Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 832 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 832 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Messina il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Messina del 12/03/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Messina rigettava il reclamo presentato da NOME COGNOME avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza della stessa città in data 4 giugno 2024 con il quale, per quanto di interesse in questa sede, era stata respinta la sua domanda di liberazione anticipata con riferimento ai quattro semestri di detenzione maturati dal 16 luglio 2021 sino al 15 luglio 2023.
In particolare, il reclamo veniva respinto in considerazione della sanzione disciplinare riportata dal predetto il giorno 24 marzo 2023 (indicato nel provvedimento, per errore materiale, come 24 marzo 2024) per avere aggredito un altro detenuto e perché nel corso del periodo in oggetto la condotta dell’istante era stata caratterizzata da irrequietezza e comportamento irregolare.
Avverso tale ordinanza AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il annullamento.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 54 Ord. pen. ed il vizio di motivazione ed osserva che il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo, con riferimento ai quattro semestri sopra indicati, senza tenere conto della sua costante regolare condotta e senza spiegare in cosa era consistita la riferita ‘irrequietezza’ e le ragioni per le quali la stessa portava ad escludere la partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione nel corso del medesimo periodo.
Il procedimento, originariamente incardinato presso la Settima Sezione, è stato poi assegnato a questa Sezione non apparendo manifestamente infondata la impugnazione.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Anzitutto, deve ricordarsi che la finalità principale dell’istituto dell liberazione anticipata, di cui all’art. 54 Ord. pen., risiede, come è stato affermato da Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293 – 01, «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all’opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991). Ed è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l’accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)».
2.1. In particolare, l’art. 103, comma 2, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 ricollega il requisito della partecipazione a parametri precisi e, cioè, all’impegno dimostrato dal detenuto «nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna». La norma, così modificata dal regolamento di esecuzione del 2000, facendo riferimento ai “rapporti” del condannato e non più all’atteggiamento”, come risultava nel regolamento di esecuzione del 1976, ha sostituito la valutazione di un dato soggettivo (quale appunto l’atteggiamento) con quella di dati oggettivi, comprensivi delle relazioni con la comunità esterna, oltre che con i compagni, gli operatori, i familiari. La partecipazione all’opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l’adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 267245 – 01).
2.2. Ne consegue che ai fini della valutazione della non meritevolezza della riduzione della pena per liberazione anticipata, il giudice è tenuto a verificare se il comportamento del detenuto sia tale da dimostrare un allontanamento da modelli socialmente validi, sintomatico, dunque, della mancata partecipazione all’opera di rieducazione e, pertanto, preclusivo della concessione della
liberazione anticipata. Più specificamente, poi, con riferimento ai casi in cui, come nella fattispecie, il comportamento posto in essere dal detenuto consista in un illecito disciplinare, va rilevato che, ai fini del giudizio in ordine al requisito d partecipazione all’opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell’attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto (Sez. 1, Sentenza n. 30717 del 27/05/2019, Rv. 277497 – 01).
Ciò posto, va rilevato che il Tribunale di sorveglianza non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati essendosi limitato a fondare il provvedimento di diniego mediante il richiamo al sopra indicato illecito disciplinare ed alla riferita irrequietezza comportamentale dell’odierno ricorrente, in tal modo venendo meno all’onere motivazionale che avrebbe imposto di indicare le ragioni per le quali tali comportamenti, apprezzati alla luce del complessivo comportamento del detenuto in relazione ai quattro semestri considerati, fossero significativi di una non proficua partecipazione all’opera trattamentale.
3.1. Deve poi aggiungersi che, ai fini della concessione del beneficio di cui all’art. 54 Ord. pen., è ben vero che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, ma deve in ogni caso trattarsi di violazione che manifesti, per quanto sopra enunciato, la mancata adesione all’opera di rieducazione (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 – 01).
3.2. Pertanto, l’aver ritenuto di per sé ostativi l’illecito disciplinare e la n meglio specificata irrequietezza comportamentale, in assenza di qualsivoglia confronto con altri elementi connotanti la condotta infrannuraria tenuta dal COGNOME nei semestri in valutazione, rispetto alla quale l’ordinanza impugnata ha omesso di fornire qualsivoglia informazione, rende il provvedimento di diniego viziato per assoluta carenza motivazionale.
In conclusione, le evidenziate lacune motivazionali impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina per un nuovo giudizio, libero nell’esito, da svolgere in conformità ai criteri sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Messina.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2025.