Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27124 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27124 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo presentato da NOME COGNOME avverso il diniego di concessione della liberazione anticipata – con riferimento al periodo di detenzione espiata dal 22 ottobre 2021 al 22 aprile 2022 – per aver tenuto una condotta irregolare (aver raccolto e poi nascosto una busta, contenente cocaina e pasticche di suboxone, gettata dalla finestra da un altro detenuto) nel semestre successivo (agosto 2022) per la quale era stato inizialmente punito disciplinarmente con 15 giorni di esclusione dalle attività in comune, sanzione poi annullata sulla base della mancata prova da parte dell’Amministrazione di aver proceduto alla preventiva contestazione degli addebiti.
Avverso il suddetto provvedimento NOME COGNOME ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, sulla base di un unico motivo.
Con tale motivo, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione dell’ordinanza in relazione all’art. 54 Ord. pen. perché la sanzione disciplinare inizialmente comminata era stata poi annullata e, per il semestre successivo, gli è stata, invece, riconosciuta la liberazione anticipata sulla base di elementi concreti da cui è stato possibile ritenere che il COGNOME avesse “dato prova di partecipazione all’opera rieducativa mantenendo un comportamento conforme alle norme di vita penitenziaria, relazionandosi in modo corretto con gli operatori e i compagni di pena” e successivamente è stato ammesso all’affidamento in prova terapeutico.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, pertanto, passibile di un rigetto.
L’art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all’opera di rieducazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione del beneficio bisogna aver riguardo sia ai risultati conseguiti all’esito del semestre in valutazione che alla disponibilità mostrata in concreto dal condanNOME, in tale periodo, verso la partecipazione all’opera di rieducazione perseguita dal trattamento.
La partecipaziòne all’opera di rieducazione, quindi, deve attenere alla condotta esteriore – la quale deve essere valutata, come indicato nell’art. 103 Reg. esec. Ord. pen., con particolare riferimento all’impegno mostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di rapporti corretti e costruttivi anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione e i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, COGNOME, Rv. 218745; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, COGNOME, Rv. 214832) – e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma solo l’adesione del condanNOME al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, COGNOME, Rv. 252355). Tale adesione, inoltre, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve poter essere desunta da comportamenti oggettivi tenuti dal detenuto nel corso del tempo che risultino idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita contraddistinti dall’abbandono di pregresse logiche devianti.
Per quanto riguarda la rilevanza, a tali fini, di comportamenti posti in essere dal detenuto in costanza di restrizione carceraria che siano stati oggetto di addebito disciplinare, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che «in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito dell partecipazione all’opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell’attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto» (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, COGNOME, Rv. 277497; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, COGNOME, Rv. 250311). E’ stato, altresì, aggiunto che il Tribunale di sorveglianza può tenere conto, nella valutazione della richiesta di liberazione anticipata, del contenuto di un rapporto disciplinare anche se non seguito dalla irrogazione di alcuna sanzione «in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzioNOMErie, ma esclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo» (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280985; Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293; Sez. 1, n. 13013 del 16/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243541).
Sempre in materia di liberazione anticipata, è stato affermato da questa Corte che ciascun semestre in relazione al quale viene richiesta tale beneficio penitenziario deve essere oggetto di valutazione frazionata e che ciò, comunque, non impedisce che taluni comportamenti tenuti dal recluso in un dato semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all’opera di rieducazione,
possano essere considerati negativamente rispetto alla valutazione degli altri (in questo senso, tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, COGNOME, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, COGNOME, Rv. 255406) e, in particolare, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati.
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha applicato correttamente i canoni interpretativi ora riportati, valorizzando un episodio che, per quanto considerato di rilievo disciplinare, a causa di un errore nella procedura da parte dell’Amministrazione, non è stato seguito dall’irrogazione di sanzioni disciplinari al detenuto. Ciò, come detto, non esclude che esso possa essere ritenuto dimostrativo di una mancata adesione al progetto di socializzazione, anche se riferibile ad un periodo precedente.
Va, infatti, riaffermato il principio secondo cui «il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condanNOME ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, purché, però, si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condanNOME all’opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce».
Il provvedimento impugNOME, facendo buon governo delle norme in materia di liberazione anticipata con l’indicazione specifica del grave episodio (“indicativo dell’inserimento del COGNOME nel contesto di traffici illeciti di sostanze stupefacenti all’interno del carcere”) dimostrativo della mancata adesione del detenuto al progetto di risocializzazione, risulta essere immune dal vizio denunciato e non può riconoscersi rilevanza alcuna al fatto che successivamente alla decisione qui impugnata al ricorrente sia stata riconosciuta la liberazione anticipata nonché sia stato ammesso all’affidamento in prova terapeutico.
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Dalle considerazioni ora esposte, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
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Così deciso il 3/4/2024