Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1051 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1051 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 12/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 03/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaro udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava il reclamo proposto da XXXXXXXXXXXXXXXavverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza della medesima città del 08/11/2024, che aveva rigettato la sua istanza di concessione di liberazione anticipata in relazione al periodo 26/03/2019-26/03/2020.
A fondamento del provvedimento reiettivo, il Tribunale evidenziava come, nel secondo semestre in valutazione, e precisamente in data 31/10/2019, il prevenuto avesse commesso un’infrazione di tale gravità da inficiare anche il semestre precedente; in particolare aveva occultato all’interno di un pacco in uscita, durante i colloqui visivi con i famigliari, un biglietto riportante la scritta ‘TARGA_VEICOLO‘ seguita da un numero di telefono cellulare.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione XXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all’accertamento di presupposti legittimanti la concessione del beneficio.
La motivazione resa dal Tribunale Ł contraddittoria, dal momento che, da un lato, sottolinea la gravità dell’infrazione commessa il 31/10/2019, ritenendola sintomatica della mancanza di volontà di adesione a qualsiasi opera di rieducazione; dall’altro, evidenzia come nel primo semestre inconsiderazione il XXXXXX abbia mantenuto una regolare condotta, al pari del periodo successivo al secondo semestre in considerazione, dal 26/03/2020 al 26/03/2023, passati dal prevenuto dapprima agli arresti domiciliari e poi presso la Casa Circondariale di Caltanissetta, ed inrelazione ai quali il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro aveva concesso il beneficio della liberazione anticipata.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento agli artt. 207, 228 cod. pen. e 55 ord. pen., per carente ed erronea motivazione in riferimento all’accertamento del presupposto dell’attualità della pericolosità sociale in ordine alla violazione commessa.
Con riferimento alla violazione commessa il 31/10/2019, il XXXXXX aveva fornito una giustificazione legata anche a ragioni di salute, avendo egli dichiarato di avere dimenticato il biglietto contenente l’annotazione di un numero di cellulare, appartenente al figlio, a causa di vuoti di memoria e del trattamento farmacologico cui era sottoposto.
Ebbene, ciononostante, il Tribunale ha omesso alcun approfondimento istruttorio limitandosi a menzionare il fatto occorso il 31/10/2019, in assenza di una compiuta ricostruzione della vicenda.
In tal modo il Tribunale non si Ł attenuto ai principi che regolano la materia, dal momento che la citata violazione non era tale da inficiare il percorso di rieducazione del soggetto all’interno della struttura penitenziaria. Ed infatti il XXXXXX, ad eccezione della citata infrazione, ha sempre mantenuto un comportamento corretto, come anche desumibile dalla costante concessione in suo favore della liberazione anticipata oltre che di permesso di necessità, che richiede una valutazione di idoneità della personalità del detenuto.
3. Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
2. La liberazione anticipata Ł istituto previsto dalla legge allo scopo di sollecitare l’adesione all’azione di rieducazione dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario. In tale prospettiva, viene accordata una detrazione di pena (art. 54 ord. pen.) per ogni semestre espiato durante il quale il detenuto abbia dato prova di volere concretamente partecipare all’azione predetta. L’art. 103, comma 2, reg. es. ord. pen. ricollega il requisito della partecipazione a parametri precisi, riferibili «all’impegno dimostrato dal detenuto nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento», nonchØ «al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna».
Al pari degli altri benefici penitenziari, la concessione della liberazione anticipata Ł soggetta all’apprezzamento discrezionale del giudice di sorveglianza, la cui valutazione, che deve riflettersi nella motivazione, deve essere condotta sui binari segnati dall’art. 54 ord. pen. Tale disposizione subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione. In particolare, in materia vale il principio secondo il quale l’oggetto della valutazione del Tribunale di sorveglianza Ł la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all’opera di rieducazione e non il conseguimento dell’effetto rieducativo (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, Rv. 258743).
Pertanto, la condotta del richiedente deve essere valutata frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, sebbene tale principio non abbia carattere assoluto, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari; la ricaduta nel reato Ł poi indubbiamente un elemento rivelatore di mancata adesione all’opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, COGNOME, Rv. 252186; Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, COGNOME, Rv. 207705).
Le infrazioni disciplinari riportate da un detenuto nel periodo in valutazione ben possono essere poste a base della negazione del beneficio, purchØ esse siano apprezzate nella loro concretezza, sotto il profilo dell’attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di risocializzazione, e siano successivamente comparate, in un giudizio
complessivo, con ogni altro elemento utile di giudizio (Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311-01). ¨ a tal fine necessario che il giudice di sorveglianza proceda ad una completa valutazione, fattuale e psicologica, degli addebiti, in modo da precisarne l’incidenza negativa sulla partecipazione del condannato al percorso riabilitativo (Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, COGNOME, Rv. 271595-01).
Il Tribunale di sorveglianza non ha fatto buon governo dei superiori principi.
In particolare, i Giudici specializzati, hanno desunto il carattere ostativo rispetto alla concessione del beneficio esclusivamente dalla circostanza che il condannato aveva commesso un’infrazione nel periodo in valutazione.
Il Tribunale non ha tuttavia, in alcun modo, preso in considerazione e valutato l’episodio che aveva dato luogo all’applicazione della sanzione, al fine di saggiarne, alla luce delle relazioni comportamentali relative ad entrambi i semestri in valutazione, la gravità e l’incidenza negativa sulla sua partecipazione all’opera rieducativa, ancor piø con riferimento al semestre precedente quello in cui l’episodio si Ł realizzato.
Nulla Ł dato sapere, in particolare, dalla scarna motivazione del provvedimento impugnato, in merito alla titolarità soggettiva della scheda telefonica corrispondente al numero di telefono cellulare annotato sul biglietto rinvenuto all’interno delpacco in uscita.
Le considerazioni sopra svolte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, per un nuovo esame, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.
Sussistono le condizioni per disporre che, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del provvedimento, siano oscurati nella riproduzione le generalità e i dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
Così Ł deciso, 12/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.