesso il beneficio per il periodo dal 12 settembre 2020 al 12 settembre 2021, confermando, nel resto, il rigetto del giudice adito in prima istanza.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo con il quale eccepisce violazione di legge e vizi di motivazione contraddittoria, insufficiente e manifestamente illogica per travisamento dei fatti.
Con riferimento al semestre 12 marzo – 12 settembre 2020, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto ostativa alla concessione del beneficio una circostanza del tutto inidonea a dimostrare il fallimento della prospettiva rieducativa dell’esecuzione penale.
Il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in punto di conseguenze della condotta ritenuta in capo al ricorrente, ossia una breve conversazione intercorsa con un passante mentre si trovava nella recinzione del proprio giardino di casa, tanto piø che, per due semestri successivi, la liberazione anticipata Ł stata concessa.
Allo stesso modo, la semplice denuncia per un indebito uso di una carta carburanti, in assenza di una esplicitazione della sua incidenza sull’opera rieducativa, non avrebbe potuto giustificare il diniego della liberazione anticipata per il semestre 12 settembre 2021 – 12 marzo 2022.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il
– Relatore –
Sent. n. sez. 2401/2025
CC – 11/07/2025
R.G.N. 17247/2025
ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
La finalità principale assolta dall’istituto della liberazione anticipata Ł quella di consentire un piø efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all’opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991) ed Ł solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che Ł evidentemente considerata dal legislatore di per sØ sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l’accesso alle piø incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990).
Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264293, in motivazione, ha condivisibilmente precisato che «la valutazione di meritevolezza del beneficio, (…) Ł ovviamente rimessa al giudice del merito; ma questo Ł tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall’interessato, siano rinvenibili sintomi dell’evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini de riconoscimento del beneficio, Ł (…) soltanto “la partecipazione” del condannato detenuto all’opera rieducativa».
E’, peraltro, escluso che sia configurabile un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale di cognizione avente ad oggetto fatti potenzialmente rilevanti ai fini del riconoscimento di un beneficio penitenziario e il procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza.
E’ consolidato e deve essere ribadito, l’orientamento per cui nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti mere ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, rilevando la sola valutazione della condotta del condannato, al fine di stabilire se lo stesso, a prescindere dall’accertamento giudiziale sulla sua responsabilità penale, sia meritevole dei benefici penitenziari richiesti (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498; Sez. 1, n. 42571 del 19 aprile 2013, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, COGNOME, Rv. 237509).
Tale possibilità non esime il Tribunale di sorveglianza, Ł stato precisato (Sez. 1, n. 33848 del 2019, cit.) dall’«obbligo di valutare la pertinenza dei fatti contestati rispetto all’opera di rieducazione alla quale il soggetto Ł stato sottoposto, non potendo il solo riferimento a una pendenza giudiziaria ritenersi preclusivo alla concessione del periodo di liberazione anticipata richiesto».
Da ciò consegue, pertanto che, al fine di valutare la meritevolezza dell’istanza di liberazione anticipata può essere preso in considerazione anche un comportamento che non sia tale da integrare un reato, ma che si riveli, in ogni caso, indicativo della mancata partecipazione all’attività di risocializzazione e, dunque, anche una condotta per la quale sia pronunciata sentenza di assoluzione
(Sez. 1, n. 12669 del 30/01/2019, COGNOME, n.m.).
Nel caso di specie, tali principi sono stati osservati e la condotta posta in essere dal condannato Ł stata giudicata, con motivazione priva di vizi evidenti, tale da rendere impossibile la formulazione di un giudizio di partecipazione all’opera di rieducazione.
Il Tribunale di sorveglianza ha motivato, senza incorrere in alcuna violazione di legge o vizio motivazionale.
In merito al fatto del 7 settembre 2020 (posto a fondamento della decisione di rigetto
della liberazione anticipata per il primo semestre), il Tribunale di sorveglianza ha motivato sulla maggiore attendibilità della versione resa dal terzo sorpreso a colloquiare con il detenuto (all’epoca agli arresti domiciliari) evidenziando, in termini logici e privi di vizi ricostruttivi.
Ha, altresì, segnalato la reiterazione della violazione e ritenuto la propensione alla menzogna indicativa del fallimento della prospettiva rieducativa.
Con riguardo al semestre 12 settembre 2021 – 12 marzo 2022 il Tribunale ha evidenziato le circostanze che hanno portato alla denuncia di COGNOME per utilizzo illecito di una carta carburante nel gennaio 2022.
Sul punto, la valutazione dei giudici di merito non si Ł fermata al mero dato storico avendo evidenziato la natura dell’azione che ha comportato la denuncia, il contesto in cui Ł stata commessa e la sua incidenza ai fini della valutazione della partecipazione del ricorrente all’opera di rieducazione nel semestre di riferimento.
A fronte di tale motivazione, il ricorrente si Ł limitato a denunciare la «minimale rilevanza» dei fatti e, dunque, l’inidoneità degli stessi a supportare la motivazione di scarsa partecipazione del detenuto alla funzione rieducativa.
Si tratta di argomento puramente assertivo inidoneo a cogliere specifiche e rilevanti violazioni di legge ovvero carenze motivazionali.
Quanto al dedotto travisamento del fatto (invero, non meglio delineato), va ribadito che «anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (fra le molte, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01).
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 11/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME