Liberazione Anticipata: Quando un Reato Successivo Annulla la Buona Condotta Passata
Il percorso di un detenuto verso il reinserimento sociale è costellato di tappe e valutazioni. Una delle più importanti è la liberazione anticipata, un beneficio che premia la buona condotta e la partecipazione all’opera di rieducazione. Ma cosa accade se, dopo mesi di comportamento impeccabile, il detenuto commette un nuovo reato? Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce come un singolo passo falso, anche se successivo al periodo in esame, possa avere un effetto retroattivo e precludere il beneficio.
I Fatti del Caso
Un detenuto, in regime di arresti domiciliari, aveva richiesto la liberazione anticipata per tre semestri consecutivi, dal luglio 2020 al gennaio 2022, durante i quali aveva mantenuto una condotta regolare. Tuttavia, la sua richiesta è stata respinta sia dal Magistrato di Sorveglianza sia, in sede di reclamo, dal Tribunale di Sorveglianza.
La ragione del diniego risiedeva in un evento accaduto quasi cinque mesi dopo la fine del periodo di valutazione: nel giugno 2022, l’uomo aveva tentato di rubare tre capi di abbigliamento del valore di circa 115 euro durante l’orario in cui era autorizzato a svolgere un’attività lavorativa. Questo episodio non solo ha portato all’aggravamento della sua misura cautelare, trasformando gli arresti domiciliari in custodia in carcere, ma è diventato anche l’elemento decisivo per negargli il beneficio richiesto per il periodo precedente.
Il ricorrente ha contestato la decisione, sostenendo che il fatto, essendo successivo, non potesse inficiare la buona condotta tenuta nei semestri per i quali chiedeva il beneficio.
La Valutazione e la Negazione della Liberazione Anticipata
Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che il tentato furto, sebbene commesso in un semestre successivo, fosse un indicatore inequivocabile della mancata adesione del condannato al percorso rieducativo. La gravità del gesto è stata accentuata dal fatto che è stato compiuto solo pochi giorni dopo aver ottenuto il rinnovo dell’autorizzazione al lavoro, dimostrando una persistente inclinazione a delinquere.
Secondo i giudici, la valutazione sulla partecipazione all’opera di rieducazione non può essere frammentata in compartimenti stagni (i singoli semestri), ma deve essere globale. Un comportamento grave, anche se temporalmente successivo, ‘disvela’ una realtà preesistente, ovvero che l’adesione al trattamento non è mai stata piena e incondizionata. Di conseguenza, il beneficio è stato negato.
## Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, investita del ricorso, lo ha dichiarato inammissibile, confermando la linea dei giudici di merito e basando la propria decisione su due principi fondamentali.
In primo luogo, ha richiamato la sua giurisprudenza consolidata, secondo cui la valutazione della condotta del detenuto ai fini della liberazione anticipata può estendersi in senso negativo anche ai semestri contigui. Quando un condannato pone in essere un comportamento particolarmente grave, questo è idoneo a far presumere che la sua partecipazione all’opera di rieducazione non sia stata ‘piena ed incondizionata’ per tutto il periodo in valutazione. Il nuovo reato, quindi, non è un evento isolato, ma una lente attraverso cui rileggere e reinterpretare la condotta passata.
In secondo luogo, la Corte ha respinto l’argomentazione difensiva secondo cui il reato sarebbe avvenuto dopo un lungo periodo di lavoro onesto. Tale valutazione, ha specificato la Cassazione, attiene al merito dei fatti e non può essere riesaminata in sede di legittimità, a meno che la motivazione del giudice inferiore non sia manifestamente illogica, cosa che in questo caso non è stata riscontrata. Il Tribunale aveva adeguatamente motivato l’incompatibilità del gesto con il percorso rieducativo, escludendone la tenuità e sottolineando la sua stretta connessione con la violazione delle prescrizioni lavorative.
## Conclusioni: Cosa Impariamo da questa Sentenza
Questa sentenza ribadisce un principio cruciale nella valutazione per la concessione dei benefici penitenziari: la condotta del detenuto viene analizzata in una prospettiva unitaria e non frammentaria. Un singolo atto illecito, anche se di modesta entità e commesso al di fuori del periodo specifico di valutazione, può essere sufficiente a dimostrare che il percorso di risocializzazione non è stato autentico e interiorizzato.
La decisione sottolinea che la fiducia accordata dallo Stato attraverso misure come il lavoro esterno o i permessi deve essere ripagata con un comportamento costantemente corretto. Qualsiasi violazione, soprattutto se connessa alle opportunità concesse, viene interpretata come un grave tradimento di questa fiducia, con conseguenze che possono retroagire e annullare i progressi formalmente compiuti in passato. Per ottenere la liberazione anticipata, non basta ‘comportarsi bene’ per un semestre, ma è necessario dimostrare un cambiamento profondo e duraturo.
Un comportamento negativo commesso dopo il semestre di valutazione può impedire la concessione della liberazione anticipata per quel semestre?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, un comportamento particolarmente grave, anche se successivo, può estendersi in negativo ai semestri precedenti perché dimostra che il condannato non ha partecipato in modo pieno e incondizionato al percorso di rieducazione.
Perché un tentato furto di basso valore è stato considerato così grave?
La gravità non è stata valutata solo in base al valore economico, ma per il contesto: è stato commesso violando le prescrizioni dell’autorizzazione al lavoro, pochi giorni dopo il suo rinnovo. Questo ha rivelato una persistente tendenza a delinquere e una mancata adesione al programma rieducativo.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sulla gravità di un comportamento?
No, la valutazione sulla gravità di un fatto è un giudizio di merito che non può essere riesaminato dalla Corte di Cassazione, a meno che la motivazione del giudice non sia palesemente illogica o contraddittoria. In questo caso, la valutazione è stata ritenuta adeguatamente motivata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34147 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34147 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 10/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 10 gennaio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha respinto il reclamo proposto ex art. 69 bis O.P. dal difensore di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Taranti con la quale veniva rigettata la richiesta di liberazione anticipata per i tre semestri compresi nel periodo 07/07/2020-07/01/2022.
Il Magistrato di Sorveglianza aveva respinto la richiesta a seguito del provvedimento della Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto in data 21/06/2022 che aveva aggravato la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di COGNOME sostituendola con la custodia in carcere. Il reclamo contestava la decisione sostenendo che l’aggravamento della misura non riguardava i semestri per i quali il beneficio era stato richiesto e nel corso dei
quali egli aveva tenuto condotta regolare. Il provvedimento riguardava un tentato furto commesso il 17/06/2022 e il COGNOME aveva nell’immediatezza provveduto a pagare la merce.
Il Tribunale di Sorveglianza ha invece ritenuto che la valutazione negativa per una condotta posta in essere in un semestre successivo si riverbera in senso sfavorevole anche sui semestri contigui. COGNOME aveva tentato il furto di tre camicie del valore di C 114,85 presso l’Oviesse alle ore 13,10 circa del 17/06/2022, quando avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, autorizzata da pochi giorni quale operaio mitilicoltore, autorizzata con provvedimento in data 13/06/2022; conseguentemente alla condotta di tentato furto doveva considerarsi connesso anche il delitto di evasione, per il quale era anche in corso altro giudizio. Sicchè il Tribunale di Sorveglianza riteneva di condividere il giudizio del Magistrato di Sorveglianza riguardo la portata retroattiva della condotta che disvelava la mancata adesione all’opera risocializzante da parte del condannato.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, lamentando la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto grave la condotta del condannato sottolineando che egli aveva commesso il furto appena tre giorni dopo aver ottenuto l’autorizzazione a svolgere l’attività lavorativa. In realtà il provvedimento del 13/06/2022 prorogava un’autorizzazione già concessa a COGNOME dal Gip presso il Tribunale di Taranto in data 13/07/2021 e in forza della quale egli aveva svolto attività lavorativa, così partecipando all’opera di rieducazione, nei semestri precedenti per i quali era stata negata la liberazione anticipata.
Pertanto si chiede l’annullamento dell’ordinanza.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso perché la motivazione è immune da vizi censurabili in sede di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
La censura di mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità si basa su due argomenti: il tentativo di furto valorizzato per negare la liberazione anticipata è stato commesso cinque mesi dopo il decorso dei semestri rispetto ai quali è stato richiesto e la sua commissione non è avvenuta subito aver ottenuto l’autorizzazione al lavoro, ma subito dopo aver ottenuto la proroga
dell’autorizzazione al lavoro, quindi dopo che per un lungo periodo egli aveva lavorato senza dare adito a rimarchi di sorta.
Il primo argomento è manifestamente infondato, dovendosi richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave, idoneo a far presumere che non abbia partecipato in modo pieno ed incondizionato all’opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione» (così Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Palannara, Rv. 251677 – 01; e di recente Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, Rv 280522 – 01).
Il secondo argomento sollecita un’inammissibile valutazione in punto di fatto, visto che nessuna rilevanza può avere la circostanza che il tentativo di reato sia stato commesso dopo un apprezzabile periodo di tempo in cui era stata già svolta attività lavorativa, non potendo valere in alcun modo a ridimensionarne la gravità. Peraltro il Tribunale di sorveglianza nella motivazione riguardo alla natura del comportamento sanzionato ha svolto un insindacabile valutazione di merito, con la quale ne ha apprezzato l’incompatibilità con il percorso di rieducazione e ne ha escluso la tenuità in ragione di dati specificamente evidenziati tra i quali la stretta connessione del tentativo di furto alla condotta di furto.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
refstensore Il Presidente Così deciso, il 31 maggio 2024 Il