Liberazione Anticipata: Quando un Solo Errore Può Costare Caro
La liberazione anticipata rappresenta un istituto fondamentale nel sistema penitenziario italiano, concepito come incentivo alla partecipazione del detenuto al percorso di rieducazione. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva della condotta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come un unico, grave episodio negativo possa compromettere il beneficio per l’intero periodo di valutazione, anche per i semestri precedenti all’infrazione.
Il Contesto del Caso: Evasione e Diniego del Beneficio
Il caso esaminato riguarda un detenuto in regime di detenzione domiciliare con braccialetto elettronico. Durante il periodo di osservazione valido per la richiesta di liberazione anticipata (dal marzo 2021 al settembre 2022), il soggetto si è reso protagonista di un episodio di evasione, manomettendo il dispositivo di controllo elettronico.
Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, in prima istanza, aveva respinto la sua richiesta di liberazione anticipata. Il detenuto ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la valutazione negativa dovesse limitarsi al solo semestre in cui era avvenuta l’evasione. La sua difesa si basava anche sulla motivazione del gesto: l’uomo si sarebbe allontanato per costituirsi presso un carcere di sua scelta a seguito dell’emissione di un nuovo ordine di detenzione.
La Valutazione della Condotta ai Fini della Liberazione Anticipata
Il fulcro della questione legale è come debba essere valutata la condotta del detenuto. Generalmente, l’analisi viene effettuata semestre per semestre. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata, richiamata dalla stessa Corte, ammette un’eccezione. Quando il condannato pone in essere un comportamento di particolare gravità, questo può avere un effetto ‘retroattivo’ sulla valutazione, estendendosi anche ai semestri contigui.
Un atto grave, infatti, viene interpretato come un sintomo della mancata, piena e incondizionata partecipazione all’opera di rieducazione, che è il presupposto fondamentale per la concessione del beneficio. In sostanza, un singolo passo falso può rivelare che l’adesione al percorso rieducativo non è stata genuina per tutto il periodo in esame.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Le motivazioni si basano su due pilastri fondamentali.
Un Comportamento Grave Incompatibile con la Rieducazione
In primo luogo, i giudici hanno sottolineato che l’evasione, aggravata dalla manomissione del braccialetto elettronico, è una condotta di indiscutibile gravità. Tale atto non può essere isolato, ma deve essere interpretato come un indicatore che inficia la valutazione dell’intero percorso detentivo oggetto della richiesta. La Corte ha ribadito il principio secondo cui la valutazione negativa può estendersi ai semestri contigui, rendendo l’intero periodo non meritevole del beneficio della liberazione anticipata.
L’Irrilevanza della Motivazione dell’Evasione
In secondo luogo, la Corte ha considerato irrilevante e ingiustificabile la motivazione addotta dal ricorrente per la sua evasione. La pretesa di scegliere autonomamente in quale istituto penitenziario costituirsi è stata ritenuta incompatibile con lo stato di detenzione e con il percorso rieducativo. Anziché dimostrare un ravvedimento, tale comportamento manifesta una persistente insofferenza alle regole dell’ordinamento, confermando la correttezza del giudizio negativo sulla sua partecipazione al trattamento.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: la liberazione anticipata non è un diritto automatico legato al mero trascorrere del tempo, ma una ricompensa per una condotta costantemente orientata al rispetto delle regole e alla partecipazione al percorso rieducativo. Un singolo atto di grave insubordinazione, come l’evasione, è sufficiente a dimostrare l’assenza di tale presupposto, con conseguenze che possono annullare i progressi registrati in periodi precedenti. La decisione serve da monito, evidenziando che la coerenza e la costanza nel comportamento sono essenziali per accedere ai benefici penitenziari.
Un singolo episodio negativo può causare il diniego della liberazione anticipata per l’intero periodo di osservazione?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che un comportamento particolarmente grave, come l’evasione, è sufficiente a dimostrare che il condannato non ha partecipato pienamente al percorso rieducativo, giustificando il diniego del beneficio per l’intero periodo in valutazione e non solo per il semestre in cui si è verificato l’illecito.
L’evasione dalla detenzione domiciliare è considerata un comportamento grave ai fini della concessione del beneficio?
Assolutamente sì. L’ordinanza qualifica l’evasione, attuata manomettendo il braccialetto elettronico, come una condotta grave che esplica i suoi effetti negativi sull’intero periodo di osservazione, rendendola incompatibile con la concessione della liberazione anticipata.
Le motivazioni del condannato per l’evasione (in questo caso, presentarsi in un altro carcere) possono giustificare l’atto?
No, la Corte ha ritenuto il motivo dell’evasione (presentarsi in un carcere di propria scelta a seguito di un altro ordine di detenzione) ingiustificabile e incompatibile con l’opera di rieducazione, confermando che tale motivazione non attenua la gravità della condotta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22774 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22774 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 5 dicembre 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo avverso il rigetto dell’istanza di liberazione anticipata presentata da NOME COGNOME per il periodo espiato dal 03/03/2021 al 03/09/2022.
Ritenuto che l’ordinanza impugnata valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente, ammesso a detenzione domiciliare per altro titolo, il 28/04/2022 era evaso manomettendo il braccialetto elettronico e sottolineando che la gravità della condotta esplica i suoi effetti sull’intero periodo oggetto di osservazione, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave, idoneo a far presumere che non abbia partecipato in modo pieno ed incondizionato all’opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione» (così Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, COGNOME, Rv. 251677 – 01; e di recente Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, Rv 280522 – 01);
che sono insussistenti le denunciate omissioni nella motivazione visto che comunque il Tribunale di sorveglianza di Torino ha preso in considerazione e comunque ritenuto ingiustificabile e incompatibile con l’opera di rieducazione il motivo dell’evasione (presentarsi ad un carcere da lui prescelto a seguito dell’emissione di altro titolo di detenzione).
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 maggio 2024