Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27839 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27839 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 08/05/2025 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE di Roma vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La domanda di NOME non ha trovato accoglimento per nessuno dei nove semestri intercorsi tra giugno 2020 e dicembre 2024.
In particolare il Tribunale osserva che per il periodo trascorso in regime di arresti domiciliari (sino a maggio del 2022) l’adesione al percorso rieducativo Ł solo apparente in ragione della – grave – condotta di evasione tenuta in data 8 maggio 2022.
Per il periodo trascorso in carcere (12 giugno 2022 – 12 dicembre 2024) va valutato in modo negativo l’episodio avvenuto in data 28 dicembre 2023, con applicazione di sanzione disciplinare.
E’ pur vero che detto episodio si Ł verificato dopo tre semestri trascorsi senza alcun rilievo (dal 12 giugno 2022 al 12 dicembre 2023), ma per questo periodo non vi Ł alcuna relazione comportamentale. Il Tribunale afferma che la condotta rilevante sul piano disciplinare Ł tale da inficiare anche i semestri antecedenti perchØ Ł condotta prevaricatrice nei confronti dei compagni di detenzione, che va vagliata nel contesto unitario della esecuzione. Pur non potendosi affermare la permanenza del reato associativo (art. 74 dPR n.309 del 1990) durante la detenzione, il reclamo viene – come si Ł detto – respinto.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge Orrø NOME Il ricorso Ł affidato ad una unica deduzione espressa in termini di violazione della disciplina regolatrice.
Si evidenzia che per soli due episodi negativi Ł stata negata la liberazione anticipata
– Relatore –
Sent. n. sez. 2402/2025
CC – 11/07/2025
per ben nove semestri, in violazione del principio della tendenziale ‘semestralizzazione’ della valutazione.
Si rappresenta che non può costituire valido motivo di diniego della liberazione anticipata l’assenza di relazione comportamentale, dovendo il Tribunale esercitare – in tal caso – i propri poteri istruttori.
Inoltre, si evidenzia che pur potendo un episodio di particolare gravità riverberare i suoi effetti anche sui semestri antecedenti nel caso in esame non vi Ł alcuna concreta analisi della pretesa gravità delle violazioni, che sono estese in modo automatico ai periodi, anche consistenti, antecedenti. Vengono citati arresti giurisprudenziali sul tema.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato limitatamente ai semestri intercorsi tra il 12 giugno 2022 ed il 12 dicembre 2023, ed infondato nel resto.
Va ribadito, in via generale chela finalità dell’istituto della liberazione anticipata risiede, com’Ł noto, nel consentire un piø efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di concreta partecipazioneall’opera di rieducazione (v. C. Cost. n. 352 del 1991).
La valutazione di meritevolezza del beneficio, sotto l’esclusivo aspetto evidenziato, Ł ovviamente rimessa al giudice del merito; ma questo Ł tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall’interessato, siano rinvenibili in modo effettivo e costante sintomi dell’evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi, tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini del riconoscimento del beneficio, Ł, per l’appunto e come detto, soltanto “la partecipazione” del condannato detenuto all’opera rieducativa.
In particolare le infrazioni commesse durante il periodo oggetto di valutazione ai fini della concessione di liberazione anticipata non rilevano per l’entità delle conseguenze sanzionatorie (sul piano disciplinare), ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo (tra le molte Sez. I, n. 16986 del 28.11.2002, rv. 224792; Sez. I n. 7117 del 8.11.2007, rv 239303 ; Sez. I n. 2888 del 11.5.1995, rv 202143) in quanto, mentre nel procedimento disciplinare la condotta personale del detenuto viene valutata sotto il profilo della sua contrarietà alle regole previste nel regolamento interno dell’istituto, in tema di liberazione anticipata quella stessa condotta viene apprezzata sotto diverso profilo, come uno dei plurimi elementi da cui desumere l’effettività – o meno – della partecipazione stessa.
In tal senso, la condotta contraria alle norme di comportamento può ritenersi indicativa – con apprezzamento in concreto della gravità da parte del giudice chiamato a decidere sulla liberazione anticipata – di una adesione insufficiente al sistema di valori promosso dall’opera di rieducazione.
Inoltre va ricordato che,secondo il preferibile insegnamento di questa Corte (tra le molte v. Sez. I n.11597 del 28.2.2013, rv 255406), il principio della valutazione ‘frazionata’ per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori.
Occorre, tuttavia, che si tratti di una condotta di consistente gravità, tanto da lasciar ragionevolmente dedurre una mancata (perchØ meramente apparente) partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nei periodi antecedenti a quello cui la condotta si riferisce.
L’insegnamento di cui sopra spiega i suoi effetti lì dove la condotta negativa – posteriore
alla maturazione dei diversi semestri ed alla stessa detenzione – sia rappresentata da un fatto costituente reato, trattandosi della espressione di comportamento antisociale che può disvelare anche con portata retroattiva la mancata adesione all’opera risocializzante, sempre con valutazione in concreto.
Ora, nel caso in esame il Collegio evidenzia che durante il periodo di detenzione domiciliare Ł stata posta in essere la condotta di evasione, condotta che risulta – in quanto tale – indicativa della mancata adesione al percorso rieducativo, così come ritenuto dal Tribunale.
Tuttavia non può non rilevarsi che, una volta ripreso il trattamento detentivo, sono trascorsi ben tre semestri prima che COGNOME si rendesse autore della condotta ‘prevaricatrice’ nei confronti dei compagni, citata nel provvedimento.
Circa la «retroazione degli effetti» di tale comportamento ai tre semestri di detenzione carceraria antecedenti il Collegio rileva che il provvedimento appare, in sostanza, silente o comunque non argomentato in modo adeguato.
Da un lato non sono state acquisite notizie utili a valutare in modo comparativo la condotta ‘deviante’ con il comportamento antecedente tenuto dal soggetto in espiazione e dall’altro non si Ł illustrata in modo chiaro la ritenuta ‘particolare gravità’ della condotta, al di là dell’esito – come si Ł detto in precedenza- del procedimento disciplinare.
Va pertanto disposta una nuova valutazione di merito – per le ragioni sin qui esposte sia pure limitata ai semestri intercorsi tra il 12 giugno 2022 ed il 12 dicembre 2023 .
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla liberazione anticipata per i tre semestri dal 12 giugno 2022 al 12 dicembre 2023, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Rigetta nel resto il ricorso.
Così Ł deciso, 11/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME