Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8779 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8779 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TROPEA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, GLYPH che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo, proposto da NOME COGNOME – detenuto in espiazione della pena di 30 anni di reclusione per omicidio aggravato -, avverso l’ordinanza del locale magistrato di sorveglianza del 09/12/2020, che aveva concesso giorni 630 di liberazione anticipata in relazione ai 14 semestri dal 29/11/2013 al 28/11/2020, respingendo al contempo, in relazione ai primi quattro semestri (dal 29/11/2013 al 28/11/2015), la richiesta di concessione di 300 giorni di liberazione anticipata speciale ex art. 4 d. Igs. 146 del 2013, in quanto in tale periodo COGNOME aveva espiato la pena per reato ostativo (omicidio aggravato).
Il Tribunale, investito del reclamo con il quale il condanNOME chiedeva il riconoscimento dell’ulteriore detrazione sul presupposto della ultrattatività della norma di cui all’art. 4 comma 4 del d. Igs. 146 del 2013, osservava come, essendo detta norma stata soppressa dalla legge di conversione, n. 10 del 21 febbraio 2014, non poteva trovare applicazione, come affermato da consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per Cassazione NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, che denuncia violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen, e vizio di motivazione: assume la difesa che l’art. 4 comma 4 del d. Igs. 146 del 2013 avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie in quanto norma sostanziale ‘ed in virtù del principio, più volte richiamato in numerose pronunce della Corte Costituzionale, del divieto di regressione trattamentale in assenza di demerito del condanNOME, nonché in relazione al principio del tempus regit actum.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Questa Corte ha infatti già risolto la questione in diritto sollevata nel ricorso, affermando in particolare che in tema di benefici penitenziari, la disposizione di cui all’art. 4 del d. Igs. 146 del 2013, non recepita dalla legge di conversione 21
febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui prevede un trattamento più favorevole per il condanNOME per uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione ai comportamenti pregressi alla sua pubblicazione, e consistente in una maggiore detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata, non ha efficacia ultrattiva, neppure se apparentemente vigente al tempo della domanda di concessione del beneficio, sia perché alla materia in questione, in quanto estranea al diritto penale sostanziale non è applicabile il principio di irretroattività della legge più sfavorevole, sia perché, in generale, le regole attinenti al fenomeno della successione di leggi nel tempo non si attagliano alla vicenda relativa alla sorte delle disposizioni di decreti-legge non recepite nella legge di conversione (Sez. I n. 34073 del 27.6.2014, COGNOME, rv 260848; Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, dep. 2015, Mollace, Rv. 261879; più recentemente Sez. 1, n. 20064 del 22/02/2022, COGNOME, non mass).
Dette sentenze hanno anche affrontato, in maniera difforme da quanto dedotto dal ricorrente, la questione della compatibilità della disciplina in questione con il principio dell’irretroattività della legge penale (art. 25, secondo comma, Cost.) e, in particolare, della norma penale meno favorevole (art. 2, quarto comma, cod. pen.), riferiti al “tempo” di espiazione in cui si è tenuta la condotta di cui si chiede la valutazione e non al tempo della domanda del beneficio penitenziario. Compatibilità che è stata esclusa conformemente all’interpretazione offerta, sul punto, dalla giurisprudenza della Corte Edu, dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., ord. n. 10 del 1981 e sent. n. 376 del 1997) e da quella della Corte di Strasburgo in materia di art. 7 CEDU, che ha costantemente escluso l’applicazione del principio della irretroattività della legge più sfavorevole alla liberazione anticipata.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condanNOME, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 13 ottobre 2023.