Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37509 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37509 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BONTEMPO SCAVO NOME NOME NOME MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Messina, con ordinanza del 24 febbraio 2024 accoglieva il reclamo proposto da COGNOME NOME avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di Messina aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata per il periodo 21/4/2013 – 20/4/2014, concedendo al detenuto novanta giorni di liberazione anticipata.
Avverso detta ordinanza proponeva reclamo il condanNOME, tramite il difensore, lamentando la carenza di motivazione circa la invocata applicazione della disciplina speciale introdotta dal d.lgs. 146/2013 ed applicabile ai periodi di detenzione compresi fra il 10 gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015, nonché la inosservanza della L. 10/2014 e dell’art. 54 legge 354/1975.
Riteneva il ricorrente che al periodo oggetto della richiesta di applicazione della liberazione anticipata si potesse applicare la maggiore riduzione di pena di 75 giorni per semestre; rilevava di averne fatto richiesta con il reclamo proposto al Tribunale di Sorveglianza e, ciononostante, il Tribunale era rimasto del tutto silente sul punto, nonostante nessuna decadenza potesse essere intervenuta.
Il Tribunale di Sorveglianza, inoltre, avrebbe omesso di applicare anche di ufficio – come avrebbe potuto e dovuto – l’art. 4 L. 10/2014; il ricorrente chiedeva dunque l’annullamento dell’impugNOME provvedimento, con o senza rinvio.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale, NOME COGNOME, concludeva chiedendo l’annullamento del provvedimento limitatamente all’applicazione dell’istituto della liberazione anticipata speciale, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Non solo a fronte di una esplicita richiesta, contenuta nel reclamo, il Tribunale di Sorveglianza non ha motivato in alcun modo, con ciò integrando il provvedimento una omessa motivazione sul punto ma, in ogni caso, avrebbe dovuto applicare il disposto dell’art. 4 D.L. 146/2013, convertito con modifiche nella L.10/2014.
La questione è stata correttamente e tempestivamente dedotta dal ricorrente davanti al Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo, stante il fatto che in tema di liberazione anticipata, è inammissibile l’istanza, presentata al magistrato di sorveglianza, volta ad ottenere, in applicazione della disciplina speciale introdotta per i periodi di detenzione compresi tra gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015 dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio
2014, n. 10, l’integrazione del provvedimento già adottato con la riduzione della pena di ulteriori trenta giorni rispetto agli ordinari quarantacinque già concessi, in relazione ai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1 gennaio 2010, trattandosi di questione deducibile esclusivamente in sede di reclamo al tribunale di sorveglianza. (Sez. 1 – , Sentenza n. 20278 del 16/06/2020)
Né detta istanza può essere ritenuta intempestiva, poiché in tema di liberazione anticipata speciale, introdotta dall’art. 4, d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modifiche nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, in assenza di un’espressa previsione di legge, non sussiste un termine di decadenza per la presentazione della relativa istanza. (Sez. 1, Sentenza n. 42099 del 13/09/2019).
Il dato letterale dell’art. 4 cit. non consente – infatti – di introdurre un term oltretutto a pena di decadenza, per presentare detta richiesta, poiché l’unico dato temporale indicato nella norma individua l’arco di due anni, dalla entrata in vigore del decreto stesso, cui è applicabile, a determinate categorie di detenuti, la maggiore detrazione di pena, ma non pone alcun limite né espresso, né tantonneno implicito, alla possibilità di presentare detta richiesta.
Affermare che tale limite temporale si applichi non solo ai periodi di detenzione cui è applicabile il maggior sconto di pena, ma anche alle istanze volte ad ottenerlo significa introdurre surrettiziamente un limite alla operatività dell’istituto ch legislatore non ha previsto.
Né il fatto di non porre limiti temporali alla possibilità di presentare la relati istanza fa venire meno la natura eccezionale e derogatoria della misura, che è assicurata dal fatto che, per espressa previsione normativa, l’istituto si possa applicare solo ai detenuti che abbiano scontato tutta o parte della pena nel biennio indicato dalla norma.
Per tali ragioni non può dunque condividersi quanto affermato da Sez. VII, 22 novembre 2018, n. 1395, dep. 2019, COGNOME, secondo cui “la detrazione dei settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena espiata di cui al primo comma si applica alle istanze presentate a partire dall’entrata in vigore del decreto legge in esame fino allo scadere del termine finale dei due anni di vigenza della legge 10/2014, ossia dal 24 dicembre 2013 al 23 dicembre 2015…”, con l’ulteriore specificazione che “il termine per la formulazione della domanda, del 23 dicembre 2015, vale anche per le richieste di integrazione…”.
Nel caso concreto, certamente i semestri di cui alla richiesta rientrano nel periodo di vigenza della disciplina eccezionale e derogatoria che può essere applicata ai periodi di detenzione sofferti tra il 10 gennaio 2010 e il 23 dicembre 2025.
La disciplina della liberazione anticipata “speciale” – introdotta dall’art. 4 d decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge
21 febbraio 2014, n. 10, per porre rimedio al sovraffollamento carcerario – ha natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella generale di cui all’art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, potendo trovare applicazione, pertanto, solo in relazione a periodi di detenzione sofferti nella vigenza temporale prevista, compresa tra gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015, e non per quelli posti “a cavallo” della data iniziale, non determinandosi in tal modo alcuna disparità di trattamento in considerazione della ragione della sua introduzione. (Sez. 1, Sentenza n. 18224 del 19/10/2018).
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Messina.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Messina.
Così deciso il 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presi (i NOME