Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15376 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15376 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AFRICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo, proposto ai sensi dell’art. 69-bis, comma 3, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) avverso il provvedimento con il quale il locale Magistrato aveva dichiarato inammissibile l’istanza di NOME COGNOME, tesa a ottenere – con riferimento ai semestri di pena espiata tra il 10 gennaio 2010 e 18 novembre 2013 – la liberazione anticipata speciale, ai sensi del dl. n. 146 d 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014, siccome meramente reiterativa di analoga richiesta respinta dallo stesso giudice specializzato il 27 agosto 2014 non oggetto di reclamo.
Il Tribunale,, ragione della decisione, ha osservato in primo luogo che il condannato si trovava in espiazione di un reato ostativo, con riferimento al quale – a causa del mancato recepimento della disposizione di cui all’art. 4 del D.L. 2 dicembre 2013, n. 146 dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui prevede un trattamento più favorevole per il condannato per uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione ai comportamenti pregressi alla sua pubblicazione – doveva escludersi la possibilità di fruire del beneficio.
Attraverso il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, ha poi ribadito che sebbene in sede di esecuzione non possa ritenersi assoluta la preclusione derivante da un precedente giudicato – nel caso che ci occupa non era intervenuto alcun mutamento di giurisprudenza e che risultava inconferente il richiamo, operato dalla difesa, alle sentenza della Corte costituzionale n. 32 d 2020 e n. 17 del 2021, poiché entrambe le pronunce non consentivano l’ultrattività della norma non più esistente del dl. 23 dicembre 2013, n. 14 eliminata in sede di conversione dalla legge n. 10 del 2014, ai fini di travolgere giudicato esecutivo formatosi rispetto all’ordinanza del Magistrato di sorveglianza.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della natura sostanziale delle norme in tema di liberazione anticipata speciale e correlata ultrattività de lex mitior, nonché di omessa considerazione della revocabilità delle ordinanze in caso di sopravvenienza di elementi nuovi sopravvenuti.
2.1. Il ricorrente imposta la sua tesi prendendo spunto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020, che ha affermato la necessità di procedere a una complessiva rimeditazione della portata del divieto di irretroattività sancit
dall’art. 25 della Costituzione anche riguardo alla disciplina dell’esecuzione del pena. Dunque ha rilevato la criticità della regola secondo cui le pene devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento dell’esecuzione e non secondo quella vigente al tempo della commissione del reato, così da escludere l’applicabilità di una normativa esecutiva sopravvenuta allorché essa non introduca mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato.
2.2. La possibilità anche per i condannati per delitti ostativi di ottener beneficio speciale era stata inserita nell’art. 4 D.L. 23/12/2013, n. 146, pur recepito nella legge di conversione nella parte in cui prevedeva un trattamento più favorevole per il condannato per delitti ostativi. Ma la mutata prospettiv introdotta dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020 e dal successiva n. 17 del 2021, renderebbe – secondo la tesi del ricorrente possibile un vaglio specifico della situazione del detenuto che si era trovato ne condizione richiesta da detta norma al momento della sua emanazione, senza trovare ostacolo nella pretesa natura meramente processuale della disciplina dell’esecuzione penale, che impediva finora di ritenere applicabile il principio retroattività della lex minor.
2.3. In via subordinata si è sollecitata la rimessione del ricorso alle Sezi Unite per dirimere il contrasto tra opposti orientamenti giurisprudenziali s punto ovvero la proposizione di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, Legge n. 10 del 2014 e dell’art. 41-bis O.P. per contrari agli artt. 3, 24, 25, 27 e 111 della Costituzione e agli artt. 7 e 14 CEDU.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME intervenuto con requisitoria scritta in data 11 settembre 2023, ha chiesto il rigetto del rico rilevando che la giurisprudenza, tanto costituzionale che di legittimità, è aff consolidata nell’escludere l’applica bilità del principio dell’irretroattività della sfavorevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deduce censure infondate.
Lo stesso, invero, trascura il duplice rilievo, espresso adeguatamente nell’ordinanza impugnata, secondo cui non vi sarebbe alcun revirement della giurisprudenza costituzionale attraverso l’introduzione di un nuovo elemento in grado di incidere sul giudicato esecutivo, né con quello, sempre ivi indicat
secondo cui entrambe le pronunce, pur affermando la natura sostanziale di alcuni istituti dell’ordinamento penitenziario, «non consentono l’ultrattività de norma non più esistente del decreto legge n. 146/2013, eliminata in sede di conversione dalla legge n. 10/2014, ai fini di travolgere il giudicato esecuti formatosi[…1».
Le questioni concernenti la dedotta applicabilità della disciplina di cui al d n. 146 del 2013 per effetto della prospettata “irretroattività” della legge conversione, sono già state affrontate e ritenute infondate, da più pronunce dell giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 1650 del 22/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261879; Sez. 1 n. 3130 del 19/12/14, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262062; Sez. 1, n. 34073 del 37/06/2014, COGNOME, Rv. 260849).
Si è in esse condivisibilmente, espressamente chiarito che la tesi dell natura sostanziale della disciplina evocata e dell’applicabilità della normativa vigore al momento della domanda è anzitutto contraddittoria: se fosse vero difatti che la disciplina della liberazione anticipata soggiace alle regole dell’a c.p., e art. 25 Cost., sarebbe da applicare la legge più favorevole vigente momento del fatto, e sarebbe solo da valutare se per momento del “fatto” possa intendersi quello in cui è stato commesso il reato, ovvero – come sembra più corretto, trattandosi di fattispecie che non riguarda la fattispecie sostanzia non incide sulla sanzione da infliggere e in concreto inflitta, ma attiene a meritevolezza di sconti della pena collegati alla condotta serbata durante l espiazione – il tempo in cui si è tenuto il comportamento di cui si chiede valutazione al fine del beneficio. Mentre l’applicazione della regola che f riferimento alla disciplina vigente al momento della domanda (in base al principio generale di cui costituisce espressione l’art. 5 c.p.c.) postulerebbe che si ver contrario in materia attinente alla giurisdizione o alla competenza, ovverosia i materia squisitamente processuale.
Per completezza va, comunque, sottolineato che, sia la giurisprudenza costituzionale (basterà ricordare C. cost. ord. n. 10 del 1981; sent. n. 376 1997), sia la giurisprudenza della Corte EDU, costantemente escludono che, in materia di benefici penitenziari in genere e di liberazione anticipata particolare, sia applicabile il principio della irretroattività della leg sfavorevole.
3. La sollecitazione a proporre questione di costituzionalità è inammissibile per essere stata già delibata con esito negativo da questa Corte in un arres che si richiama e ribadisce, in occasione del quale si è affermato che « manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, così come modificato dalla legge 21 febbraio
2014, n.10, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui escl condannati per i reati di cui all’art. 4-bis Ord. pen. dalla disciplina di magg favore in tema di entità della detrazione di pena per semestre ai fini de liberazione anticipata stabilita, in via generale, per gli altri condannati, in q la disposizione censurata ha introdotto un regime speciale che, nell’estendere l misura di un beneficio penitenziario già applicabile a tutti i soggetti in espiazi di pena, può essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limitazion giustificate dalla connotazione di maggiore pericolosità dei suddetti reati» (Sez 1, n. 2780 del 20/07/2016, dep. 20/01/2017, Liotta Rv. 269411).
Da ultimo, rileva il Collegio, la soluzione adottata è rispettosa anche del ratio dell’istituto della liberazione anticipata speciale, che risponde a una final contingente – da cui è derivata la temporaneità del beneficio, di natu eccezionale e derogatoria rispetto a quella generale di cui all’art. 54 della l 26 luglio 1975, n. 354, potendo trovare applicazione, pertanto, solo in relazion a periodi di detenzione sofferti nella vigenza temporale prevista, compresa tra i 10 gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015 (Sez. 1, n. 18224 del 19/10/2018, dep. 02/05/2019, COGNOME, Rv. 275467; Sez. 1, n. 58080 del 26/10/2017, COGNOME, Rv. 271617) – di natura meramente deflattiva della popolazione carceraria, dunque da ritenersi estranea alla situazione dei detenuti in regime differenziato (qual ed è quella dell’odierno ricorrente), allocati in sezioni carcerarie disti connotate da rigido isolamento detentivo.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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I Il Presidente