Liberazione Anticipata: Quando una Sola Violazione Annulla la Buona Condotta
L’istituto della liberazione anticipata rappresenta un pilastro fondamentale del sistema penitenziario italiano, volto a incentivare il percorso di rieducazione del condannato. Tuttavia, la sua concessione non è automatica, ma subordinata a una rigorosa valutazione del comportamento. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come anche una singola trasgressione possa avere un impatto decisivo, estendendo i suoi effetti negativi all’intero periodo di osservazione.
Il Caso: Ricorso Contro il Diniego del Beneficio
Un detenuto ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, che gli aveva negato la concessione della liberazione anticipata per un periodo di due anni. Durante tale periodo, il soggetto era stato sanzionato disciplinarmente in due occasioni e, successivamente, coinvolto in un procedimento per il rinvenimento di sostanze stupefacenti all’interno della comunità terapeutica dove si trovava, venendo poi sorpreso a farne uso.
Il ricorrente sosteneva che la valutazione dovesse essere ‘frazionata’ per semestri, ma la Corte ha respinto questa interpretazione, confermando la decisione del Tribunale.
Valutazione e Liberazione Anticipata: la Visione della Cassazione
Il punto centrale della decisione riguarda il principio della cosiddetta ‘valutazione frazionata’. Sebbene la legge preveda che il comportamento del condannato sia analizzato per singoli semestri, la giurisprudenza consolidata della Cassazione ha stabilito un importante corollario a questa regola.
Il Principio Giurisprudenziale di Riferimento
La Corte ha richiamato una precedente sentenza (n. 24449/2016) per affermare che una trasgressione può ‘riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi’. Ciò è possibile quando la violazione è così significativa da manifestare ‘l’assenza di effetti positivi dell’opera di rieducazione sul detenuto’.
In altre parole, un singolo episodio negativo può essere interpretato come un sintomo di un fallimento complessivo del percorso rieducativo, inficiando così anche i periodi in cui non si sono registrate infrazioni formali.
Le motivazioni
La Corte Suprema ha ritenuto che le violazioni commesse dal ricorrente, in particolare l’uso di sostanze stupefacenti all’interno di una comunità terapeutica, non fossero episodi isolati, ma indicatori chiari di una mancata adesione al programma di recupero. Le infrazioni, considerate nel loro complesso, dimostravano una persistente incapacità di rispettare le regole e, di conseguenza, l’assenza di quei progressi rieducativi che sono il presupposto indispensabile per la concessione della liberazione anticipata. Il giudizio del Tribunale di Sorveglianza non è stato quindi ritenuto ‘manifestamente illogico’, ma anzi coerente con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la liberazione anticipata non è un diritto automatico basato sulla semplice assenza di note di demerito, ma il risultato di una valutazione sostanziale e complessiva della partecipazione del condannato al percorso rieducativo. Una singola, ma grave, trasgressione può essere sufficiente a dimostrare che tale percorso non ha prodotto gli effetti sperati, giustificando il diniego del beneficio per l’intero arco temporale in esame. Il condannato, oltre a non ottenere lo sconto di pena, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza del suo ricorso.
Una violazione disciplinare commessa in un semestre può influenzare la valutazione per la liberazione anticipata relativa a semestri precedenti o successivi?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, una trasgressione può riflettersi negativamente anche su semestri diversi da quello in cui è avvenuta, qualora manifesti l’assenza di effetti positivi complessivi dell’opera di rieducazione sul condannato.
Quali comportamenti hanno portato al rigetto della richiesta di liberazione anticipata nel caso specifico?
Il rigetto è stato causato da una serie di violazioni avvenute nel periodo di valutazione: due sanzioni disciplinari, il coinvolgimento in un procedimento per il rinvenimento di sostanze stupefacenti e l’essere stato trovato a usare tali sostanze presso una comunità terapeutica.
Cosa succede quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile in questi casi?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel dispositivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5649 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5649 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALERNO il 13/10/1986 avverso l’ordinanza del 09/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti in ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo cui ‘In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purchØ si tratti di una violazione che manifesti l’assenza di effetti positivi dell’opera di rieducazione sul detenuto. (Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 12/01/2016, COGNOME, Rv. 267245), e nel caso in esame, in cui Ł in valutazione il periodo dal 1 luglio 2022 al 1 luglio 2024, e che in tale periodo il ricorrente Ł stato sanzionato disciplinarmente il 12 ottobre 2022 ed il 8 novembre 2022, Ł stato coinvolto il 3 gennaio 2024 in un procedimento per il rinvenimento presso la comunità terapeutica di sostanza stupefacente, ed Ł stato trovato ad usare stupefacenti presso la comunità terapeutica il 26 aprile 2024 non Ł manifestamente illogico il giudizio della ordinanza impugnata secondo cui le violazioni manifestino nel complesso l’assenza di effetti positivi dell’opera di rieducazione sul condannato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME