Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10111 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10111 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 02 marzo 2023 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha accolto parzialmente i reclami proposti da NOME COGNOME avverso due provvedimenti del magistrato di sorveglianza di Avellino, concedendo 240 giorni di liberazione anticipata, mentre ha respinto un’analoga richiesta con riferimento ai periodi 11/05/2008-11/05/2009 e al semestre virtuale composto dai periodi 21/11/2007-10/05/2008+11/05/2016-21/05/2016, per avere egli commesso, nei primi due semestri indicati, gravi infrazioni disciplinari, cioè l’inosservanza di ordini e l’appropriazione e danneggiamento di beni della PRAGIONE_SOCIALEA. Inoltre ha respinto la richiesta di liberazione anticipata speciale di cui alla legge n.10/2014 per i semestri 11/05/2009-11/5/2010 perché non ricompresi interamente nel periodo di applicazione del beneficio, e per i semestri relativi al periodo dal 23/09/2014 al 19/08/2016, perché trascorsi in regime di detenzione domiciliare.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo dei suoi difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, articolando quattro motivi
2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione della legge in relazione all’art. 54 Ord.pen., e la mancanza di motivazione in ordine al diniego del beneficio per due infrazioni disciplinari.
Il Tribunale non ha autonomamente valutato quei rapporti disciplinari, ed ha fondato il giudizio di non meritevolezza del beneficio solo sulla base della presunta gravità dei fatti e della sanzione applicata, senza un esame concreto della condotta tenuta. L’episodio di danneggiamento consisteva in uno strappo del coprimaterasso, di cui si era assunto la responsabilità il suo compagno di cella, e che egli ha subito risarcito. L’altro episodio consisteva solo nella consegna ai familiari, durante un colloquio, di un bigliettino dal contenuto innocente. Inoltre i due rapporti disciplinari sono stati emessi, in realtà, nel corso dello stesso semestre, perché questo decorre dal 21 novembre al 21 maggio.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia l’erronea applicazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine al diniego del beneficio per i semestri antecedenti alle predette violazioni disciplinari. Il Tribunale ha negato il beneficio, con effetto retroattivo, con una motivazione generica e senza valutare la rilevanza delle trasgressioni in relazione al trattamento rieducativo seguito in precedenza.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di formazione di un semestre virtuale. In uno dei reclami si chiedeva di formare un semestre virtuale unificando i periodi di detenzione dall’11/05/2016 al 19/08/2016 e dal 20/10/2020 al 20/01/2021, ma il Tribunale non ha risposto alla richiesta, omettendo del tutto di esaminarla.
2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge, in relazione all’art. 54 Ord.pen., quanto alla concessione della liberazione anticipata speciale di cui alla legge n. 10/2014. Essa può essere applicata solo ai semestri interamente compresi nel periodo previsto dalla legge, ma il Tribunale poteva formare un semestre virtuale, compreso in detto periodo, unendo al periodo dall’11/12/2009 all11/05/2010 il periodo trascorso tra il 12/05/2014 e il 23/09/2014, data di inizio della detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza doveva perciò applicare al semestre così formato la liberazione anticipata speciale
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità o il rigetto dei vari motivi del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è accoglibile, con riferimento a tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato.
Il primo motivo non è fondato, in quanto la valutazione di non meritevolezza della liberazione anticipata per i due semestri indicati è stata effettuata, dal Tribunale di sorvèglianza, esaminando specificamente ed in modo autonomo i provvedimenti disciplinari e i fatti che li hanno determinati. La sua affermazione che si sia trattato di condotte non di lieve entità, come sostenuto dal detenuto, ma di condotte idonee a dimostrare la non avvenuta partecipazione all’opera di rieducazione, è motivata in modo non illogico, e perciò non sindacabile in questa sede.
La descrizione dei fatti commessi, contenuta nel ricorso, conferma peraltro la correttezza della valutazione di gravità degli stessi, trattandosi di rilevanti violazioni del regolamento dell’istituto penitenziario, tali da mettere a rischio l’ordine pubblico all’interno di esso, come motivato nell’ordinanza impugnata. A tale motivazione il ricorrente oppone solo la sua diversa opinione, circa la gravità di quelle condotte, ma senza fornire alcun supporto ad essa, non risultando, ad
esempio, che i provvedimenti disciplinari siano stati da lui impugnati e revocati o attenuati.
Anche l’affermazione secondo cui le due violazioni sarebbero state commesse durante un unico semestre è infondata. Il ricorrente fa decorrere il semestre dal 21 maggio al 21 novembre, ma il Tribunale di sorveglianza ha calcolato i semestri dall’ii maggio all’ii novembre, anche al fine di concedere la liberazione anticipata per alcuni di essi. L’indicazione di un diverso periodo di decorrenza, senza alcuna spiegazione e senza neppure affermare l’erroneità di quello indicato dal Tribunale, è palesemente errata e non conclivisibile.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per la sua genericità.
Il Tribunale di sorveglianza ha escluso la concedibilità del beneficio per i semestri antecedenti a quelli in cui il ricorrente ha tenuto le condotte sopra descritte, sanzionate con provvedimenti disciplinari, motivando la decisione sulla base della gravità e recidivanza delle stesse, caratteristiche tali da dimostrare la sua mancata adesione, fino a quel momento, all’opera di rieducazione.
Questa motivazione è logica e congruente con la valutazione già espressa circa la gravità e pericolosità di tali condotte, e il Tribunale ne ha dedotto la rilevanza anche per i semestri precedenti conformandosi al principio giurisprudenziale secondo cui «In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto» (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522).
Il ricorrente oppone ad essa solo una critica generica, asserendo non essere stata effettuata una valutazione puntuale e approfondita in ordine alla gravità delle condotte a cui è stata attribuita una valenza negativa retroattiva. Il Tribunale, invece, ha effettuato una simile valutazione nel respingere il primo dei reclami proposti. La motivazione dell’ordinanza, pertanto, non presenta i vizi lamentati, ed il ricorso non la contrasta con argomentazioni specifiche.
Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza.
Il ricorrente lamenta il vizio della motivazione in merito alla omessa concessione della liberazione anticipata in relazione ad alcuni semestri, ma i indica due periodi per i quali il beneficio era palesemente non applicabile, per
motivi emergenti dall’ordinanza stessa. COGNOME Egli sostiene di non avere avuto risposta alla richiesta di formare un cumulo virtuale sommando al periodo dall’11/05/2016 al 19/08/2016 quello decorso tra il 20/10/2020 e il 20/01/2021, ma quest’ultimo periodo risulta ricompreso in un semestre per il quale il magistrato di sorveglianza, con ordinanza in data 26/10/2021, aveva già concesso la liberazione anticipata, per cui esso non può essere utilizzato per formare un cumulo virtuale. Poi ripete la medesima doglianza, indicando però, quale periodo da sommare al primo, quello dal 20/10/2021 al 22/01/2022: questa diversa formulazione rende impossibile comprendere l’effettivo contenuto del motivo di ricorso, con sua conseguente inammissibilità. In ogni caso, anche tale periodo non può essere inserito in un cumulo virtuale, essendo ricompreso in un semestre per il quale il magistrato di sorveglianza, con l’ordinanza emessa il 14/11/2022, aveva già concesso la liberazione anticipata.
L’omessa motivazione del Tribunale di sorveglianza in merito a tale richiesta, pertanto, non costituisce un vizio rilevabile, non essendo il giudice tenuto a valutare le istanze manifestamente infondate.
5. Infine il quarto motivo di ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
Il Tribunale ha negato la concessione della liberazione anticipata speciale, introdotta dal d.l. n. 146/2013, in relazione ai semestri non interamente compresi nell’arco temporale per il quale è stata prevista dal legislatore l’applicabilità di tale beneficio, e in relazione ai semestri trascorsi dal ricorrent in detenzione domiciliare. Infatti questa Corte ha stabilito che tale disciplina, stante la sua eccezionalità, non consente deroghe ai limiti temporali previsti, e pertanto non può essere applicata per i periodi di detenzione posti “a cavallo” delle date fissate dal legislatore (vedi Ser. 1, n. 18224 del 19/10/2018, dep. 2019, Rv. 275467). Quanto al secondo aspetto, l’art. 4, comma 5, del d.l. n.146/2013 stabilisce che il beneficio non si applica ai periodi trascorsi “in tutto o in parte” in esecuzione di misure alternative alla detenzione, quale la detenzione domiciliare a cui il ricorrente è stato sottoposto dal 23/09/2014.
Il ricorrente non contesta tale motivazione, ma afferma che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la concedibilità del beneficio in relazione ad un semestre virtuale, da formare unendo i periodi da lui trascorsi in carcere, ricompresi in parte nei semestri ai quali esso non è risultato applicabile per i motivi sopra richiamati. Questa affermazione è infondata, in quanto contrasta con la norma e con la sua interpretazione, sopra esplicitata.
La Corte di cassazione ha stabilito il principio, sopra già indicato, secondo cui la disciplina introdotta dal d.l. n. 146/2013 è applicabile solo «in relazione a
periodi di detenzione sofferti nella vigenza temporale prevista, compresa tra 11 gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015, e non per quelli posti “a cavallo” della data iniziale» (Sez. 1, n. 18224 del 19/10/2018, cit.). La sua applicazione è consentita, quindi, solo per semestri interamente compresi in detto arco temporale, e quindi iniziati dopo il 01/01/2010; utilizzare una parte di un semestre posto ‘a cavallo’ di tale data, come richiesto dal ricorrente, contrasterebbe con tale principio, e violerebbe lo spirito della legge.
L’art. 4, comma 5, del d.l. n.146/2013, poi, vieta la concessione del beneficio per i periodi trascorsi in esecuzione di una misura alternativa alla detenzione “in tutto o in parte”, escludendone quindi l’applicabilità, in modo chiaro, ai semestri trascorsi anche solo in parte fuori dal carcere. Applicare la liberazione anticipata speciale al periodo trascorso in stato di detenzione carceraria, compreso in un semestre nel corso del quale è iniziata l’esecuzione di una misura alternativa, contrasta con il testo letterale della norma e con la volontà del legislatore.
La proposta di formare un semestre virtuale con i periodi sopra indicati, per applicare ad esso la liberazione anticipata speciale, è quindi manifestamente non accoglibile, e legittimamente non è stata valutata dal Tribunale di sorveglianza.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente