Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40241 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40241 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato da NOME COGNOME COGNOMEsoggetto del:?.nuto in esecuzione di provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Palermo, con fine pena fissato al 01/08/2027), avverso la del: laratoria di inammissibilità dell’istanza di integrazione della liberazione anticipata 3peciale, relativamente ai semestri dal 16/02/2010 al 31/12/2015. L’istanza era volta ad ottenere il riconoscimento – in relazione al suddetto periodo – di ultericri trenta giorni di liberazione anticipata, ai sensi della legge 21 febbraio 2014, i. 10, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre ?, n. 146, normativa in base alla quale è prevista la concessione di settantacinc Je giorni di riduzione della pena – in luogo degli ordinari quarantacinque – per ogni semestre scontato.
La decisione reiettiva, invece, è fondata sul rilievo dell’esser statc il COGNOME – durante il periodo di interesse – detenuto in espiazione di reati ricompresi nel novero di quelli indicati dall’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n 354 e, segna: mente, di titoli inerenti ai reati di cui agli artt. 628 terzo comma e 416-bis cod. pan.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 606, c: mma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 4 legge n. 10 del 2014 e 4-bis Ord. pen., nonché 3 Cost.
Il condannato è ininterrottamente detenuto a far data dal 16/02/ ?.010, in forza di titolo esecutivo della durata complessiva di anni venti, comprendE lte reati di natura tanto ostativa, quanto non ostativa; sarebbe stato necessaric, allora, imputare il periodo di vigenza del beneficio alla parte di pena attinente a reati non ostativi. Il Tribunale di sorveglianza, invece, ritiene che – in presenza di cumulo “misto” – debba dapprima reputarsi scontata la pena inerente al reato più i iravoso, ossia quello di natura ostativa. Il principio richiamato nel provve iinnento impugnato, però, si applica solo in relazione all’ottenimento di beni: fici che postulano – quale requisito di ammissibilità – l’esistenza di un residuo di crindanna da espiare che sia inferiore a una determinata soglia, necessariam mte da imputarsi a reato non ostativo.
Nel caso di specie, in definitiva, deve ritenersi espiata primariamente la pena inerente ai reati non ostativi.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’ordinanza impugnata ha confermato la decisione del magistrato di sorveglianza, rilevando l’infondatezza del reclamo in ragione dell’espiazipne – da parte del reclamante – di una pena, come risultante dal provvedimento O i cumulo in esecuzione, comprendente sanzione detentiva inflitta per reati ricorn )resi nel novero di quelli di natura ostativa, ex art. 4-bis legge n. 354 dp1 1975, relativamente ai quali non è ammesso il beneficio invocato.
2.1 Pacifica è l’impossibilità di applicazione, nel caso di spec e, della disciplina introdotta dal decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146; tale normativa, all’art. 4, ha ampliato a settantacinque giorni, per ogni singolo semestn: di pena espiata, la liberazione anticipata prevista dall’art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevedendo testualmente quanto segue: “Ai condannati per taluno ei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, la liberazione antici: ata può essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dE comnni precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detnzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelptori del positivo evolversi della personalità”. La legge di conversione n. 10 del 1)14, per effetto delle modifiche apportate al decreto legge, ha poi testualmente escluso dall’ambito di applicazione dell’istituto, nella sua maggiore estensione possibile, i “condannati per taluno dei delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. bis”.
2.2. Questo Collegio non vede ragioni, quindi, per discostarsi dal )rincipio di diritto – del tutto consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, cltre correttamente richiamato, nell’avversato provvedimento – in base al qu: le «Nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata pr prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che, ove si debba esp , are una pena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenzi: ri (nella specie, associazione per delinquere di stampo mafioso), la pena espiata va imputata innanzi tutto ad esso. (Conf. Corte cost. 27 luglio 1994 n. 361; » (Sez. 1, n. 28141 del 18/06/2021, Festa, rv. 281672; sulla medesima cirettrice interpretativa si era posizionata anche Sez. 1, n. 6817 del 28/10/2015, dE ). 2016, rv. 265987).
2.3. Applicando in modo ineccepibile tale regola ermeneutica, l’ordinanza impugnata – in ossequio al principio del favor rei ha: – rilevato l’assortimento, nel cumulo in esecuzione, di condanne per reati ostativi e per reati non av .nti tale natura; – imputato al primo periodo in espiazione le pene inflitte per i reati )stativi
dovendosi poi gradatamente imputare le pene ai reati meno gravi; – con NOME NOME, nel periodo interessato dalla richiesta di applicazione della lib razione anticipata speciale, il condannato stava espiando la porzione di pena me -ente ai reati ostativi, come detto ricompresi nel cumulo.
2.4. Giova anche precisare che tale apparato argomentativo – lineare, esaustivo e privo del pur minimo spunto di contraddittorietà – è aggredito dalla difesa con deduzioni meramente reiterative e di matrice assertiva, non in lrado di disarticolarne la saldezza logica.
Quanto infine al dedotto contrasto con il principio dettato dall’art. 3 Cost. – originato da una asserita disparità di trattamento della disciplina sopra ri ssunta, rispetto a quella applicabile in relazione ai condannati tenuti a scontare rati non ostativi – trattasi di questione già negativamente risolta dalla giurispruc enza di legittimità . Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento de112 spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 12 settembre 2024.