Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10499 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10499 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a ALTAMURA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto il reclamo presentato da NOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Bari che ha rigettato l’istanza di liberazione anticipata per i semestri dal 9 maggio 2022 al 9 novembre 2022 e dal 9 maggio 2024 al 9 novembre 2024;
che l’ordinanza ha dato atto, in relazione al primo semestre, che il ricorrente, in regime di detenzione domiciliare, non aveva risposto al citofono al fine di consentire il controllo da parte delle Forze dell’Ordine e, quanto al secondo semestre, veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente di tipo hashish, detenuto all’interno di un armadietto in suo esclusivo uso all’interno dell’Istituto di pena;
che con il ricorso Ł stato eccepito il vizio di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe fondato il diniego su mere congetture e non sulla base di effettive violazioni di regole comportamentali;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che la doglianza riproduce i medesimi profili di censura già vagliati Tribunale con argomenti corretti e puntuali, avendo dato conto delle ragioni del diniego dell’istanza;
che, infatti,Ł inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 – 01)
che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento
– Relatore –
Ord. n. sez. 4306/2026
CC – 12/03/2026
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della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME