Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36902 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36902 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME NOME
R.G.N. 17962NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/04/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MESSINA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato il reclamo presentato da NOME COGNOME, avverso i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza di Messina, reiettivi della richiesta di riconoscimento della liberazione anticipata, rispettivamente emessi in data 12 febbraio 2025 (relativamente ai periodi che vanno: dal 23/05/1998 al 01/07/1998; dal 05/09/2001 al 05/09/2002; dal 25/09/2002 al 25/09/2003 e dal 15/07/2004 al 05/10/2004) e in data 7 marzo 2025 (quanto al periodo intercorrente tra il 17/07/2023 e il 16/07/2024).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale si duole cumulativamente dei vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge e mancanza di motivazione, con riferimento sia alla valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio della liberazione anticipata, sia ai criteri utilizzati dal Tribunale di sorveglianza.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La reiterata condotta delittuosa realizzata dal condannato – in epoca coeva e successiva, rispetto ai plurimi semestri in valutazione – ha correttamente determinato il diniego della richiesta, in virtø del principio secondo il quale la valutazione frazionata, per semestri, del comportamento del condannato non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio complessivo, ossia riferito all’intero arco di tempo. Ampiamente motivato, infine, Ł anche il rigetto espresso nel secondo provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł parzialmente fondato, nei termini di seguito chiariti.
Integrando quanto già sintetizzato in parte espositiva, si può dire che – in ipotesi difensiva
il provvedimento del 12/02/2025 non avrebbe adeguatamente chiarito l’incidenza delle
condanne riportate ai numeri 5), 6) e 7) del certificato del casellario giudiziale, su un periodo di detenzione assai ampio, comprendente cinque semestri. Sarebbe stato necessario compiere – sempre attenendosi alla prospettazione della difesa – una valutazione frazionata dei singoli periodi; non sarebbe stato compiutamente preso in considerazione, inoltre, l’ineccepibile comportamento intramurario serbato dal detenuto, nei semestri oggetto dell’istanza.
Per ciò che attiene al secondo provvedimento, la critica difensiva si appunta sul fatto che il periodo attenzionato, durante il quale il COGNOME avrebbe posto in essere condotte aggressive e minacciose nei confronti della moglie, sia comunque anteriore, rispetto alla concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare.
3. Giova preliminarmente precisare come la norma di cui all’art. 54 legge 26 luglio 1975, n 354 postuli – quale requisito per l’accesso alla liberazione anticipata – la prova in ordine alla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione; la concessione del beneficio, che si atteggia quale concreto riconoscimento della sussistenza di tale partecipazione, Ł infatti finalizzata a rendere massimamente agevole il reinserimento del soggetto nel contesto sociale. La valutazione in ordine alla ricorrenza di tale presupposto, inoltre, deve svolgersi in conformità ai criteri dettati dalla disposizione di cui all’art. 103, comma 2, del Regolamento di esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia parametrandosi al duplice profilo dell’impegno dimostrato dal detenuto “nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna”.
La norma esige, dunque, la conduzione sul piano oggettivo di un’indagine attinente al comportamento esternato dal detenuto, in riferimento sia all’adesione all’opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporti con l’ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti e col mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative. Per quanto attiene al primo profilo, viene in rilievo l’impegno dimostrato, in concreto, dal detenuto nell’accettare le proposte di attività trattamentali; tanto vale anche per quanto attiene all’imputato, al quale sono offerti “interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali” (art. 1, comma 1, d.P.R. n. 2309 del 2000). In ordine al secondo profilo, vengono in rilievo l’osservanza delle regole interne, nonchØ il mantenimento di una condotta corretta.
Conformemente a quanto avviene in relazione a qualsivoglia altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata l’apprezzamento giudiziale rimane di tipo discrezionale; in tale valutazione devono, però, essere esplicate le considerazioni in merito all’esistenza di un serio processo – già avviato, anche se non ultimato – di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, così da far escludere, a livello prognostico, la eventuale reiterazione di fatti illeciti.
Pur dovendosi, inoltre, valutare la condotta del richiedente frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, tale principio non ha carattere assoluto e inderogabile, non escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi con riflessi in senso negativo – anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari; la ricaduta nel reato Ł poi, indubbiamente, un elemento rivelatore di mancata adesione all’opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione.
L’incidenza di una determinata condotta, su semestri anche di gran lunga antecedenti sebbene certamente ammissibile – resta strettamente condizionata, pertanto, dalla circostanza che il comportamento serbato possa in concreto assumere l’univoca
significazione di una mancata adesione del soggetto, rispetto all’opera rieducativa successivamente sperimentata.
Questa Corte, sul punto specifico, ha avuto infatti modo di chiarire che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non esclude che un determinato fatto di tenore negativo possa produrre effetti sfavorevoli anche sulla valutazione inerente ai semestri anteriori; ciò a patto, però, che venga in rilievo una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da autorizzare la conclusione – congruamente argomentata- circa la mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, anche con riferimento al periodo antecedente, rispetto a quello nel quale la condotta si sia verificata (il principio di diritto Ł stato espresso, fra tante, da Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 285120 – 01; da Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 267245 – 01; da Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, COGNOME, Rv. 263428 – 01; da Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 255406 e, infine, da Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020 NOME, Rv. 280522 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purchØ si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto››).
Tanto premesso, al fine di delineare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ritiene questo Collegio che l’ordinanza impugnata sia – quanto ai periodi esaminati nel provvedimento del 12 febbraio 2025, diversi da quello intercorrente fra il 23 maggio 1998 e il 1° luglio 1998 – del tutto congruente, logico e privo di spunti di contraddittorietà; l’avversata decisione merita pertanto, limitatamente a tali segmenti temporali, di rimanere immune da ogni stigma in sede di legittimità.
4.1. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha richiamato le condanne annoverate dal ricorrente e rilevanti in vista della presente decisione, ossia quelle intervenute:
per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, commesso nell’anno 2000;
per una violazione alle misure di prevenzione, risalente al 2004;
per il delitto di furto, posto in essere nel 2010.
Trattasi di condotte delittuose che il Tribunale di sorveglianza ha definito come poste in essere ‘in data coeva e successiva ai semestri in valutazione’ e che – secondo l’ottica sposata dall’impugnato provvedimento – hanno creato una filiera priva di alcuna soluzione di continuità, fra il primo fatto associativo e le ulteriori due fattispecie, collocate in un periodo che abbraccia l’intero arco temporale in valutazione.
Le reiterate ricadute in condotte devianti, secondo il Tribunale di sorveglianza, sono di univoca significazione negativa: esse dimostrano – per quanto inerisce all’intero periodo in valutazione, dunque indipendentemente dalla coincidenza temporale, fra la commissione dei vari fatti e i singoli semestri – una carente risocializzazione e una radicata avversione da parte del soggetto, nei confronti del percorso di rieducazione.
Le doglianze difensive, sul punto specifico, sono invece meramente confutative e versate in fatto, ossia tali da non poter minimamente scalfire la saldezza dell’ordinanza impugnata.
4.2. La decisione attinente al succitato provvedimento del 7 marzo 2025, parimenti, non merita censura alcuna: la denuncia sporta dalla moglie del condannato Ł del settembre 2024 – quindi successiva al periodo di interesse, terminato nel precedente mese di luglio – ma riguarda fatti che si dipanano in un arco temporale di anni, estendendosi anche al periodo di
carcerazione e che, pertanto, abbracciano anche il semestre da considerare. La critica svolta dalla difesa, del resto, auspica semplicemente una rivisitazione degli elementi presenti nell’incarto processuale e non intacca il nucleo centrale della decisione, che Ł rappresentato – anche in tal caso – dal convincimento della mancata partecipazione del soggetto al percorso di rieducazione.
4.3. La struttura argomentativa dell’ordinanza impugnata, al contrario, risulta incompleta con riferimento al sopra menzionato semestre, collocato nell’anno 1998; il Tribunale di sorveglianza, infatti, manca di compiere una indagine analitica e, in tal modo, omette di chiarire adeguatamente come il fatto associativo, cronologicamente fissato all’anno 2000 (o anche gli ulteriori reati, posti in essere posteriormente) si possano essere riverberati negativamente, sulla valutazione inerente a un periodo di ben due anni addietro.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata viene annullata con riferimento al periodo 23/05/1998-01/07/1998, con rinvio per nuovo giudizio – sul punto specifico – al Tribunale di sorveglianza di Messina; l’impugnazione viene disattesa nel resto.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della liberazione anticipata relativa alla pena espiata nel periodo 23.5.1998-1.7.1998 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Messina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 16/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME