Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14412 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 775/2025
CC – 04/03/2025
Relatore –
R.G.N. 496/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in ALBANIA il 13/12/1975 avverso l’ordinanza del 24/10/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo presentato – in materia di liberazione anticipata – da NOME COGNOMEsoggetto detenuto in esecuzione del provvedimento di unificazione di pene concorrenti del 20/10/2021 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, con fine pena fissato al 20/02/2037), avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Livorno, che – in parziale accoglimento della sua istanza – gli aveva concesso una riduzione di pena pari a duecentoventicinque giorni, quanto al periodo espiato dal 25/12/2021 al 08/01/2024, rigettando l’istanza, invece, quanto ai periodi espiati dal giugno 1999 ad aprile 2019.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME con atto a firma dell’avv. NOME COGNOME deducendo cumulativamente i vizi di inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 e dell’art. 103 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, oltre che illogicità e carenza della motivazione.
Rappresenta la difesa come il ricorrente – da ultimo detenuto sin dal 2021 – abbia tenuto un comportamento corretto, partecipando proficuamente al percorso inframurario di rieducazione; anche nel corso dei precedenti periodi di custodia cautelare o di espiazione pena, del resto, il condannato aveva serbato sempre una buona condotta, nØ aveva mai riportato rilievi di tipo disciplinare. Risulta apodittica, quindi, la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, laddove
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 14412/2025 Roma, lì, 11/04/2025
ha ritenuto che un dato elemento potesse dispiegare i propri effetti negativi anche su semestri antecedenti, così esprimendo una valutazione in termini di mancanza totale di adesione all’opera di rieducazione, con riguardo all’intero periodo preso in considerazione. Qualora il Kuka avesse domandato i giorni di liberazione anticipata relativamente ai singoli periodi di presofferto, quali singole e differenti esecuzioni di pena, la liberazione anticipata sarebbe stata via via concessa solo avendo riguardo al comportamento intramurario, all’opera di rieducazione, nonchØ all’assenza di rilievi procedurali e disciplinari. Il comportamento osservato in costanza di ciascun semestre, oggetto di valutazione frazionata, non ha dato alcun segnale di mancata adesione all’attività di risocializzazione e, ove deciso in costanza di decorrenza, avrebbe visto riconoscere all’istante il beneficio ora negatogli.
La ricaduta nell’illecito, poi, non deve spiegare effetti pregiudizievoli sul positivo iter di recupero, dato che essa viene già sanzionata con un aggravio di pena, in termini di aumento per recidiva, ovvero attraverso una valutazione negativa ai sensi dell’art. 133 cod. pen.
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
2. Giova precisare – ai fini dell’inquadramento in diritto della dedotta questione – come la norma di cui all’art. 54 Ord. pen. postuli, quale requisito per l’accesso alla liberazione anticipata, la prova in ordine alla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione; la concessione del beneficio, che si atteggia quale concreto riconoscimento della sussistenza di tale partecipazione, Ł finalizzata a rendere massimamente agevole il reinserimento del soggetto nel contesto sociale. La valutazione in ordine alla ricorrenza di tale presupposto, inoltre, deve svolgersi in conformità ai criteri dettati dalla disposizione di cui all’art. 103, comma 2, del Regolamento di esecuzione introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia parametrandosi al duplice profilo dell’impegno dimostrato dal detenuto “nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna”. La norma esige, dunque, la conduzione sul piano oggettivo di un’indagine attinente al comportamento esternato dal detenuto, in riferimento sia all’adesione all’opera rieducativa, sia alla natura e alle modalità di mantenimento dei rapporti con l’ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti e col mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative.
Per quanto attiene al primo profilo, viene in rilievo l’impegno dimostrato, in concreto, dal detenuto nell’accettare le proposte di attività trattamentali; tanto vale anche per quanto attiene all’imputato, al quale sono offerti “interventi diretti a sostenere i suoi interessi umani, culturali e professionali” (art. 1, comma 1, d.P.R. n. 2309 del 2000). In ordine al secondo profilo, vengono in rilievo l’osservanza delle regole interne, nonchØ il mantenimento di una condotta corretta.
2.1. Conformemente a quanto avviene in relazione a qualsivoglia altro beneficio, anche per la concessione della liberazione anticipata l’apprezzamento giudiziale rimane di tipo discrezionale; in tale valutazione devono, però, essere esplicate le considerazioni in merito all’esistenza di un serio processo – già avviato, anche se non ultimato – di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, così da far escludere, a livello prognostico, la eventuale reiterazione di fatti illeciti.
2.2. Pur dovendosi, infine, valutare la condotta del richiedente frazionatamente, in relazione a ciascun semestre cui l’istanza si riferisce, tale principio non ha carattere assoluto e inderogabile, non
escludendo esso che un comportamento tenuto dal condannato dopo i semestri in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi – con riflessi in senso negativo – anche ai periodi precedenti, pur immuni da rilievi disciplinari; la ricaduta nel reato Ł poi, indubbiamente, un elemento rivelatore di mancata adesione all’opera di rieducazione e di espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. 1, n. 2702 del 14/04/1997, COGNOME, Rv. 207705, relativa all’ipotesi di reato successivo commesso in stato di libertà; Sez. 1, n. 4798 del 04/07/2000, COGNOME, Rv. 216850; Sez. 1, n. 47710 del 22/09/2011, Ndoci, Rv. 252186).
L’incidenza di una determinata condotta, su semestri anche di gran lunga antecedenti sebbene certamente ammissibile – resta strettamente condizionata, dunque, dalla circostanza che il comportamento serbato possa in concreto assumere l’univoca significazione di una mancata adesione del soggetto, rispetto all’opera rieducativa successivamente sperimentata. Questa Corte, sul punto specifico, ha avuto infatti modo di chiarire quanto segue: ‹‹Il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori, purchØ, però, si tratti di una condotta particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nel periodo antecedente a quello cui la condotta si riferisce›› (Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406; nello stesso senso, si vedano Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, COGNOME, Rv. 263428 – 01, Sez. 1, n 24449 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 267245 – 01 e infine Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020 Tabet, Rv. 280522 – 01).
Tanto premesso, il provvedimento impugnato chiarisce – in maniera puntuale ed esaustiva, spendendo argomentazioni logiche e prive del pur minimo spunto di contraddittorietà – le ragioni della ritenuta incidenza, su periodi di valutazione antecedenti, che viene assegnataa condotte temporalmente collocabili in momenti successivi.
3.1. Come già chiarito in parte espositiva, il Magistrato di sorveglianza ha accolto la richiesta di concessione della liberazione anticipata presentata da NOME COGNOME relativamente a periodi che vanno dal 25/12/2021 al 08/01/2024 ed ha invece rigettato analoga domanda, quanto ai periodi antecedenti (si tratta di vari periodi, che partono dal 1999 e giungono fino al 07/04/2019). Il Tribunale di sorveglianza ha disatteso il relativo reclamo e la difesa ha proposto il presente ricorso per cassazione.
3.2. La decisione reiettiva trae origine dalla valorizzazione del dato oggettivo, costituito dalla commissione di nuovi reati all’indomani di ciascun periodo di presofferto, ossia alla ritenuta coincidenza temporale, fra la realizzazione di ulteriori reati e la scarcerazione del soggetto (l’ultima condanna, riportata in data 04/12/2020, inerisce alla commissione, dall’ottobre 2016 all’aprile del 2017, del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti).
Il nucleo fondante del provvedimento, allora, sta proprio nel ritenuto stretto collegamento temporale, esistente fra ciascun periodo di presofferto, la relativa scarcerazione del ricorrente e la successiva perpetrazione di un nuovo reato. Si Ł ritenuto, infatti, che tale condotta fosse espressiva di una perdurante adesione a modelli di illegalità, concludendosene che essa potesse riverberare effetti negativi, in termini di mancata adesione del condannato al programma rieducativo finalizzato alla risocializzazione, anche con riferimento a periodi antecedenti.
Su questo aspetto specifico, quindi, si sarebbe dovuta primariamente incentrare la critica difensiva. Il ricorrente, invece, si Ł trincerato dietro una deduzione di matrice ipotetica, aspecifica e sostanzialmente irrilevante, volta a rappresentare come – laddove fossero state operate distinte valutazioni, limitate ai singoli semestri – sarebbe stata certamente riconosciuta al condannato la liberazione anticipata.
Non vi Ł chi non rilevi, quindi, come l’impugnazione sia generica e decentrata, rispetto al tema posto dall’avversata ordinanza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04/03/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME